Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Sono proprietario di un immobile che si trova in un comune che ha di recente fissato l'aliquota Tasi. Non riesco però a capire se dovrò pagare subito oppure a dicembre. Non vorrei incappare nella varie sanzioni. Mi potete indicare cosa dovrò pagare. Franco

Kamsin La risposta è positiva. Il lettore dovrà presentarsi alla Cassa entro il prossimo 16 Ottobre. Per chi deve pagare l'acconto entro il 16 Ottobre il procedimento è analogo a quello dell'Imu in quanto i due tributi condividono la base imponibile. Pertanto: 1) per i fabbricati iscritti in catasto, occorre partire dalla rendita catastale rivalutata del 5%, cui andranno applicati i moltiplicatori previsti dalla normativa Imu (per le abitazioni il coefficiente è pari a 160); 2) per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si applicherà, invece, il criterio del valore contabile definito dall'art. 5, comma 3, del dlgs 504/1992; 3) per le aree edificabili, dovrà farsi riferimento al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avuto riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In altri termini, nel caso di un immobile accatastato, si prende la rendita catastale, la si moltiplica per 1,05 e quindi per 1,6 ottenendo la base imponibile. Una volta determinata la base imponibile, ad essa andrà applicata l'aliquota e le eventuali detrazioni decise dal comune. Chi paga ad Ottobre dovrà dividere l'importo dovuto per due: la prima tranche si pagherà entro il 16 Ottobre, il restante 50% a dicembre.

Si ricorda che, invece, nei comuni che entro il 10 settembre non hanno deliberato le aliquote, la Tasi deve essere pagata in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. In tali casi, di norma occorre applicare l'aliquota base dell'1 per mille. Tuttavia per gli immobili diversi dall'abitazione principale, è necessario prima verificare qual è l'aliquota Imu applicabile: se essa è pari a 10,6 per mille la Tasi non è dovuta. Infatti, la legge prevede che la somma delle aliquote dei due tributi non possa superare i valori massimi previsti per l'Imu nel 2013 sulle diverse tipologie di immobili, ossia, come detto, il 10,6 per mille.

Zedde

Sono un inquilino di un immobile preso in locazione. Il locatore mi ha inviato un avviso in cui mi avverte circa la necessità di provvedere, per la mia quota, al pagamento dell'imposta comunale per i servizi indivisibili, la Tasi. A me sembra che, in qualità di conduttore, non sia tenuto al pagamento di tali imposte che, come tali, gravano sulla proprietà ma al Caf a cui mi sono rivolto la pensa diversamente e mi hanno detto che io dovrò pagare il 20%. Ma in tal caso il 20% si cosa? Dell'aliquota l'aliquota stabilita per la prima casa (in quanto ho la residenza nella casa affittata) oppure l'aliquota calcolata dal locatore? Il Comune non può azzerare l'importo dell'imposta sugli inquilini? Giovanni

Kamsin La risposta è negativa. La normativa prevede che il Comune possa porre a carico del detentore una quota compresa tra il 10 ed il 30 per cento dell'ammontare "complessivo" della Tasi dovuta per l'immobile; la restante parte rimane a carico dei proprietario. Il lettore dovrà quindi prendere visione delle delibere del proprio comune per comprendere la percentuale di imposta a suo carico. Non è quindi possibile per il Comune azzerare la quota a carico dell'inquilino, mantenendo l'obbligo di versamento solo a carico del proprietario.

Nel caso in cui l'inquilino utilizzi l'immobile come propria abitazione principale non è possibile utilizzare l'aliquota Tasi prevista per le abitazioni principali in proprietà, perché il tributo sull'immobile è unico e l'aliquota da utilizzare è quella del proprietario (comma 688 della legge 47/2013) laddove si fa riferimento alla percentuale dell'ammontare complessivo del tributo «determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale». Si ricorda, peraltro, che il comma 673 della legge 47/2013 prevede che in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal proprietario.

