Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Dall'adempimento di ottobre restano esclusi i contribuenti dei Comuni che hanno deliberato le aliquote lo scorso maggio e coloro i cui comuni non hanno deliberato ancora le aliquote. Per loro i calcoli si complicano.

Kamsin Salta al 16 Dicembre la tappa per il pagamento della Tasi nei Comuni che non sono riusciti a rispettare la scadenza del 10 settembre per inviare le delibere al dipartimento delle Finanze. In questa condizione si trovano circa 300 Comuni; chi possiede un immobile in questi Municipi dovrà effettuare l'unico versamento entro il 16 dicembre applicando agli immobili adibiti ad abitazione principale la aliquota base dell'1 per mille. Per gli altri fabbricati scatta ugualmente 1 per mille solo se l'aliquota Imu non supera il 9,6 per mille, quindi la Tasi non andrà pagata se la corrispondente aliquota lmu è già al massimo (10,6 per mille).

Sotto tale soglia si dovrà invece effettuare il calcolo del tributo considerando il margine disponibile: ad esempio, se l'aliquota Imu è al 10,4 per mille, si pagherà la Tasi per gli altri fabbricati sul residuo 0,2 per mille. I contribuenti dovranno pertanto fare i dovuti conteggi, che si complicano ulteriormente nel caso di ripartizione della quota tra possessore e occupante, quest'ultima pari al 10% dell'importo complessivo, misura convenzionale applicabile in mancanza della delibera comunale.

Saltano la data del 16 Ottobre anche anche i contribuenti che hanno pagato l'acconto a giugno in quei comuni che avevano deliberato le aliquote entro la fine di Maggio. Per loro l'appuntamento del saldo Tasi sarà da completare entro il 16 dicembre 2014.

Zedde

Le abitazioni di lusso continuano a pagare l'Imu e la Tasi ma la somma delle due aliquote non può superare le aliquote massime previste per lo scorso anno.

Kamsin Tassazione senza sconti per chi risiede nelle abitazioni di lusso. Sono circa 73mila le unità immobiliari su un totale di oltre trenta milioni di abitazioni censite in catasto che dovranno pagare il binomio Imu-Tasi anche se sono adibite ad abitazione principale da parte dei proprietari.

Si tratta degli immobili a destinazione ordinaria nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 che comprendono le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville e i castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici. Per questi immobili anche se dovessero rappresentare la residenza principale dei loro proprietari non vale l'esenzione dall'imposizione Imu come prevista per l'abitazione principale in generale ai sensi di quanto indicato nella legge 147/2013. E analogamente non valgono le agevolazioni Tasi eventualmente previste dalle amministrazioni comunali per gli immobili definiti come abitazione principale.

La conseguenza è che i proprietari di immobili di lusso saranno tenuti al versamento dell'Imu nelle date di giugno e dicembre secondo quanto fissato dal regolamento comunale. Resta tuttavia fermo il vincolo previsto dall'articolo 1 comma 677 della legge 147 2013 secondo cui la somma delle aliquote Tasi e l'Imu non può superare, per quanto riguarda l'anno 2014, le aliquote massime Imu 2013 per questa tipologia di immobile.  Ciò significa che l'aliquota massima delle due imposte può arrivare a raggiungere il 6 per mille (incrementabile ulteriormente dello 0,8 per mille nell'ipotesi in cui il Comune abbia deliberato l'aumento extra concesso ai Comuni dal legislatore per finanziare interventi di detrazione imposta sulle abitazioni principali).

Per quanto riguarda l'appuntamento con l'Imu tuttavia il proprietario potrà applicare la detrazione che era prevista negli anni scorsi sulla prima casa, pari a 200 euro. Mentre non godrà della maggiorazione della detrazione di 50 euro per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni.

Zedde

Ho un immobile concesso in affitto a canone concordato ed il mio comune ha deliberato le aliquote sulla tasi lo scorso mese di Agosto. A Maggio non ho pagato nulla su indicazione del Caf a cui mi ero rivolto. Ora però vorrei sapere come mi dovrò comportare. Leggo che l'inquilino dovrà versare una parte dell'imposta ma se non lo fa ne dovrò rispondere io? Alfredo

Kamsin Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l' occupante sono titolari di un' autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Si ricorda infatti che i comuni dovranno ripartire il tributo tra inquilini e proprietari: i primi nella misura tra il 10 e il 30%, la restante parte a carico dei proprietari. In caso di abitazione principale la Tasi è comunque a carico del solo proprietario, che coincide con l’utilizzatore. Per le case in locazione invece il tributo va ripartito tra proprietario ed inquilino, ad eccezione delle detenzioni temporanee di durata non superiore a sei mesi, per le quali la Tasi è dovuta dal solo possessore. Si tratta questa di un’obbligazione tributaria autonoma da quella del possessore, per cui non vi è alcuna solidarietà tra i due soggetti passivi: il proprietario non può pagare la quota dell’inquilino.

Zedde

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale che determina le fasce di retribuzione convenzionale su cui i datori di lavoro devono pagare la contribuzione per i lavoratori inviati in paesi extracomunitari non convenzionati con l'Italia.

Tasi 2014, è rebus sulle scadenze

Mercoledì, 24 Settembre 2014

Il mio comune ha deliberato a maggio un'aliquota Tasi del 2,0 per mille senza detrazioni. Al 16 giugno ho regolarmente pagato l'acconto nella misura del 50%. La scorsa settimana, però, ho letto che l'amministrazione comunale ha deciso un ulteriore aumento dello 0,5%, arrivando così al 2,5 per mille, sempre senza detrazioni. Come mi dovrò comportare? Gennaro

Kamsin Per il 2014, la Tasi si paga in tempi diversi, in base alla tempistica delle decisioni assunte dai comuni. In quelli che hanno deciso la misura delle aliquote e delle detrazioni con deliberazioni pubblicate sul portale del Mef entro il 31 maggio scorso, come nel caso indicato dal lettore, le scadenze sono 16 giugno e 16 dicembre. Quindi, chi rientra in questa casistica non è tenuto a rispettare il termine del 16 ottobre. Solo negli enti che hanno deciso le aliquote e le detrazioni entro il 10 settembre con le delibere pubblicate sul sito del Mef entro il 18 settembre, l'acconto dovrà essere pagato entro il 16 ottobre, mentre per il versamento del saldo deve essere effettuato entro il 16 dicembre. Se, invece, i comuni non hanno deciso neppure entro il 10 settembre con provvedimenti pubblicati entro il 18 settembre, la Tasi sarà da versare in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.

Pertanto il lettore, nel caso specifico, non dovrà versare nulla entro il 16 ottobre. Dovrà, invece, versare il saldo a conguaglio entro il 16 dicembre. Se la seconda deliberazione è stata assunta dal comune entro il 10 settembre e pubblicata sul sito del Mef entro il 18 settembre, dovrà essere applicata l'aliquota del 2,5 per mille. In pratica, in questo caso, il conteggio della seconda rata dovrà essere effettuato nel seguente modo: 1) calcolare la Tasi dovuta per l'intero anno applicando il 2,5 per mille; 2) sottrarre dall'importo così ottenuto quello versato in acconto a giugno. La differenza rappresenta il saldo da versare entro il 16 dicembre.

Zedde

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