Bernardo Diaz

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Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Sarà possibile presentare il nuovo modello 730 precompilato a partire dal 15 aprile prossimo. Potranno usufruirne i contribuenti che hanno presentato il modello l'anno passato (2014).

Kamsin E' finita la corsa dell'ultimo minuto al Caf o l'incertezza su quanto pagare di tasse. Il 15 gennaio l'Agenzia delle entrate ha pubblicato sul suo sito la circolare interpretativa del modello 730 precompilato. A partire dal 2015, 30 milioni di italiani riceveranno dunque la dichiarazione dei redditi a casa direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Toccherà all'Amministrazione finanziaria raccogliere ed elaborare i dati e inviare le risultanze al contribuente secondo una rigida scadenza temporale. Al contribuente resta l'obbligo di verificare l'esattezza e la completezza dei dati. E infine di pagare.

I dati inseriti, all'inizio, saranno essenziali. Vi saranno i dati già contenuti nell'anagrafe tributaria (quelli anagrafici, i parenti a carico, gli immobili e i terreni posseduti) ma anche quelli trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e quelli contenuti nelle certificazioni dei sostituti d'imposta: questi dovranno comunicare i redditi da lavoro e le trattenute e se lo faranno in ritardo saranno sanzionati 100 euro per ciascun lavoratore. Dal 2016 con la tessera sanitaria saranno inseriti anche quelli relativi a queste spese. La dichiarazione viene messa a disposizione on line entro il 15 aprile e il cittadino potrà accettarla così com'è oppure modificarla, rettificando i dati e aggiungendone altri. Può farlo da solo o con l'assistenza dei Caf e di professionisti abilitati: la scadenza di presentazione è il 7 luglio. I controlli cambieranno a seconda se la 'precompilata' è stata accettata senza modifiche o no.

A partire dal 15 aprile, inoltre, le Entrate metteranno a disposizione la dichiarazione precompilata direttamente sul sito internet agenziaentrate.it a cui sarà possibile accedere tramite un apposito codice pin. Una volta effettuato il login, si potrà accedere al proprio 730, all’esito della liquidazione e ai principali dati (redditi e spese) utilizzati per assemblare la Precompilata. Chi non dispone del codice pin potrà rivolgersi al proprio sostituto d’imposta, se presta assistenza fiscale, a un Caf o a un professionista abilitato.

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Le pensioni dell'ex Inpdap aventi decorrenza da gennaio 2015 dovranno riportare la dicitura che "la liquidazione è da considerarsi provvisoria".

Kamsin In considerazione dei tempi tecnici necessari all'attuazione dell'art. 1, comma 707, legge n. 190/2014, la presente liquidazione è da considerarsi «provvisoria». E' questa la dicitura che accompagnerà le nuove pensioni d'importo elevato penalizzate dalla legge di Stabilità 2015. Lo ha indicato l'Inps con il messaggio n. 211/2015.

La precisazione viene all'indomani dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2015 che prevede una limitazione dei trattamenti pensionistici erogati nei confronti di quei lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contributi e che per effetto dell'introduzione del sistema contributivo dal 1° gennaio 2012, beneficiano di un trattamento pensionistico più generoso rispetto a quello calcolato con le vecchie regole del sistema retributivo. Infatti, grazie al sistema contributivo, con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori che già avevano un'anzianità contributiva elevata o avevano già raggiunto i 40 anni di contributi alla fine del 2011, riescono a valorizzare anche gli anni eccedenti, maturando un trattamento superiore a quello che sarebbe stato loro corrisposto con le vecchie regole. In parole semplici, nonostante i continui versamenti contributivi, non si può avere una pensione superiore all'80% della media degli ultimi stipendi. Dopo che saranno emanate le istruzioni operative, le sedi Inps dovranno procedere alla ricostruzione d'ufficio delle pensioni liquidate provvisoriamente.

Il limite si applica anche ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della legge. Norma questa che per molti è a rischio incostituzionalità. Infatti, per quanto concerne i trattamenti peggiorativi con effetto retroattivo, la Corte costituzionale ha sempre escluso, in linea di principio, che sia configurabile un diritto costituzionalmente garantito alla cristallizzazione normativa, riconoscendo quindi al legislatore la possibilità di intervenire con scelte discrezionali, purché ciò non avvenga in modo irrazionale e, in particolare, frustrando in modo eccessivo l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente.

