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Settima salvaguardia [Discussione Unificata]

23/08/2016 15:56 - 23/08/2016 15:57#30806 da giorgione
Risposta da giorgione al topic settima salvaguardia
L'interpretazione del comma 265 non è aderente alla legge per questo ci sono i giudici che lo dovranno eventualmente accertare. Ma ciò non toglie il fatto che i termini per il procedimento amministrativo non sono stabiliti a pena di decadenza. Questo tenevo a precisare per evitare di suscitare allarmismo in chi frequenta il forum: gli strumenti di tutela ci sono quindi chi vuole li può attivare. Per il resto sono d'accordo con te.

Xmauri: puoi fare ricorso amministrativo (fallo presso il tuo patronato).
xMarc: attendi (leggasi pretendi, è tuo diritto) risposta scritta di diniego con le ragioni e fai ricorso amministrativo (non so darti indicazioni di chance di successo, a mio avviso le speranze sono poche perchè c'è una precisa indicazione che limita la salvaguardia).

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23/08/2016 15:11#30805 da Marc00
Risposta da Marc00 al topic settima salvaguardia

giorgione ha scritto: La procedura corretta ripeto è attendere il diniego (l'Inps è obbligata a dare una risposta ai sensi di legge) e poi fare ricorso amministrativo (90gg) gratuito presso un patronato. Dopo altri 90gg si può andare direttamente al giudice (ci sono tre anni di tempo prima della decadenza). Resta inteso che si PUO' fare il ricorso anche dopo 120 giorni dalla domanda e dopo altri 180 giorni adire il giudice. Ma è una scelta del tutto personale (giusto per chi voglia affrettare i tempi per arrivare dal giudice) e a mio avviso non necessaria e giustificata dato che l'inps è obbligata per legge a dare risposta alle domande trattate (articolo 5 del Dpr 639/1970).


Per la mia domanda la prima istanza si è conclusa il 11/07/2016 con "NO DIRITTO", ma fino ad oggi non ho ricevuto nessuna comunicazione scritta, mi arriverà prima o poi?
Ho anche inviato una richiesta di spiegazioni all'inps ma fino adesso nessuna risposta. Dato che, come mi avete detto anche voi, dovrei essere "vittima" del messaggio 17606, cosa potrei fare? mi consigliate di attendere la risposta scritta?

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23/08/2016 14:52#30804 da ferocesaladino
Risposta da ferocesaladino al topic settima salvaguardia
giorgione ha detto:

".....Una tale interpretazione della norma è palesamente in violazione delle più elementari regole del processo civile...."

Perchè invece, caro giorgione, una interpretazione dell'art.1, comma 265, lettera a, legge 28 dicembre 2015, n.208, così come le lettere negatorie arrivate ai colleghi, rispetta le più elementari regole ?

Rispondi nel merito. Le rispetta ?.....


E allora di cosa stai parlando....ma quale rispetto... credi di essere in Svizzera ?

Questa è ITALIA !!!!!

Parlare di rispetto delle regole è come parlare dell'asino che vola.

Altro che "sviare gli utenti" io gli faccio notare solamente che è tempo di combattere.


"In verità vi dico, che l'asino non vola."
ferocesaladino

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23/08/2016 14:13#30803 da maurizio12
Risposta da maurizio12 al topic domanda settima salvaguardia.REIEZIONE
Giorgione Pablito e moderatori ciao
È arrivata conferma “reiezione domanda salvaguardia”
Con la seguente motivazione:

“siamo spiacenti di informarla che la sua domanda di salvaguardia, presentata in data
18/01/2016, non puo trovare accoglimento, in quanto l'accordo di mobilità di cui lei è
destinatario non risulta stipulato entro il 31 dicembre 2011 (art.1, comma 265, lettera a),
legge 28 dicembre 2015, n.208).”

Nel caso in cui fosse in possesso di ulteriori informazioni, utili a dimostrare la stipula
dell'accordo di mobilità entro il 31 dicembre 2011, la invitiamo a rivolgersi a questa sede INPS,
cui sarà possibile proporre istanza di riesame avverso il presente atto, allegando copia
dell'accordo di mobilità stipulato entro la data sopraindicata. Tale richiesta, in carta semplice,
dovrà pervenire a questa sede tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento
della presente e potrà essere inoltrata a mezzo raccomandata, ovvero consegnata direttamente
agli uffici della scrivente sede.

Domande:

1.Sul testo della legge citata, si parla di accordo entro il 31.12.2011, ma non è scritto da nessuna parte sulla legge che l’accordo di mobilità deve essere stipulato entro il 31.12.2011 giusto ?

2.Il motivo è “unico” o sbaglio ? non ce ne sono altri giusto ? altrimenti li avrebbero indicati.

