Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Il diritto al rimborso sussiste solo in poche e tassative ipotesi definite dal legislatore. Nella maggior parte dei casi la contribuzione volontaria versata resta incamerata dall'ente previdenziale e darà luogo ad un incremento della misura delle prestazioni pensionistiche.
Favorevole ad un intervento sulla Riforma Fornero Maurizio Sacconi (Ncd) che chiede un lavoro «serio e veloce senza imbarcarci in complessivi ridisegni ideologici» delle prestazioni.

Kamsin Si metta mano rapidamente al capitolo pensioni. E' quanto è tornato a ribadire ieri Maurizio Sacconi, capogruppo Ncd in Senato, a margine della conclusione della partita sull'elezione del Presidente della Repubblica. E' necessario focalizzare l'attenzione del Governo ai problemi concreti dei cittadini perchè ci troviamo di fronte ad un serio «problema sociale».
La priorità - secondo l'ex ministro del Lavoro - è quella "di introdurre uno strumento flessibile che consenta a chi è vicino alla pensione e ha perso o rischia di perdere il lavoro di andare in pensione".

Sullo strumento da adottare, però, non ci sono certezze. "Il Governo nei giorni scorsi ha indicato che sono allo studio diverse ipotesi. A noi va bene che si approfondisca ma ormai siamo fuori tempo massimo: serve ora un lavoro serio e veloce senza imbarcarci in complessivi ridisegni ideologici" ha detto Sacconi.  Di sicuro un sistema che «aiuti queste persone a raggiungere i requisiti bisognerà sicuramente produrlo».  Tra le soluzioni all'esame del governo, Sacconi conferma che c'è soprattutto quella del prestito previdenziale e della staffetta generazionale: sono misure che hanno un costo minore rispetto agli altri interventi proposti in Parlamento (quota 100 e pensionamento flessibili, ndr) e sono le uniche sulle quali è stato dato mandato all'Inps per studiarne i costi-benefici".  Quanto ai tempi, l'intervento sulla Fornero arriverà solo dopo l'approvazione dei decreti di attuazione del Jobs Act, che restano «la prima scadenza in assoluto, aveva indicato la settimana scorsa il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti.

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Alcuni suggerimenti utili per i lavoratori che devono decidere se risolvere il rapporto di lavoro dipendente ed entrare nel Fondo di Solidarietà.
L'esonero contributivo sarà pari al 100% dei contributi per tre anni, fino a 8.600 euro l'anno. Ma per l'avvio concreto del bonus l'Inps rinvia a ulteriori circolari. L'esonero dal pagamento riguarda anche gli studi professionali.

Kamsin Disco verde dell'Inps ai contributi scontati a chi assume nel 2015 disoccupati da sei mesi. E' quanto ha indicato l'Inps ieri con la Circolare 17/2015 con la quale ha illustrato il nuovo incentivo all'occupazione, previsto dalla legge Stabilità 2015. Possono accedere al bonus tutti i datori di lavoro (imprenditori e non, tra cui anche gli studi professionali) del settore privato che assumono a tempo indeterminato durante tutto il 2015 (ammessi anche i dirigenti, i soci di cooperative se subordinati, i somministrati nonché part time e job sharing). Restano fuori, invece, colf, apprendisti e intermittenti. Tra le condizioni di accesso viene confermata la necessità del rispetto delle leggi, dei contratti e la verifica della regolarità contributiva (Durc). L'esonero è pari al 100% dei contributi dei datori di lavoro, per tre anni, fino a 8.060 euro l'anno.

Per fruirne, però bisognerà aspettare: l'Inps rimanda a futura circolare le istruzioni applicative. Intanto, spiega che il bonus spetta a tutti i datori di lavoro, imprenditori e non (tra cui studi professionali), soltanto per assunzioni a tempo indeterminato, anche se parttime o job sharing, ma non per apprendistato, rapporti domestici e lavoro a chiamata. 

Quanto ai soggetti (lavoratori) che possono essere assunti, non è previsto alcun requisito se non la disoccupazione. In particolare: 1) nel corso dei sei mesi precedenti l'assunzione non deve risultare occupato a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; 2) nel corso dei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge Stabilità 2015 (dal 1° ottobre 2014 al 31 dicembre 2014), non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo.

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L'Imu non sarà comunque dovuta, per il solo 2014, per quei terreni che erano esenti in virtù del Dm 28 novembre 2014 e che, invece, ora risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei nuovi criteri di cui al Dl 4/2015.

Kamsin Come noto il Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2015 ha dato il via libera al decreto legge (Dl 4/2015) che introduce i nuovi criteri per la tassazione Imu dei terreni montani. Il provvedimento governativo stabilisce, in sintesi, che le nuove regole saranno applicabili anche per il 2014 e dispone la proroga del termine per il pagamento alla data del 10 febbraio 2015.

Per fare il punto della situazione occorre partire dal dm del 28 novembre 2014 che, in materia di Imu dovuta sui terreni agricoli, aveva disposto che: 1) sono soggetti al pagamento dell’Imu tutti i terreni agricoli (indipendentemente se posseduti o condotti da Iap e coltivatori diretti) ubicati nei Comuni aventi alti tudine pari o inferiore a 280 metri; 2) i terreni agricoli situati nei Comuni aventi altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri sono esenti da Imu solo se posseduti da coltivatori diretti o Iap; 3) sono totalmente esenti i terreni agricoli situati in Comuni con altitudine pari o superiore a 601 metri.

Il provvedimento del Governo del 23 gennaio 2015 introduce a regime il criterio dell’esenzione sulla base dell’elenco dei Comuni elaborato dall’Istat ai sensi della legge 991/1952, ristabilendo la totale esenzione per i terreni montani e disponendo che l’esenzione dall’Imposta municipale propria (Imu) si applica: a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat; b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.

Il decreto stabilisce che i nuovi criteri trovano applicazione anche per l’anno di imposta 2014 ma dispone che per tale annualità (2014 ) non è comunque dovuta l’Imu per quei terreni che erano esenti in virtù delle regole stabilite dal dm 28 novembre 2014 e che risulterebbero ora imponibili per effetto dell’applicazione dei nuovi criteri.

In altri termini per il calcolo dell’Imu sui terreni agricoli occorre consultare l’elenco Istat di cui alla legge n. 991-1952 ma, pur facendo riferimento alle nuove regole, deve essere considerato che per il solo anno 2014 vige una clausola di tutela che dispone l’esenzione da Imu per coloro che erano comunque esenti dall’imposta in base ai requisiti del dm del 28 novembre 2014 (per il solo anno 2014 occorre considerare sia la casella «Comune montano» che la colonna «altitudine» della tabella Istat in oggetto in quanto è possibile applicare entrambe le regole). 

Il calcolo dell'Imposta. Per i terreni agricoli soggetti all'Imu relativa al 2014, l'imposta va determinata nel seguente modo: si parte dal reddito dominicale, si rivaluta del 25% e al risultato si applica poi il coefficiente 135 se il proprietario non ha la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Si applicherà, invece, il coefficiente 75 nel caso di proprietari in possesso di queste qualifiche. Infine si applica l'aliquota deliberata dal comune o in mancanza quella del 7,6 per mille.

La data del Pagamento. Infine il decreto in oggetto ha disposto che i contribuenti che non rientrano nei parametri per l’esenzione dovranno versare l’imposta entro il 10 febbraio 2015.

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