Bernardo Diaz

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Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Il Ministero dell'Interno precisa la portata delle innovazioni contenute per il comparto difesa e sicurezza in materia previdenziale nella legge di stabilità 2015.

Kamsin Il ministero dell'Interno fornisce, con la nota n. 333/H/G55, le prime informazioni relative alle novità in materia previdenziale contenute nella legge di stabilità (legge 190/2014).
La nota ricorda che viene prevista la soppressione dell'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che riguarda le c.d. "promozioni alla vigilia", in particolare dei dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità' nella qualifica, che conseguivano la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 2 comma 93 della legge 24/12/2007 n. 244.

Per quanto riguarda, invece, la norma che impone un tetto alla possibilità di maturare, con il sistema contributivo, un trattamento superiore a quello che sarebbe stato corrisposto con il regime retributivo (articolo 1, comma 707 della legge di stabilità) la nota osserva, coerentemente con quanto anticipato nei giorni scorsi da pensionioggi.it che i destinatari della norma pensionistica sono solo coloro che hanno già maturato i 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995 e pertanto destinatari del sistema retributivo sino al 31.12.2011.

La norma riguarda sia le cessazioni che interverranno dal 2015 sia i trattamenti pensionistici già liquidati dal 2012 ma gli effetti saranno disposti dalla data di entrata in vigore della legge (2015). Per quanto riguarda la liquidazione dei trattamenti di buonuscita resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi per tutte le cessazioni a domanda.

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Il testo della nota

All'esame della Commissione Lavoro del Senato i disegni di legge sul «reddito di cittadinanza», presentato dal Movimento 5 Stelle, e sul «reddito minimo», presentato da Sel, sono finalmente all'esame della commissione lavoro del Senato.

Kamsin Con l'avvio dell'anno nuovo i disegni di legge sul reddito di cittadinanza, e sul reddito minimo presentato da Sel arrivano finalmente all'esame della commissione lavoro del Senato. La proposta dei pentastellati prevede una soglia per il «reddito di cittadinanza» pari a 780 euro mensili a persona e costa 17 miliardi all'anno. Questo reddito, si legge nel disegno di legge, è stato calcolato in base all'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato per il 2014 in 9.360 euro annui. Andrà erogato sia ai cittadini italiani che agli europei residenti maggiorenni, come agli stranieri provenienti da paesi che hanno sottoscritto con l'Italia gli accordi sulla reciprocità della previdenza sociale. Per i lavoratori autonomi, l'importo è calcolato mensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo«certificato» da professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con l'Inps per l'assistenza ai beneficiari.

«Nei casi di crisi aziendale, previa chiusura della partita Iva  si legge ancora nel provvedimento si attiva per l'imprenditore un piano di ristrutturazione del debito a trent'anni e l'imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito». Per finanziare una misura totalmente assente in Italia anche nella forma riduttiva e condizionata del «reddito minimo»  siamo gli unici in Europa insieme alla Grecia  secondo i Cinque Stelle le risorse sarebbero reperibili dai tagli alle spese militari e alle pensioni d'oro, dal pagamento dell'Imu da parte della Chiesa cattolica e da una maggiore tassazione del gioco d'azzardo. Diversa è la proposta sul «reddito minimo» presentata da Sel dopo la campagna che ha registrato tra il 2012 e il 2013 la partecipazione di 170 associazioni. La proposta prevede, per inoccupati, disoccupati e precari, un beneficio individuale di 7.200 euro l'anno da corrispondere in importi mensili di 600 euro, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita dell'Istat. L'importo cresce se si hanno dei familiari a carico. Se il nucleo familiare è di due persone il coefficiente sale e il reddito minimo diventa di mille euro; tre persone 1.330 euro; quattro 1.630 euro; cinque 1.900 euro.

 Oltre al reddito minimo erogato in contanti, la proposta prevede anche, per chi ne ha diritto, un «contributo parziale o integrale per fronteggiare le spese impreviste, secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento d'attuazione». Ovvero bus, libri, prestazioni sanitarie gratis o aiuti per pagare l'affitto. Il finanziamento di questa misura sarebbe a carico della fiscalità generale, attraverso la creazione di un fondo presso l'Inps. La durata del sussidio è di dodici mesi. Alla scadenza del periodo indicato il beneficiario che intenda continuare a percepire il reddito minimo garantito è tenuto a ripresentare la domanda.

