Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

I chiarimenti in un documento dell’Ente Previdenziale dopo il rinnovo contenuto nella Finanziaria 2024. Per accedere occorre aver maturato 61 anni e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023 e rispettare determinati profili di tutela.
La Riforma delle imposte sul mattone sarà inserita nella legge di stabilità 2015 da 24 miliardi che il Governo presenterà a metà Ottobre e troverà applicazione dal 2015.

Kamsin La Tasi dal prossimo anno sarà sostituita. Con la legge di stabilità 2015 il Governo rimetterà mano alle imposte sul mattone per l'ennesima volta nel tentativo di rimettere ordine sulla materia. E si tornerà indietro nel tempo, con una imposta unica sulla casa nella quale confluiranno, sia la Tasi che l'Imu. La quale, in realtà, non è mai scomparsa perchè i proprietari di seconde abitazioni la pagano tutt'ora insieme alla Tasi, anche se con scadenze diverse.

La conferma è arrivata dal sottosegretario all'Economia Enrico Zanetti esplicitando i piani annunciati due giorni fa dal premier Matteo Renzi. «L'obiettivo  è unificare le mille norme che riguardano le due imposte e anche le mille scadenze ora previsti». L'idea è quella di prevedere, ritornando alle regole della vecchia Imu, due sole scadenze a  metà giugno e a metà dicembre pagando il 50% di quanto pagato l'anno precedente durante il primo appuntamento per poi fare il calcolo e saldare a fine anno.

L'identikit della nuova tassa - che tornerà a chiamarsi Imposta Unica - non è ancora del tutto chiaro ma emergono i primi punti fermi. Innanzitutto non ci sarà un taglio del carico fiscale complessivo. E questo perchè secondo il governo l'aliquota Tasi del 2,5% per mille sulla prima abitazione resterà invariata; sulle seconde case (e sugli altri immobili) l'asticella resterà al 10,6% di tetto massimo Imu più Tasi sulla seconda. Sparirà quell'aliquota aggiuntiva dello 0,8 per mille concessa quest'anno dal Governo ai comuni per finanziare sgravi ed esenzioni in favore dei proprietari a reddito medio-basso.

Ma verranno ripristinate la detrazioni fisse (come previste dall'Imu) di 200 euro ad abitazione alle quali si aggiungeranno (di nuovo) 50 euro per ogni figlio a carico di età inferiore a 26 anni. Il ripristino delle detrazioni "fisse" aiuterà a fare chiarezza rispetto alla normativa attuale che oggi rimanda alle decisioni dei Comuni creando migliaia di combinazioni possibili e diverse da un Comune all'altro. Inoltre il richiamo delle detrazioni fisse favorirà i proprietari di case con rendite catastali più basse che oggi sono penalizzati dall'attuale sistema.

Al momento però il testo all'esame del Governo non prevede l'unificazione anche della Tari, l'imposta sui rifiuti. "Di certo se vogliamo unificare anche questa imposta il testo andrà ritoccato" ha indicato infatti Zanetti che non esclude, ma eventualmente solo a partire dal 2016, che la tassa sui rifiuti sia accorpata alla Tasi-Imu.

Zedde

I chiarimenti in un documento dell’Inps in merito alla misura contenuta nel dl n. 4/2024. Nel 2024 sino a dieci settimane di trattamento aggiuntivo rispetto alla CIGS ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività da parte di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale
L’Inps recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2022. La pensione ai superstiti spetta anche ai nipoti maggiorenni orfani e interdetti dei quali risulti provata la vivenza a carico dei nonni.
Secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze l'assegnatario dell'immobile in caso di divorzio o separazione legale tra i coniugi è l'unico tenuto al pagamento dell'aliquota prevista per l'abitazione principale e le eventuali detrazioni. Ma i Comuni hanno dato indicazioni diverse.

Kamsin Il coniuge assegnatario dell'immobile, essendo titolare (anche ai fini TASI) del diritto reale di abitazione. Da ciò consegue che egli, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo soggetto obbligato al versamento della TASI con applicazione dell’aliquota e delle detrazioni, eventualmente previste, per l’abitazione principale. E' quanto ha indicato il MEF nelle Faq pubblicate il 4 giugno scorso sul sito del Dipartimento delle finanze (risposta n. 22).

Si tratta tuttavia di una interpretazione che non ha convinto molti Comuni che hanno, infatti, fornito indicazioni diverse ai contribuenti. Questi pertanto dovranno adeguarsi al fine di evitare sanzioni e contenziosi.

La disciplina della nuova tassa sui servizi indivisibili, infatti, non ripropone la medesima disposizione prevista in ambito IMU che stabilisce l’esonero del coniuge non assegnatario dagli obblighi di versamento.

In ambito TASI, infatti, da un lato, non si rinviene alcuna norma che prevede che il soggetto passivo sia l’assegnatario dell’immobile, dall’altro, nei confronti di tale soggetto non è normativamente riconosciuto alcun diritto di abitazione. Quindi a differenza dell’IMU, il cui perimetro applicativo è limitato al possessore dell’immobile (a titolo di proprietà o altro diritto reale), il presupposto impositivo della TASI si verifica con la detenzione a qualsiasi titolo dell’immobile. Il tributo, pertanto, incide anche sull’utilizzatore, a prescindere dall’esistenza di un titolo formale che ne legittimi l’occupazione (contratto di locazione, comodato, etc.). 

L'art. 1, comma 681, della legge 147/2013, prevede infatti che in presenza di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, “l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo”. Da ciò consegue che entrambi i coniugi sarebbero chiamati a pagare l'imposta.
Questa impostazione porta a due risvolti pratici. Se l'immobile è in comproprietà tra i soggetti separati o divorziati, contrariamente a quanto affermato dal MEF, l'imposta dovrà essere calcolata da entrambi i soggetti con l'aliquota dell'abitazione principale è ripartita poi tra i due in base alle quote di proprietà. Con le medesime percentuali va poi spalmata l'eventuale detrazione, salvo diversa disposizione regolamentare del Comune. In altri termini i coniugi pagano entrambi in base alle rispettive quote di possesso applicando l'aliquota per l'abitazione principale e, se prevista, l'eventuale detrazione viene ripartita sempre in ragione delle percentuali di proprietà (a meno di una diversa regolamentazione comunale).

Se l'immobile è invece interamente di proprietà del coniuge non assegnatario questi sarà tenuto a versare l'imposta nella misura prevista dal Comune, cioè in una misura oscillante tra il 70 il 90 per cento, e nella stessa percentuale gli compete la detrazione. La rimanente parte del tributo sarà invece a carico dell'assegnatario cui spetta la detrazione sempre nella stessa misura. Entrambi dovranno applicare le aliquote per l'abitazione principale.

In definitiva i contribuenti dovranno adeguarsi alle indicazioni fornite dai Comuni in materia per evitare possibili contenziosi. Infatti le indicazioni delle Finanze sono solo una trasposizione delle regole applicate dell'Imu, che tuttavia, da un punto di vista normativo, non possono trovare conforto nella disciplina sulla Tasi; e per questa ragione molti comuni non le hanno applicate.

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