Bernardo Diaz
Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.
Licenziamenti, Il mancato ricollocamento non obbliga alla reintegra
Mercoledì, 17 Luglio 2024Nuova sentenza della Corte costituzionale sul Jobs act. La possibilità di ricollocare in azienda il lavoratore licenziato non determina la reintegrazione nel posto di lavoro.
Assegno di Inclusione, Nessuna deroga al primo appuntamento
Giovedì, 18 Luglio 2024I chiarimenti in una nota del Dicastero del Lavoro. Entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Pad tutti i componenti del nucleo dovranno comparire presso i servizi sociali pena la sospensione del beneficio.
Tasi 2014, Serve l'F24 telematico per la compensazione dell'imposta
Lunedì, 06 Ottobre 2014Strada obbligata per i contribuenti che hanno tributi erariali da compensare con la Tasi. Gli interessati dovranno necessariamente compilare l'F24 telematico.
Kamsin Si avvicina la scadenza per i contribuenti dei Comuni che hanno deliberato le aliquote della Tasi entro lo scorso 10 Settembre. Per rispettare l'appuntamento i contribuenti dovranno presentarsi alla Cassa entro il prossimo 16 Ottobre. L'imposta potrà essere pagata attraverso il modello F24 (cartaceo o telematico) oppure attraverso il bollettino postale (approvato con il decreto 23 maggio 2014). In tal caso il pagamento va effettuato presso gli uffici postali oppure tramite il servizio telematico delle Poste Italiane.
Sia con l'F24 che con il bollettino postale si potranno pagare importi superiori a mille euro ma il pagamento mediante F24 offre in più la possibilità, rispetto al bollettino postale, di compensare la Tasi con eventuali crediti relativi a tributi erariali o contributi previdenziali e assicurativi. La compensazione non è invece possibile nel caso in cui si vanta un credito per un tributo comunale. Com'è noto, infatti, in questa ipotesi il modello F24 non permette di evidenziare un credito relativo al rimborso di un tributo comunale da portare in compensazione.
Inoltre il diritto al rimborso deve essere preventivamente accertato dal comune e dunque non può essere portato un "auto-compensazione" all'interno dell'F24. Solo in caso di accoglimento dell'istanza, e se il regolamento comunale prevede la possibilità di effettuare la compensazione, allora il contribuente, diversamente da quanto previsto per i crediti erariali, verserà l'importo ancora dovuto al netto del credito vantato nei confronti del Comune che non dovrà essere pertanto evidenziato nell'F24.
Dal 1° Ottobre inoltre, se il pagamento è pari o inferiore a mille euro, le persone fisiche non titolari di partita IVA che devono effettuare il pagamento senza operare alcuna compensazione, possono utilizzare il modello F24 cartaceo presso le banche, le poste, gli sportelli di Equitalia. Potrà essere utilizzato l'F24 cartaceo per importi superiori a mille euro solo se ricevuto precompilato dal Comune.
guidatasi
Zedde