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Messaggio Inps 211/2015

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

L’articolo 1, comma 707, della citata legge ha modificato, integrandolo, l’art. 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il testo coordinato dell’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla luce delle modifiche normative risulta così riformulato: “A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”.

Al riguardo si chiarisce che la norma interessa i soggetti iscritti all’AG.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo (vedi punto 4 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012).

Pertanto, nelle more della diramazione delle istruzioni operative relative all’applicazione della norma in oggetto, i trattamenti pensionistici spettanti ai predetti soggetti ed aventi decorrenza da gennaio 2015 devono essere liquidati in via provvisoria.

Sarà cura delle Sedi informare gli interessati e tenere in apposita evidenza le relative pratiche al fine di procedere alla ricostituzione d’ufficio delle pensioni provvisoriamente liquidate.

A tale fine, per la Gestione Dipendenti Pubblici, si dispone che sia apposta nel provvedimento di pensione la seguente annotazione: “In considerazione dei tempi tecnici necessari all’Istituto per l’attuazione dell’art. 1, comma 707 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, la presente liquidazione è da considerarsi provvisoria”.

 

Isee 2015, ecco come lo si ottiene

Martedì, 13 Gennaio 2015
Per avere l'attestato Isee, parte delle informazioni saranno autodichiarate dal cittadino ed in parte acquisite dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate.

Kamsin Con il nuovo anno cambiano le regole per ottenere l'Isee, l'indicatore della situazione economica equivalente per avere diritto alle prestazioni sociali a carico dello Stato e degli enti erogatori. La prima vera novità è la scissione dei tempi in cui verranno raccolti i dati del nucleo: mentre prima era obbligo del contribuente dichiarare ogni cosa fosse necessaria ai fini del calcolo, da adesso in poi le informazioni contenute nella Dsu saranno in parte auto-dichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini Irpef) e dell’Inps (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall’Inps). Insomma, la Dsu, al momento della presentazione, contiene solo le informazioni auto-dichiarate.

Tra i dati che dovranno essere auto-dichiarati ci sono la composizione del nucleo familiare, le eventuali condizioni di disabilità o non autosufficienza, la casa di abitazione, i redditi esenti da Irpef, i trattamenti non pagati dall'Inps, il canone di affitto, conti correnti postali e bancari, azioni, bot, obbligazioni. C'è anche il possesso di auto, motoveicoli.

Una volta presentata la Dsu, il dichiarante riceve una ricevuta di avvenuta presentazione da parte dell’ente acquisitore (Inps, Comuni, Caf o l’Ente erogatore) ma non ancora l’Isee calcolato. Per il calcolo dell’Isee è infatti necessario che si completi l’acquisizione degli altri dati da parte dell’Inps e dell’Agenzia delle entrate. L’Inps renderà poi disponibile al dichiarante un’attestazione riportante l'Isee, il contenuto della Dsu, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero mediante posta elettronica certificata o tramite le sedi territoriali competenti.

Ci sono quattro vie per presentare il Dsu: a) all'Ente che fornisce la prestazione (esempio: università, ospedale, ecc,); b) al Comune; e) al Caf; d) all'Inps. Dovunque si presenti, la dichiarazione va comunque a finire all'Inps, l'unico Ente deputato a classificare le informazioni e a stabilire la misura del reddito del richiedente. Se si chiede direttamente all'Inps è bene sapere che va usato solo il sistema telematico , usando il Pin (codice personale riservato) e collegandosi al sito www.inps.it entrando nel portale Isee, sezione "servizi on-line - servizi per il cittadino".

Alla presentazione del Dsu viene rilasciata una ricevuta che non è ancora l'attestato. Entro 10 giorni l'Ente interessato trasmette i dati al sistema centrale informativo, vengono acquisiti i dati dell'anagrafe tributaria e dell'Agenzia delle entrate e l'Inps può determinare l'Isee e comunicarlo a tutti gli interessati. La Dsu ha valore dal momento in cui viene presentata fino al 15 gennaio dell'anno successivo. Scaduto il termine l'attestato Isee già rilasciato conserva la sua validità ma se si devono chiedere altre prestazioni è necessario iniziare una nuova trafila.

