Bernardo Diaz
Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.
Legge di stabilità 2015, si riaccendono i fari sulle Pensioni
Martedì, 07 Ottobre 2014Dalla legge di stabilità si attende una misura strutturale per concedere maggiore flessibilità in uscita. Incerto il destino dei lavoratori precoci e dei quota 96. Intanto il Parlamento ha dato il via libera alla Sesta Salvaguardia.
Kamsin Il cantiere sulle pensioni registra alcuni passi avanti in queste ultime due settimane. In primo luogo è stata approvata in via definitiva la sesta salvaguardia. Si tratta di un provvedimento che, com'è noto, estende in favore di ulteriori 32.100 lavoratori la possibilità di mantenere le previgenti regole di pensionamento.
Ad oggi il provvedimento non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale (lo sarà a breve). Da quel momento i lavoratori interessati a partecipare avranno 60 giorni di tempo per presentare istanza di accesso ai benefici. La legge prevede che la presentazione delle istanze ricalcherà quelle previste dal Dm 14 Febbraio 2014, quindi con la bipartizione Direzione Territoriale del Lavoro-Inps a seconda del profilo di tutela a cui appartiene il lavoratore. Sarà tuttavia opportuno attendere la pubblicazione di una Circolare Ministeriale che individuerà i modelli di domanda e l'articolazione delle competenze per evitare di incorrere in errori.
Ma tutti gli occhi sono puntanti alla prossima legge di stabilità 2015. Poche le indiscrizioni che trapelano da Palazzo Chigi ma sono noti i punti "caldi" del mondo della previdenza che chiedono una risposta. Oltre alla vicenda dei quota 96 della scuola sulla quale il Governo ha preso tempo, la legge di stabilità dovrebbe essere il veicolo per provvedere alla cancellazione della penalizzazione sulla pensione anticipata sino al 31 Dicembre 2017.Il Governo ha infatti indicato nei giorni scorsi, per voce del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, la possibilità di un intervento in tal senso.
Attesa anche per vedere se saranno adottate delle soluzioni strutturali "a costo zero" per le Casse dello Stato per risolvere il problema di quei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e non hanno ancora raggiunto un diritto previdenziale ai sensi della normativa Fornero. Uno scivolo pensionistico che potrebbe venire incontro a tutti quei lavoratori che non sono stati inclusi nei vari provvedimenti di salvaguardia sino ad oggi approvati (in primis ci sarebbero i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro dopo il 2011).
Bisognerà attendere anche per verificare se saranno fatti passi avanti per la proroga del regime sperimentale donna e per consentire la possibilità di pensionamento a 64 anni dei lavoratori del pubblico impiego che abbiano maturato la quota 96 entro il 2012. Attualmente infatti tale beneficio, individuato nell'articolo 24, comma 15-bis del Dl 201/2011, è riservato solo ai lavoratori del settore privato. A ben vedere questa norma - se estesa al comparto del pubblico impiego - potrebbe essere uno strumento per risolvere anche la vicenda che vede coinvolti i cd. quota 96 della scuola di cui si è appena accennato.
Zedde
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Tasi 2014, gli immobili no profit esenti dal pagamento del tributo
Martedì, 07 Ottobre 2014L'esenzione dal pagamento della Tasi scatta solo se sugli immobili sono svolte attività didattiche, ricreative, sportive, scientifiche con modalità non commerciali.
Kamsin Gli enti ecclesiastici e no profit dovranno pagare la Tasi sugli immobili se su questi vengono svolte attività didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e via dicendo con modalità commerciali. E' quanto prevede l'articolo 1, comma 3, del dl sulla finanza locale (16/2014) che ha esteso a questi enti lo stesso trattamento agevolato riservato per l'Imu in presenza dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992.
In altri termini gli immobili degli enti non profit sono esonerati dal pagamento della Tasi solo se sugli immobili vengono svolte attività didattiche, ricreative, scientifiche, sportive, assistenziali, culturali e via dicendo con modalità non commerciali. Ai fini della qualifica di "attività non commerciale" il Decreto ministeriale 200/2012 precisa che sono considerate non commerciali quelle attività svolte gratuitamente o dietro pagamento di un corrispettivo di importo simbolico e comunque non superiore alla metà rispetto alla media di quelle pretese dai soggetti che svolgono l'attività con modalità commerciali. Inoltre è necessario che lo statuto dell'ente contenga: il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione; l'obbligo di reinvestire gli utili esclusivamente per lo sviluppo delle attività; l'obbligo di devolvere il patrimonio in caso di suo scioglimento ad altro ente non commerciale che svolga analoghe attività istituzionale.
Laddove però l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista l'esenzione è solo parziale; si applica la norma che disciplina l'esenzione Imu per i fabbricati degli enti non commerciali adibiti a uso promiscuo (articolo 91-bis del Dl 1/2012). L'esenzione, in questo caso, si applica solo sulla parte nella quale si svolge l'attività non commerciale, a condizione che sia identificabile. In tal senso la parte dell'immobile dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente deve essere iscritta in catasto, con attribuzione della relativa rendita. Nel caso in cui non sia possibile accatastarla autonomamente, l'agevolazione spetta in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile che deve risultare da apposita dichiarazione dell'ente interessato.
Nel decreto ministeriale 200/2012 sono indicati i parametri per stabilire come assoggettare a imposta la parte degli immobili adibita a attività commerciali. Per calcolare il rapporto proporzionale è necessario fare riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali o non commerciali e al tempo durante il quale l'immobile è destinato a un determinato uso. Rileva anche il numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività vengono svolte con modalità commerciali, rapportato al numero complessivo di quelli che utilizzano la struttura. Se nell'immobile, poi, viene svolta un'attività diversa da quelle elencate dalla norma solo per un periodo dell'anno, per calcolare il tributo occorre accertare i giorni durante i quali l'immobile ha questa destinazione.
Il pagamento del tributo - Per questi immobili è diversa anche la tempistica di pagamento del tributo. Dato che manca una regola che rende applicabile alla Tasi le medesime modalità di pagamento dell'Imu entro il 16 ottobre gli enti no-profit soggetti, in base alle regole sopra esposte, dovranno provvedere al pagamento del 50% del tributo dovuto per l'anno 2014. Crea però qualche intoppo lo slittamento al 1° Dicembre 2014 del termine presentare la dichiarazione, che costituisce tappa essenziale per capire quanto si deve pagare e per consentire ai Comuni di verificare la correttezza dei calcoli del contribuente. In questo contesto, pertanto, i Comuni potrebbero accettare il pagamento dell'intero tributo direttamente in occasione dell'appuntamento di Dicembre.
guidatasi
Zedde

