Bernardo Diaz

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Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Se il contribuente ha effettuato un maggior o un minor versamento in sede di acconto, potrà recuperare l'importo in compensazione o versare la somma aggiuntiva con la rata di saldo. L'articolo 10 dello Statuto del Contribuente lo pone al riparo da eventuali sanzioni.

Kamsin La possibilità di aver commesso un errore nel pagamento della Tasi è altissima. Complice il caos tra aliquote, detrazioni e scadenze i contribuenti possono infatti aver determinato male gli importi da versare in acconto in occasione dell'appuntamento con il pagamento della prima rata dell'imposta. I casi pratici sono tantissimi, ad iniziare dall'errata indicazione dei codici tributo sugli immobili. Come rimediare?

Secondo l'AGEFIS, l'associazione dei geometri fiscalisti, per eventuali errori nel pagamento della Tasi sono applicabili le indicazioni fornite per l'Imu dal ministero dell'Economia, con la risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012, che ha autorizzato le auto-compensazioni all'interno dello stesso anno d'imposta. In pratica se il contribuente ha effettuato un maggior versamento in sede di acconto, potrà recuperare l'importo in compensazione con la rata di saldo, purchè si versi l'importo complessivamente dovuto per l'anno. E' sufficiente, in altri termini, che l'ammontare dell'imposta versata nell'anno sia corretto.

Non ci dovrebbe essere nessuna sanzione anche laddove il contribuente abbia versato un importo minore e poi integri il versamento di quanto non versato in acconto con il saldo. Qui tuttavia, ricorda l'AGEFIS, la decisione di non applicare le sanzioni è rimessa al Comune anche se il contribuente può invocare, a sua discolpa, l'articolo 10 dello Statuto del contribuente, che prevede la disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa. Ammessa, in alternativa, la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.

Anche gli errori di utilizzo dei codici tributo Tasi non dovrebbero portare ad alcuna conseguenza, se l'importo complessivamente dovuto è stato comunque versato; il contribuente dovrà avere cura tuttavia di inviare una comunicazione al Comune che evidenzi la corretta imputazione di quanto versato. Si ricorda, tra l'altro, che la correzione dei codici tributo non può essere richiesta alle Entrate in quanto, come l'Imu, anche la Tasi è un tributo comunale. 

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I Comuni, con proprio regolamento possono assimilare ad abitazione principale l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili e le abitazioni concesse in comodato.

Kamsin Le abitazioni assimilate all'abitazione principale hanno il vantaggio di essere escluse dall'Imu ma soggette alla Tasi, con l'eccezione delle abitazioni di lusso. E' questa la regola generale che dovrebbe guidare i contribuenti ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di Imu e Tasi. Ciò perchè, com'è noto, le abitazioni principali sono, nella maggior parte dei casi, esenti dall'Imu e soggette solo al pagamento della Tasi.

Le abitazioni assimilate per legge all'abitazione principale sono: a) le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; b) gli alloggi sociali, come definiti dal Dm 22 aprile 2008 del ministero dei Trasporti; c) la casa coniugale assegnata al coniuge con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) un'unica unità immobiliare appartenente al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Non solo. Il Comune, infatti, può assimilare all'abitazione principale con proprio regolamento: a) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata; b) l'abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. E' venuta meno invece la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'immobile posseduto in Italia, da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, (a condizione che non risulti locato), in modo che gli effetti della TASI siano equivalenti a quelli dell'IMU sulla prima casa che è stata pagata fino al 2012. L'agevolazione è stata differita al 2015 con il Dl 47/2014, spetta ope legis e ed è riservata ai soggetti "già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza".

Discorso diverso per gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica. La legge non prevede infatti l'assimilazione all'abitazione principale (e dunque questi immobili dovranno pagare l'Imu con aliquota ordinaria) ma precisa che gli immobili in questione hanno diritto all'applicazione delle detrazioni, stabilite dal Comune, per l'abitazione principale. Inoltre tali alloggi potrebbero avere anche le caratteristiche di alloggio sociale e quindi essere, dal 1° gennaio 2014, esenti da Imu e soggetti a Tasi. Se, al contrario, non le hanno saranno soggetti ad Imu con aliquota ordinaria, ma spetterà lo stesso la detrazione per abitazione principale. In altri termini tali immobili saranno soggetti a Tasi, anche nel caso in cui siano alloggi sociali; diversamente saranno soggette sia a Imu sia a Tasi. Ai fini Imu pagheranno con aliquota ordinaria (ma con una detrazione di 200 euro) mentre ai fini Tasi saranno considerate come "altri immobili", con quota Tasi a carico dell'assegnatario occupante.