Il nuovo Isee in vigore dal 2015 ha diverse novità rispetto al passato. Tiene conto ad esempio dei redditi fiscalmente esenti e del patrimonio, e introduce calcoli differenziati a seconda della prestazione chiesta. Per cui ora non c'è più un solo Isee valido per tutte le prestazioni, ma una pluralità di indicatori flessibili. Ma i principi di base restano sempre gli stessi: l'Isee resta sempre il rapporto tra l'indicatore della situazione economica del richiedente (Ise) e la scala di equivalenza (la seconda e ultima "e" che rappresenta la situazione degli altri componenti della famiglia). E invariata è la nozione Ise che è il valore dato dalla somma di redditi e da una quota (il 20%) dei patrimoni mobiliari e immobiliari dì tutto il nucleo familiare.

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L'ex ministro Fornero difende l'impianto della Riforma del 2011. Nel Pd, autorevoli esponenti del partito, come l'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano, sono da tempo invece schierati per un intervento parlamentare in direzione di una maggiore flessibilità in uscita.

Kamsin Il referendum sull'articolo 24 della riforma previdenziale del 2011 dovrebbe essere giudicato inammissibile perchè riguarda la finanza pubblica. Parola dell'ex-ministro del Lavoro, Elsa Fornero, autrice nel 2011 della controversa riforma, che ha innalzato l'età di accesso alle pensioni e ha di fatto mandato in soffitta l'anzianità. Convinti della non ammissibilità del referendum si sono detti, ieri, anche il commissario Inps ed ex ministro del Lavoro, Tiziano Treu, il costituzionalista Augusto Barbera e l'esperto di previdenza Giuliano Cazzola. «Faccio fatica a pensare  afferma Fornero  che la Corte Costituzionale possa avallare una pessima politica. Questa è la democrazia  spiega se il Paese decide che vuol tornare indietro su una riforma che è severa ma ha contribuito a evitare la crisi finanziaria bisognerà trovare le risorse. È facile dire eliminiamo una riforma considerata sgradevole. È molto più difficile dire come. Fino al 2020 si prevede di risparmiare 80 miliardi. Se la legge viene abrogata bisogna dire con che cosa si sostituisce». Per Treu, autore anche lui di un'importante riforma del sistema previdenziale (la Dini nel 1995 che introdusse il sistema di calcolo contributivo poi completato con la legge Fornero) ci sono «ragionevoli motivi» per ritenere il referendum «inammissibile».

Si tratta di una materia  aggiunge  che «inerisce alla finanza pubblica» sulla quale non sono ammissibili referendum. Inoltre  spiega  alcuni effetti sull'innalzamento dell'età sono stati ammorbiditi con diversi interventi normativi compreso l'ultimo sugli ammortizzatori sociali.  Anche Barbera esprime forti dubbi sull'ammissibilità del referendum ricordando che oltre vent'anni fa la Corte disse no al quesito promosso da Rifondazione Comunista contro la riforma Amato del sistema previdenziale. «Credo che la Consulta  dice giudicherà il referendum sulla riforma previdenziale promosso dalla Lega inammissibile perchè materia strettamente legata al bilancio dello Stato». «C'è un precedente  spiega Barbera a proposito della pronuncia attesa per mercoledì 14  nel 1994 la Corte giudicò il quesito inammissibile dicendo apertamente che c'era un nesso con il bilancio dello Stato e referendum su questa materia non si possono fare.

L'oggetto del quesito referendario è analogo e il principio che sul bilancio dello Stato non si possono fare referendum si è addirittura rafforzato con la riforma dell'articolo 81 della Costituzione che vincola il bilancio alle regole europee». Anche il giuslavorista Franco Carinci sui esprime sulla stessa lunghezza d'onda dei colleghi: «Credo che la corte  sottolinea non considererà ammissibile il referendum su una legge che ha segnato una svolta giudicata positiva». Secondo Carinci però la riforma Fornero «non è legge di Bilancio» anche se è contenuta in una manovra finanziaria. «La scelta  credo  sarà più politica che tecnica».