I termini di pagamento - Per il 2014, la Tasi si paga in tempi diversi, in base alla tempistica delle decisioni assunte dai comuni. In quelli che hanno deciso la misura delle aliquote e delle detrazioni con deliberazioni pubblicate sul portale del Mef entro il 31 maggio scorso, le scadenze sono 16 giugno e 16 dicembre. Quindi, chi rientra in questa casistica non è tenuto a rispettare il termine del 16 ottobre. Solo negli enti che hanno deciso le aliquote e le detrazioni entro il 10 settembre con provvedimenti pubblicati sul sito del Mef entro il 18 settembre, l'acconto dovrà essere pagato entro il 16 ottobre, mentre per il versamento del saldo deve essere effettuato entro il 16 dicembre. Se, invece, i comuni non hanno deciso neppure entro il 10 settembre con provvedimenti pubblicati entro il 18 settembre, la Tasi sarà da versare in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.

Zedde

Il provvedimento consente l'agevolazione dei pagamenti sostenuti successivamente al 13 settembre. Complessivamente l'esclusione opera per 200 milioni di euro relativamente al 2014 e per 100 milioni di euro relativamente al 2015.

Kamsin Arriva il via libera per ottenere i primi 200 milioni messi a disposizione dal decreto «sblocca Italia» per accelerare il saldo dei debiti pregressi di regioni ed enti locali. La richiesta deve essere trasmessa dalle amministrazioni interessate entro il prossimo 30 settembre, mediante la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti. La nuova funzione è disponibile sotto il menù «Ricognizione debiti Richiesta Spazi Finanziari 2014».

E' quanto prevedono i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto legge Sblocca Italia. Il provvedimento disciplina l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015, per un importo complessivamente pari a 300 milioni di euro (di cui 200 milioni per il 2014 e 100 milioni per il 2015), dei pagamenti dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 sostenuti successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge da parte delle regioni, delle province e dei comuni. Al tal fine rilevano ai fini della predetta esclusione solo i debiti presenti nella apposita piattaforma elettronica per la certificazione di crediti, connessi a determinate tipologie di spesa espressamente indicate, escluse le spese afferenti la sanità.

Il provvedimento intende, dunque, introdurre per gli anni 2014 e 2015 una ulteriore deroga ai vincoli del patto di stabilità del tutto analoga a quella già consentita per il 2014 dalla legge di stabilità con riferimento ai debiti maturati al 31 dicembre 2012 (art. 1, commi 546-549, legge n. 147/2013), estendendola peraltro ai pagamenti di debiti maturati fino al 31 dicembre 2013. Per l'anno 2014, l'esclusione, concessa nel limite complessivo di 200 milioni di euro, è destinata per 50 milioni di euro ai pagamenti dei debiti delle regioni che beneficiano di entrate rivenienti dalle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi, superiori a 100 milioni. Per la distribuzione del rimanente importo dell'esclusione, i comuni, le province e le regioni sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di debiti nel 2014 ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015 gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i medesimi pagamenti nel 2015.

Zedde

Per effetto del decreto legge di Riforma della Pubblica Amministrazione la generalità dei dipendenti pubblici potrà essere collocata a riposo d'ufficio già a 62 anni a condizione che siano stati raggiunti i requisiti per la pensione anticipata.

Kamsin Con la definitiva conversione in legge del provvedimento di Riforma della Pubblica Amministrazione sono entrate in vigore alcune misure che interessano l'età pensionabile nel pubblico impiego.

In particolare sarà piu' difficile per i lavoratori delle Pa raggiungere i requisiti per la pensione di vecchiaia, fissati com'è noto, in 66 anni e 3 mesi di età, qualora sia stato perfezionato un diritto a pensione anticipata prima dell'età per il trattamento di vecchiaia. L'articolo 1 del Dl 90/2014 concede infatti la facoltà di procedere al collocamento a riposo d'ufficio i lavoratori che abbiano raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini) all'età di 62 anni. La legge prescrive che la decisione della Pa dovrà essere in tal caso motivata con riferimento alle esigenze organizzative e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi e data con un preavviso di 6 mesi all'interessato. La risoluzione potrà riguardare, per esplicita indicazione, anche i dirigenti. La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro può anche essere esercitata, con le medesime condizioni, nei confronti dei dirigenti medici del ruolo sanitario ma in tal caso non prima dei 65 anni.