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La legge di stabilità consente agli esercenti attività d'impresa, artigiani e commercianti, iscritti alla gestione IVS e che hanno scelto il cosiddetto regime forfettario dei minimi di fruire di un regime previdenziale agevolato secondo il quale è possibile il pagamento dei contributi previdenziali solo sul reddito effettivo e non più sul minimale contributivo.

Kamsin Per i commercianti e gli artigiani arriva uno sconto sui contributi previdenziali. La legge di stabilità (commi 77-84 dell'articolo 1, legge 190/2014) riserva un trattamento di favore per chi esercita attività di impresa e aderisce al regime dei minimi: il pagamento dei contributi previdenziali potrà essere determinato in base al reddito dichiarato dal contribuente e non piu' sul minimale contributivo. In pratica gli esercenti attività di impresa iscritti alle gestioni INPS degli artigiani o commercianti avranno la facoltà di versare la contribuzione INPS in percentuale rispetto ai redditi percepiti senza piu' dover effettuare il versamento dei contributi fissi.

L'intento della misura è quello di far pagare meno i titolari di attività commerciali che soffrono la crisi. In questo contesto i contribuenti che aderiscono al regime dei minimi dovranno pagare unicamente a a saldo ed in acconto dei contributi maturati sul reddito dichiarato ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono. I versamenti dei contributi dovuti agli enti previdenziali saranno effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Il beneficio avrà tuttavia un costo. Infatti qualora l'imprenditore percepisca un reddito inferiore al minimale contributivo previsto verserà una somma inferiore rispetto al contributo fisso ma accumulerà un montante contributivo inferiore non piu' coincidente con l'anno solare e proporzionalmente riducibile in base alla somma effettivamente versata (si veda l'esempio). Per questo motivo il regime contributivo di favore è opzionale.

Gli effetti - Immaginando che per il 2015 il resti confermato il reddito minimo 15.516 euro gli artigiani e i commercianti, optando per il regime contributivo agevolato, potranno versare un contributivo inferiore a 3.451,99 euro (artigiani) e 3.465,96 euro (commercianti), cioè il minimale contributivo. In tale ipotesi, tuttavia, ai fini pensionistici non gli verrebbero riconosciuti 12 mesi di contributi, ma un importo proporzionalmente ridotto, accreditato a partire dall’inizio dell’anno. Ad esempio se il versamento contributivo determinato in base al reddito fosse di € 1.726,06, che rappresenta i 6/12 dell’importo “minimo”, verrebbero accreditati solo 6 mesi, invece di 12 e quindi l’anno non sarebbe completamente coperto da contribuzione ai fini pensionistici.

Inoltre, per espressa previsione normativa, in caso adesione al regime contributivo agevolato vengono meno le riduzioni contributive previste per la generalità degli ultra sessantacinquenni e per gli under 21enni.

La misura vale soltanto per imprese e artigiani. Nulla cambia per gli autonomi iscritti alle Casse private legate agli ordini professionali, per i quali bisognerà continuare a versare il contributo soggettivo minimo indipendentemente dal reddito dichiarato.

Le modalità - Per fruire del nuovo regime contributivo i lavoratori che intraprenderanno una nuova attività dovranno presentare una specifica comunicazione telematica indirizzata all'Inps (attualmente non ancora diffusa dall'Istituto) al momento dell'apertura della partita Iva. Per coloro invece che già esercitano l'attività d'impresa dovranno inviare un modulo entro e non oltre il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno in cui si intende aderire al nuovo regime.

I Vincoli - La legge di stabilità stabilisce che il regime contributivo di favore è legato a doppio filo con quello previsto per i redditi e le partite Iva. Ciò significa che nel caso in cui il soggetto non possegga più i requisiti per beneficiare del regime fiscale agevolato, non potrà usufruire nemmeno del regime contributivo agevolato. Allo stesso modo, nel caso in cui da successive verifiche venisse accertato che non esistevano i presupposti per l’applicazione del regime fiscale agevolato, il regime contributivo diverrà anche retroattivamente ordinario, con necessità di versare i contributi omessi, comprese le sanzioni. Inoltre la cessazione dal regime dei minimi obbligherà i lavoratori dall'anno successivo al passaggio al sistema contributivo ordinario e soprattutto la definitiva impossibilità di fruire nuovamente del regime agevolato ai fini previdenziali qualora il contribuente in futuro torni a rispettare i requisiti richiesti per l'inclusione nel regime dei minimi.