3.Sull’accordo che ho firmato in data 14.11.2011 è scritto testuale:

…il sig. XXXXX XXXXXX permarrà collocato nel CDS secondo l’orario e le modalità concordate fino al termine dello stesso 31.12.2012 (o altra data in caso di proroga successiva) ed al termine, del citato ammortizzatore sociale sarà collocato in mobilità secondo le tempistiche che le parti concorderanno a livello collettivo.
Il presente accordo viene sottoscritto asi sensi dell’art 411 comma III c.p.c.

4.Sono stato poi licenziato in data 31.03.2013 e messo in mobilità con indicato sulla lettera di licenziamento:

…notificarle con la presente la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di contratto ed in specie della legge n. 223/1991 con effetto a decorrere dal 31.3.2013…

…la società xxx xxx corrisponderà al lavoratore a seguito della sottoscrizione del presente verbale l’importo lordo di euro xxxxxxxx a titolo di incentivo all’esodo ai sensi del dl.lgs 314/97; circolare Inps n.263/97 e circolare ministero finanze 326/E del 1997

Domanda finale,
sinceramente…
secondo voi…
santi moderatori, operatori di pace e di giustizia
onde evitare di perdere altro tempo, e speranza…
ho almeno una possibilità,
presentando ricorso amministrativo, di “avere ragione da parte della commissione” ?

Grazie
Un abbraccio
Maurizio

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23/08/2016 13:54 - 23/08/2016 14:04#30802 da giorgione
Risposta da giorgione al topic settima salvaguardia
Non è così Saladino. E di ricorsi in anni di lavoro ne abbiamo seguiti e fatti a CENTINAIA. In nessun caso la condizione di procedibilità può comportare decadenza dall'azione stessa. L'improcedibilità il giudice la può dichiarare SOLO dopo averla rilevata (nella 1° udienza di trattazione) ed aver concesso altri 60 gg per effettuare il ricorso amministrativo alla parte, spirati i quali il ricorso non sia stato comunque presentato. E peraltro in tal caso autorevole dottrina, condivisibile, ritiene che si possa rifare di nuovo domanda al giudice non essendoci stata decadenza dall'azione giudiziaria.

Quindi anche chi non ha avuto risposta nei 210 giorni dalla domanda NON ha alcuna preclusione poi nell'azione giudiziaria. Quasi mai del resto le domande di salvaguardia sono state trattate entro i 210 giorni. E sarebbe assurdo pensare che ora tutti questi soggetti non possano avere più alcun ristoro da un giudice. Una tale interpretazione della norma è palesamente in violazione delle più elementari regole del processo civile e svia gli utenti allarmandoli più di quanto non lo siano già nel bel mezzo di agosto. E crea ulteriore scompiglio e guazzabuglio ingiustificato.

La procedura corretta ripeto è attendere il diniego (l'Inps è obbligata a dare una risposta ai sensi di legge) e poi fare ricorso amministrativo (90gg) gratuito presso un patronato. Dopo altri 90gg si può andare direttamente al giudice (ci sono tre anni di tempo prima della decadenza). Resta inteso che si PUO' fare il ricorso anche dopo 120 giorni dalla domanda e dopo altri 180 giorni adire il giudice. Ma è una scelta del tutto personale (giusto per chi voglia affrettare i tempi per arrivare dal giudice) e a mio avviso non necessaria e giustificata dato che l'inps è obbligata per legge a dare risposta alle domande trattate (articolo 5 del Dpr 639/1970).

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23/08/2016 13:12#30800 da ferocesaladino
Risposta da ferocesaladino al topic settima salvaguardia

Marc00 ha scritto:

giorgione ha scritto: Purtroppo confermo che il messaggio 17606 viene interpretato dall'inps nel senso che anche chi matura i requisiti fornero dentro la mobilità è fuori la salvaguardia.


So che quel messaggio veniva dalla 2^ salvaguardia se non sbaglio. Ma è legittima questa interpretazione estensiva a tutte le salvaguardie. E' scritto da qualche parte?

Secondo voi varrebbe la pena un ricorso?



Queste risposte negatorie sono arrivate tutte oltre 210 giorni dalla prima istanza ?

Se si, vi semra un caso ?

Checchè ne dica il moderatore, il giudice di merito, senza ricorso amministrativo, potrebbe accogliere l'eccezione degli avvocati inps e dichiarare l'improcedibilità. Questo anche se il ricorso amministrativo è stato inoltrato il 211° giorno dalla prima istanza.

Meglio fare ricorso amministrativo subito, oggi stesso; (comunque, così facendo, bisognerà aspettare altri 90 giorni).

Coraggio !!!

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