A questa misura introdotta con il Dl 90/2014 si aggiunge la novella contenuta nel Dl 101/2013 secondo cui le amministrazioni pubbliche dovranno collocare in quiescenza forzosa i lavoratori che abbiano perfezionato un diritto a pensione al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, cioè a 65 anni. In altri termini, anche laddove le Pa non attiveranno la risoluzione del rapporto a 62 anni, dovranno farlo al raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, e comunque prima dell'età per la vecchiaia se - nel frattempo - il lavoratore raggiunge i requisiti per la pensione anticipata. 

Come si ricorderà infatti l’articolo 2, comma 5, del Dl 101/2013 ha interpretato autenticamente l’articolo 24 della riforma Monti-Fornero nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale – al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione – non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia; si fa eccezione, dopo il che il Dl 90/2014 ha abolito il trattenimento in servizio, solo per far conseguire all’interessato la prima decorrenza utile della pensione. Pertanto sarà possibile superare il limite ordinamentale solo per far conseguire la pensione di vecchiaia quando l'interessato non ha maturato la pensione anticipata entro il 65° anno di età.

La risoluzione unilaterale del rapporto non è attivabile in nessun caso nei confronti dei magistrati, professori universitari, Avvocati e Procuratori dello Stato. Per costoro il pensionamento d'ufficio scatterà solo al raggiungimento del 70° anno di età.

Il grafico sottostante mostra gli effetti del Dl 90/2014 sui lavoratori del comparto pubblico che hanno raggiunto un diritto a pensione anticipata prima dell'età della vecchiaia. Le parti in rosso scuro indicano l'età minima per l'esercizio della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, ove ammissibile.

Il Decreto Pa è legge. La Camera approva lo stop ai quota 96 e ai precoci

Pensioni, resta il trattenimento in servizio per i dirigenti mediciZedde

Per la mobilità volontaria occor­re il consenso dell'amministrazio­ne da cui si dipende. Il bando dovrà essere pubblicato per almeno 30 giorni e contenere i "requisiti e le competenze professionali" del personale che si intende assumere.

Kamsin Con il decreto di riforma della pubblica amministrazione la possibilità per un dipendente pubblico di ottenere lo spostamento volontario in un'altra amministrazione cambia pelle. Innanzitutto la legge precisa ora che la mobilità volontaria può essere svolta tra Pa che ap­partengono a comparti diversi, ma non può più interessare il per­sonale non contrattualizzato, ossia le categorie a cui non si applica la privatizzazione del rapporto di la­voro. Com'è noto i principali settori in cui non contrat­tualizzati sono: forze armate e dell'ordine, ruoli diplomatici e pre­fettizi, magistrati, docenti univer­sitari. Il persoale di questi comparti quindi è escluso dalla possibilità di essere trasferito nei comparti privatizzati come ad esempio i mini­steri e gli enti locali.

Per il trasferimento servirà inoltre il consenso dell'amministrazio­ne in cui si lavora, consenso che può essere evitato solo per i passaggi tra sedi centrali di ministeri ed enti pubblici nazionali "se l'ammini­strazione ricevente ha una percen­tuale di posti vacanti superiore a quella cedente".

Inoltre il provvedimento chiede che tutte le Pa fissino preventivamente i criteri per l'esame delle domande e garantiscano una adeguata pubblicità alla volontà di assume­re personale in mobilità. A tale scopo il bando - nel quale l'ente deve rendere noti i "requisiti e le competenze professionali" che de­vono essere possedute dal perso­nale che si intende assumere in mobilità - deve essere pubblicato per almeno 30 giorni contro i 15 giorni attuali. La disposizione lascia un'am­pia autonomia alle singole ammini­strazioni sulle procedure selettive da adottare: esse possono spazia­re dalla presentazione dei curricu­la, allo svolgimento di un collo­quio motivazionale o di una prova selettiva.

Zedde

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