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Un anno in meno per la formazione specialistica degli specializzandi medici. Il Decreto legge sulla Pa aumenta da 3.300 a 5.000 i posti nelle scuole di specializzazione per la formazione dei futuri medici.

Kamsin Si riduce di un anno la durata delle scuole di specializzazione medica a partire dall'anno accademico 2014-2015. E si autorizza un incremento di 6 milioni per il 2014, di 40 milioni per il 2015 e di 1,8 milioni per il 2016, che farà salire da 3.300 a 5.000 i posti nelle scuole di specializzazione. E' quanto prevede in sintesi l'articolo 15 del Decreto legge di Riforma della Pubblica Amministrazione con cui il governo mira ad incrementare le risorse in favore degli specializzandi medici.

Dal prossimo anno dunque gli specializzandi resteranno un anno in meno in corsia a tutto vantaggio delle Casse dello Stato che risparmieranno diversi denari. Le modalità di riduzione dei corsi saranno tuttavia predisposte tramite un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di concerto con il Ministro della salute) che dovrà essere adottato entro il prossimo 31 dicembre. 

E' prevista anche una normativa transitoria. Gli specializzandi già in corso dovranno optare tra il nuovo ordinamento didattico e quello previgente, ad esclusione dei soggetti che inizino nel suddetto anno accademico 2014-2015 l'ultimo anno di specialità, per i quali resta fermo l'ordinamento previgente. Cambia anche l'importo massimo per la copertura delle spese di segreteria per la partecipazione ai concorsi di ammissione (secondo quanto previsto dalla legge 183/2011): viene quantificato per l'aspirante specializzando in un contributo di 100 euro.

La legge poi incrementa, nella misura di 6 milioni di euro per il 2014, di 40 milioni per il 2015 e di 1,8 milioni per il 2016, le risorse per il trattamento economico in favore dei medici in formazione specialistica. Alla copertura del relativo onere si provvede: per il 2014, impiegando quota parte delle entrate che dalle contabilità speciali scolastiche - non più alimentate dal 2013 - sono versate, in ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ai capitoli dello stato di previsione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi alle spese di funzionamento delle scuole; per il 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica; per il 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Con le risorse disponibili, al netto dell’incremento disposto, per il prossimo anno accademico potrebbero essere finanziati circa 3.300 contratti, mentre con le risorse aggiuntive si garantisce la copertura di 5.000 contratti.

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Se i comuni hanno previsto l'assimilazione all'abitazione principale dell'immobile concesso in comodato il pagamento del tributo spetterà di regola ai proprietari. Altrimenti gli occupanti saranno chiamati al pagamento di una quota tra il 10 ed il 30% dell'importo fissato con aliquota ordinaria.

Kamsin Si complica il calcolo della Tasi per le case date in comodato a figli, nipoti e familiari. Per effetto del Dl 47/2014 i comuni possono equiparare ad abitazione principale le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che questi ultimi le utilizzino, a loro volta, come abitazioni principali. L'agevolazione, in tal caso, opera o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.

In altri termini l'assimilazione, se prevista dal Comune, opera o solo sulla quota di rendita catastale non eccedente i 500 euro o su tutta la quota ma limitatamente ai casi in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con Isee non superiore a 15.000 euro annui. Nel primo caso, il tetto da 500 euro funziona come una franchigia, per cui fino a concorrenza di esso si applicano l'aliquota e l'eventuale detrazione previste per l'abitazione principale, mentre per la quota eccedente si applica l'aliquota prevista per gli altri immobili. Nel secondo caso, invece, la Tasi si calcola sull'intero valore dell'immobile con i parametri delle prime case.

A pagare il tributo sarà di regola il proprietario. Infatti, secondo il Mef, laddove si è in presenza di un'abitazione principale (inclusi i casi di assimilazione) l'obbligo di versamento della Tasi ricade interamente sul proprietario/possessore e non sull'occupante. Quindi, a pagare la Tasi sarà il proprietario e non l'occupante con l'aliquota per le abitazioni principali. Inoltre, se ci sono delle detrazioni TASI previste per l'abitazione principale, queste andranno applicate anche ai comodati assimilati ad abitazione principale. Tuttavia, occorre considerare che, in caso di rendita superiore a 500 euro, come si è visto, l'assimilazione non vale per la quota in eccesso: su quest'ultima, quindi, l'occupante deve almeno in teoria versare la sua nella percentuale fissata dal comune fra il 10 e il 30% (10% se il comune non ha deliberato sul punto) dell'aliquota ordinaria; il proprietario la restante parte.

