Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

I contribuenti dovranno verificare le delibere Tasi dei Comuni sugli immobili diversi dall'abitazione principale, perchè in molti casi si è decisa l'applicazione della nuova imposta solo sull'abitazione principale.

Kamsin I possessori di immobili diversi dall'abita­zione principale dovranno verificare le delibere comunali per comprendere se, oltre all'Imu, dovranno pagare anche la Tasi. La Tasi colpisce sia i fabbricati che le aree edificabili, con la sola esclusione dei terreni agricoli. Mol­ti Comuni, per semplificare, hanno però deliberato di applicare la Tasi solo sull'abitazio­ne principale lasciando l'Imu sugli altri immobili. In tali enti pertanto, i contribuenti dovranno pagare solo l'Imu (l'acconto era previsto per lo scorso 16 Giugno e il saldo Imu dovrà essere pagato entro il prossimo 16 dicembre).

I contribuenti nei Comuni che hanno invece applicato anche la Tasi sugli immobili diversi dall'abitazione principale dovranno pagare entrambe le imposte, nel rispetto del tetto massimo di aliquota previsto dalla legge, pari al 10,6 per mille o, a certe condizioni, all'11,4 per mille. E se questi comuni hanno pubblicato le aliquote per la prima volta entro lo scorso 18 settembre, l'acconto Tasi dovrà essere pagato entro il 16 ottobre ed il saldo il prossimo 16 Dicembre. Restano invece ferme le date sopra indicate per il pagamento dell'Imu.

Per quanto riguarda le aliquote si ricorda che l'aliquota base Imu è il 7,6 per mille che i Comuni possono variare sino ad un massimo del 10,6 per mille e un minimo del 4,6 per mille. Per la Tasi l'aliquota base è l'1 per mille, che può essere azzerata o elevata sino al massimo del 2,5 per mille. I Comuni possono anche aumentare l'aliquota di un altro 0,8 per mille per finanziare detrazioni sulle abitazioni principali. Per l'Imu, i contribuenti dovranno fare riferimento alle aliquote pubblicate sul sito delle Finanze entro il 28 ottobre. Entro tale data il Comune può modificare le misure già pubblicate ma la delibera non può essere adottata oltre il 30 settembre, data di approvazione del bilancio di previsione. In assenza di delibere il contribuente dovrà utilizzare per il pagamento del saldo le aliquote in vigore nel 2013.

La base imponibile - Le regole di determinazione della base imponibile sono identiche per entrambi i tributi. Si parte dalla rendita catastale, la si rivalu­ta del 5%, e si moltiplica l'impor­to per i coefficienti di legge: 160 per le unità abitative, 140 per i fabbricati di categoria catasta­le B, C3, C4 e C5, 80 per i fabbricati di categoria catastale D5 e A10, 65 per i fabbricati di categoria catasta­le D, ad eccezione di D5, 55 per gli immobili C1.

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Se il contribuente ha effettuato un maggior o un minor versamento in sede di acconto, potrà recuperare l'importo in compensazione o versare la somma aggiuntiva con la rata di saldo. L'articolo 10 dello Statuto del Contribuente lo pone al riparo da eventuali sanzioni.

Kamsin La possibilità di aver commesso un errore nel pagamento della Tasi è altissima. Complice il caos tra aliquote, detrazioni e scadenze i contribuenti possono infatti aver determinato male gli importi da versare in acconto in occasione dell'appuntamento con il pagamento della prima rata dell'imposta. I casi pratici sono tantissimi, ad iniziare dall'errata indicazione dei codici tributo sugli immobili. Come rimediare?

Secondo l'AGEFIS, l'associazione dei geometri fiscalisti, per eventuali errori nel pagamento della Tasi sono applicabili le indicazioni fornite per l'Imu dal ministero dell'Economia, con la risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012, che ha autorizzato le auto-compensazioni all'interno dello stesso anno d'imposta. In pratica se il contribuente ha effettuato un maggior versamento in sede di acconto, potrà recuperare l'importo in compensazione con la rata di saldo, purchè si versi l'importo complessivamente dovuto per l'anno. E' sufficiente, in altri termini, che l'ammontare dell'imposta versata nell'anno sia corretto.

Non ci dovrebbe essere nessuna sanzione anche laddove il contribuente abbia versato un importo minore e poi integri il versamento di quanto non versato in acconto con il saldo. Qui tuttavia, ricorda l'AGEFIS, la decisione di non applicare le sanzioni è rimessa al Comune anche se il contribuente può invocare, a sua discolpa, l'articolo 10 dello Statuto del contribuente, che prevede la disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa. Ammessa, in alternativa, la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.

Anche gli errori di utilizzo dei codici tributo Tasi non dovrebbero portare ad alcuna conseguenza, se l'importo complessivamente dovuto è stato comunque versato; il contribuente dovrà avere cura tuttavia di inviare una comunicazione al Comune che evidenzi la corretta imputazione di quanto versato. Si ricorda, tra l'altro, che la correzione dei codici tributo non può essere richiesta alle Entrate in quanto, come l'Imu, anche la Tasi è un tributo comunale. 

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Iscro, Domande entro il 31 ottobre

Mercoledì, 18 Settembre 2024
Gli iscritti alla gestione separata possono richiedere l’Iscro, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, per sei mesi, con importi variabili da 250 a 800 euro mensili. Domande se è stato registrato un calo di reddito nel 2023 rispetto al biennio 2021/2022
L'adempimento è necessario per i lavoratori titolari di assegni o pensioni di invalidità con meno di 40 anni di contributi che abbiano svolto nel 2024 attività di lavoro autonomo.
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Solo l’azienda esodante può presentare, d’intesa con il lavoratore, la domanda di ricostituzione dell’isopensione e dell’indennità mensile nel contratto di espansione.
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