Se nella Camera di consiglio in calendario domani i giudici della Consulta dichiareranno ammissibile il referendum, per il quale ha raccolto le firme la Lega Nord, il governo dovrà pensare seriamente a come muoversi, di fronte ad un quesito abrogativo che avrebbe buone possibilità di ottenere il consenso degli italiani. Se così sarà sparirebbe quindi il calcolo contributivo applicato pro rata a tutti i pensionati dal 2012 in poi, verrebbe ripristinata la pensione di anzianità e sarebbe riportata più in basso anche l'asticella per quella di vecchiaia. Lo Stato vedrebbe dissolversi risparmi che nel momento di massimo effetto della riforma valgono circa 20 miliardi l'anno.

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L'Inps rivaluta dello 0,3% in via provvisoria gli importi dei trattamenti pensionistici in pagamento per il 2015. In particolare, si è dato atto dell'inflazione definitiva del 2014 (pari all'1,1%) rispetto a quella programmata dell'1,2%. Con la rata di Gennaio, quindi, verrà prelevata la differenza.

Kamsin Ok all'incremento dello 0,3% delle pensioni nel 2015. Gli importi dei trattamenti minimi e delle quote di incremento da attribuire alle rendite di importo più elevato sono stati diffusi ieri con la Circolare Inps 1/2015. I nuovi valori sono stati stabiliti sulla base del decreto interministeriale (Economia-Lavoro) del 20 novembre scorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2014. Il precedente adeguamento risale al gennaio 2014, nella misura provvisoria dell'1,2%, valore ora ritoccato in basso (1,1%) dai dati definitivi. Ciò vuol dire che sulla rata in pagamento di gennaio l'Istituto ha proceduto al recupero della differenza.

Tutti i trattamenti pensionistici beneficiano della rivalutazione, seppur con una incidenza più bassa all'aumentare dell'assegno. Viene meno anche la limitazione introdotta per lo scorso anno nei confronti d ei pensionati titolari di importo superiore a sei volte il trattamento minimo che hanno avuto una rivalutazione fissa calcolata su tale importo e non su quello effettivamente in godimento. Sono state rivalutate anche le prestazioni a favore degli invalidi civili, ciechi e sordomuti.

Nello specifico gli aumenti di gennaio 2015, sono così articolati: a) più 0,30% (ossia l'aliquota intera dell'indice Istat) per gli importi di pensione mensile sino a 1.503 euro, tre volte il trattamento minimo di dicembre 2014;  b) più 0,285% (95% dell'indice Istat) per gli importi compresi tra 1.503 e 2.004 euro; c) più 0,225% (75% dell'indice) per gli importi compresi tra 2.004 e 2.505 euro; d) 0,15% (50% dell'indice) per gli importi compresi tra 2.505 e 3.006 euro. Per le pensioni di ammontare superiore 3.006 euro, la rivalutazione sarà dello 0,1355%, (il 45% dell'indice Istat). Nel 2014 questi trattamenti hanno beneficiato di un modesto aumento fisso di 13,08 euro.

Crescono anche i trattamenti minimi. Con l'incremento dello 0,30% l'importo del trattamento minimo passa da 500,88 (valore corretto del 2014) a 502,39 euro al mese. Con l'aggiornamento Istat, sale anche l'assegno sociale, la rendita assistenziale corrisposta agli ultra-sessantacinquenni privi di altri redditi, introdotta dalla riforma Dini (legge n. 335/1995) in sostituzione della «vecchia» pensione sociale: passa da 447,17 a 448,51 euro al mese (un euro in più). Mentre la pensione sociale, ancora prevista per i titolari della stessa alla data del 31 dicembre 1995, è pari a 369,62 euro al mese.

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito, invece, sono rinnovati nella stessa misura stabilita alla decorrenza originaria. Per quanto riguarda le detrazioni fiscali, sono riconosciutele stesse attive nello scorso mese di dicembre 2014. Inoltre, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014, per il triennio 2014-2016 è previsto un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo. Nel caso di più pensioni, ricorda l'Inps, il contributo annuo viene trattenuto in misura proporzionale ai trattamenti erogati.

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