Se, invece, il comune non ha deciso l'assimilazione, si applicano in toto le regole per gli altri immobili (aliquota ordinaria con la suddivisione tra il 10 ed il 30% tra proprietario/possessore e occupante). Possibile anche che il Comune, pur non avendo previsto l'assimilazione, abbia stabilito una aliquota agevolata al posto di quella ordinaria. In tal caso gli importi da corrispondere saranno verosimilmente piu' bassi. 

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Otto diverse normative previdenziali per i lavoratori oggetto del recente regolamento di armonizzazione. Ciascuna con un percorso calibrato di innalzamento dei requisiti pensionistici. Il livellamento si concluderà tra gli anni 2018 e 2022.

Kamsin Tre anni dopo il varo della riforma Fornero, alcune categorie lavorative trovano una nuova collocazione nel sistema generale Inps. Si tratta di una "armonizzazione" dei diversi requisiti pensionistici finora in vigore per queste categorie, con un percorso graduale di avvicinamento alla previdenza dei lavoratori dipendenti comuni.

Otto le categorie di lavoratori regolati dal Dpr 157/2013. Si tratta degli spedizionieri doganali, i poligrafici (dipendenti di imprese editoriali in crisi), il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto, i piloti, i marittimi, i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti (ex Enpals).

All'interno di una complessa casistica relativa alla posizione previdenziale dei lavoratori appartenenti a tali categorie, si possono individuare i nuovi requisiti minimi stabiliti dal decreto e che trovano applicazione con effetti dal 1° gennaio 2014:

Spedizionieri Doganali - Il requisito anagrafico per la prestazione di vecchiaia viene innalzato a 66 anni, rispetto ai 65 della vecchia normativa. Inoltre viene consentita la possibilità di totalizzare questi contributi che fino ad ora era preclusa. 

Poligrafici dipendenti di aziende in crisi - Il requisito contributivo di trentadue anni per accedere alla pensione viene innalzato a 35 anni per il biennio 2014-2015, a 36 anni per il 2016-2017 e a 37 anni a decorrere dal 2018.

Personale Viaggiante addetto a pubblici servizi di trasporto - Sino al 31.12.2013 i soggetti potevano andare in pensione a 60 anni (55 anni le donne); dal 2014 il requisito per il riposo viene fissato in 5 anni prima dell'età pensionabile prevista nel regime generale obbligatorio. Pertanto nel 2014 sono necessari 61 anni per gli uomini e 58 per le donne. Dal 2018 saranno necessari, a regime, 61 anni di età per entrambi i sessi.

Marittimi - Per i piloti del pilotaggio marittimo la pensione di vecchiaia viene liquidata, dal 1° gennaio 2014, al raggiungimento di un requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio. Dunque 61 anni per gli uomini e 58 per le donne. Dal 2018 serviranno 61 anni anche per le donne. 

Per i marittimi adibiti al servizio di macchina il requisito anagrafico viene portato a 56 anni di età fino al 31 dicembre 2014, e innalzato a 57 anni per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Dal primo gennaio 2018 il requisito viene fissato al raggiungimento di 58 anni di età.

Gestione Ex-Enpals - Aumentano anche i requisiti per il pensionamento di vecchiaia per gli attori e i gli sportivi professionisti. Per i ballerini l'età passa a 46 anni dai 45 anni previsti precedentemente. L'età pensionabile degli attori invece portata a 64 anni per gli uomini e 60 per le donne (ma con un graduale innalzamento di un anno ogni biennio sino a raggiungere i 64 anni dal 1° gennaio 2022). Per i cantanti i requisiti sono invece di tre anni inferiori rispetto a quelli previsti per gli attori: 61 anni per gli uomini e 57 per le donne (ma con graduale innalzamento di un anno ogni biennio sino a raggiungere 61 anni dal 2022).

Per gli sportivi professionisti l'età per il collocamento a riposo è fissata in 53 anni per gli uomini e 49 per le donne (in graduale innalzamento di un anno ogni biennio sino a raggiungere 53 anni dal 2022).

Fondo Volo - Agli iscritti al fondo volo per i quali, a partire dal 1.1.2012, viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età, si applicano i requisiti di accesso e di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011, ossia antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Tutti i requisiti ivi indicati devono essere adeguati alla stima di vita in base alle norme generali. E dunque devono subire un immediato incremento di 3 mesi a partire dal 1° gennaio 2014. I comparti regolati nel provvedimento inoltre vedono la disapplicazione, dal 1° gennaio 2014, della finestra mobile così come previsto per le nuove prestazioni di vecchiaia e anticipata previste dal Dl 201/2011.

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