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L'ex Ministro del Lavoro rilancia due progetti per il 2015 che anticipano di alcuni anni l'età pensionabile. Sullo sfondo resta l'incognita Referendum indetto dalla Lega su cui si pronuncerà il 14 Gennaio la Consulta.

Kamsin "C'è la possibilità di mettere mano alla Riforma Fornero". A dirlo è ancora una volta l'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano dalla pagine del suo Blog supportato da un nutrito gruppo di parlamentari del Pd tra cui Maria Luisa Gnecchi. 

Il Presidente della Commissione Lavoro della Camera rilancia due proposte per introdurre un nuovo canale di uscita dal mondo dal lavoro, simile nei fatti, alla vecchia pensione di anzianità.

La prima, la cd. pensione flessibile, è quella di introdurre un meccanismo che permetta di lasciare il lavoro anche a 62 anni di età e 35 di contributi, sia pure con una penalità dell'8% che si riduce fino a azzerarsi se si va via al raggiungimento della normale età pensionabile, cioè 66 anni. Ma se si resta piu' a lungo sul lavoro, cioè oltre i 66 anni, l'assegno crescerà sino all'8%. Il progetto prevede anche la possibilità di uscita a 41 anni di contribuzione a prescindere dall'età (abbassando di fatto gli attuali requisiti contributivi necessari per ottenere la pensione anticipata).

L'altra proposta, alternativa alla prima, è di reintrodurre le quote, come accadeva per la vecchia pensione di anzianità: la soglia verrebbe però fissata a quota 100 (come somma di età e contributi: 62 anni e 38 anni di contributi, 61 anni e 39 di contributi o anche 60 anni e 40 di contributi) ma non ci sarebbero penalizzazioni.

"Il Governo non può nuovamente eludere il problema" sostiene Damiano. "Ci lamentiamo dell'aumento dell'occupazione degli anziani e della diminuzione di quella dei giovani mentre, senza colpo ferire, dal 2016 l'aspettativa di vita aumenterà di altri 4 mesi. Per intenderci: da quella data si andrà in pensione di vecchiaia con 66 anni e 7 mesi e di anzianità con 42 e 10 mesi se uomini e 41 e 10 mesi se donne. Intanto, il 14 gennaio prossimo la Corte Costituzionale deciderà sul referendum promosso dalla Lega che si propone di abrogare la legge Fornero» conclude Damiano.

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Il Bonus da' diritto ad un assegno di 960 euro all'anno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 al 31 Dicembre 2017 se l'Isee familiare non supera i 25 mila euro. Il beneficio raddoppia se l'indicatore resta sotto i 7 mila euro.

Kamsin La legge di stabilità introduce una misura per incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno. Si tratta del cd. bonus bebè. Il comma 125 dell'articolo unico della 190/2014 introduce, infatti, che per ogni bambino nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017 un assegno pari ad 80 euro al mese, da erogare fino al compimento del terzo anno di età oppure di ingresso in famiglia (nel caso si tratti di un bambino adottato) a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente il beneficio sia in una condizione economica corrispondente ad valore Isee, l'indicatore della situazione economica equivalente, non superiore a 25 mila euro annui.

L'assegno raddoppia passando dunque da 960 a 1920 euro all'anno qualora la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza ai fini Isee risulti non superiore a 7 mila euro annui.
Il beneficio potrà essere richiesto dei cittadini italiani di uno Stato dell'Unione Europea nonché dei cittadini di Stati extra comunitari in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, residenti in Italia.

Le modalità di erogazione del beneficio saranno stabilite entro fine gennaio con un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute dell'economia e delle finanze. L'ente erogatore sarà l'Inps che dovrà anche provvedere al monitoraggio mensile dell'utilizzo dei fondi stanziati. La legge prevede, inoltre, che le somme in parola non concorreranno alla determinazione dei limiti di reddito complessivo ai fini del riconoscimento del bonus degli 80 euro al mese stabilito nella legge di stabilità 2015.

La manovra dispone, inoltre, un ulteriore stanziamento di 45 milioni di euro in favore dei nuclei familiari con un numero di quattro o più figli minori in possesso di una condizione economica disagiata corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 8500 euro annui, come contributo alle spese per il mantenimento dei figli tramite la corresponsione di buoni per l'acquisto di beni e servizi. Anche in tal caso l'attuazione della misura sarà demandata ad un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro, di concerto con l'economia.

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