Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Il pacchetto semplificazioni annunciato dal governo rivedrà il permesso a costruire, che potrà essere concesso con modalità più veloci. Via libera anche alla proroga dell'ecobonus. 

Kamsin Incentivi fiscali alle locazione, sblocco di opere pubbliche, semplificazioni anche drastiche per l'attività edilizia, quotazione in Borsa delle società pubbliche locali che si occupano di trasporto e di igiene. Sono queste le misure del menu del decreto sblocca-Italia, che sarà licenziato dal Consiglio dei ministri di venerdì. Non solo cantieri dunque ma un piano di più ampio respiro che nelle intenzioni del governo dovrebbe dare una spinta decisiva alla ripresa di settori particolarmente penalizzati dalla recessione, come le costruzioni e l'immobiliare. Non a caso infatti il capitolo dedicato alle agevolazioni fiscali è quello piu' corposo.

Per ora ci sarebbe infatti la conferma anche nel 2015 dello sgravio Irpef del 65% per i lavori di risparmio energetico. Una detrazione "potenziata" e generalizzata anche per i lavori di prevenzione sismica, oscillante fra il 50 e il 65% della spesa, in proporzione alla riduzione di rischio indotta dall'intervento. E un incentivo nuovo di zecca per chi compra una casa appena costruita o pesantemente ristrutturata, che abbia prestazioni energetiche di classe A o B, con l'impegno di affittarla per almeno sette o otto anni a canone concordato. Lo sgravio consiste in una deduzione Irpef pari al 20 per cento del prezzo, da fruire in otto anni, con un limite massimo di spesa pari a 300 mila euro. Tra le altre condizioni previste c'è anche la fissazione di un canone di locazione non superiore quello convenzionato definito dagli accordi tra le associazioni di proprietari e quelle di inquilini.

Poi c'è il capitolo semplificazioni. Molte riguardano il permesso a costruire, che potrà essere concesso con modalità più veloci oppure non essere più necessario in una serie di casi per i quali sarà sufficiente la denuncia di inizio attività: ad esempio per di variazioni non essenziali conformi alle prescrizioni urbanistiche. Dovrebbero aumentare anche i poteri dello sportello unico per l'edilizia, mentre ai Comuni verranno concessi sei mesi di tempo per mettere a punto un regolamento edilizio tipo. Vengono semplificate poi le procedure per il cambio di destinazione d'uso, novità che dovrebbe anche favorire la cessione di immobili pubblici.

Per quanto riguarda le infrastrutture sono stati inseriti nel testo l'alta velocità Napoli-Bari, che dovrebbe partire nel novembre del prossimo anno, la linea ferroviaria Palermo-Messina-Catania e l'autostrada Valdostica Nord di raccordo tra Trentino e Veneto, bloccata dall'opposizione della Provincia autonoma di Trento.

Sblocca Italia, pronta l'estensione dell'ecobonus al 65%Zedde

Per il trasferimento servirà il consenso del dipendente qualora questi fruisca dei congedi parentali o dei permessi previsti dalla legge 104.

Kamsin I dipendenti pubblici potranno essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra gli enti interessati, in altra amministrazione, qualora la sede iniziale e quella finale si trovino nel territorio dello stesso comune. Il trasferimento può essere attuato anche quando, pur non trovandosi nello stesso comune, le due sedi si trovino a distanza non superiore a 50 chilometri E' quanto prevede l'articolo 4 del decreto sulla Pa (Dl 90/2014) che riscrive le regole in materia di mobilità dei dipendenti pubblici nell'ottica di agevolare il ricorso alla mobilità obbligatoria e volontaria all'interno delle Pubbliche Amministrazioni.

Secondo la nuova normativa, le pubbliche amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, qualora abbiano una qualifica corrispondente a quella necessaria e siano in servizio presso altre amministrazioni. Il passaggio è possibile a condizione che i dipendenti facciano domanda di trasferimento, e che l'amministrazione di appartenenza sia favorevole all'operazione. Per agevolare la diffusione delle opportunità e la conoscenza dei posti vacanti, le amministrazioni saranno tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a 30 giorni, un apposito bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto. 

Inoltre, sempre per favorire la mobilità volontaria, il Dipartimento della funzione pubblica deve istituire un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. 

La legge prevede, invia sperimentale, e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale, che per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è necessario l'assenso dell'amministrazione di appartenenza. Per ricorrere a questa ipotesi è necessario tuttavia che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza; inoltre il trasferimento deve essere attuato entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso. Una volta attuato il trasferimento, l'amministrazione di destinazione deve provvedere alla riqualificazione dei dipendenti trasferiti, avvalendosi, ove necessario, della Scuola nazionale dell'amministrazione.

Nuove regole anche per la mobilità obbligatoria dove, com'è noto, non occorre il consenso del dipendente. Con la nuova normativa, i dipendenti pubblici possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra gli enti interessati, in altra amministrazione, qualora la sede iniziale e quella finale si trovino nel territorio dello stesso comune. Il trasferimento può essere attuato anche quando, pur non trovandosi nello stesso comune, le due sedi si trovino a distanza non superiore a 50 chilometri. In questi casi, quindi, il dipendente, in linea generale, non può opporsi al trasferimento a meno che questi abbia figli di età inferiore a tre anni (con diritto quindi alla fruizione del congedo parentale) o se fruisce dei permessi lavorativi retribuiti per l'assistenza di un parente o di un affine disabile in situazione di gravità, se non ricoverato a tempo pieno. Tali trasferimenti possono peraltro essere attivati anche in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il Dl 90/2014 consente ad un successivo decreto ministeriale - previa intesa, ove necessario, in sede di Conferenza unificata, e previa consultazione con le confederazioni rappresentative - la possibilità di definire le modalità di attivazione della mobilità obbligatoria.

Per quanto riguarda il personale scolastico, è stato previsto che ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014-2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo (di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).

Riforma Pensioni, ecco le novità con il Decreto sulla Pa

Dalle Pensioni al Turn-over. La Riforma della Pa è leggeZedde

Renzi boccia l'idea di chiedere un contributo di solidarietà a chi riceve una pensione calcolata con il metodo retributivo, oltre una certa soglia.

Kamsin Sull'ipotesi del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti di introdurre un contributivo di solidarietà (aggiuntivo rispetto a quello già attualmente previsto dalla legge di stabilità 147/2013) per finanziare un intervento in favore degli esodati (ma anche di altre categorie di lavoratori, come ad esempio i precoci) si è scatenata la bufera. La proposta che mira ad inserire un prelievo sulle pensioni più alte calcolate con il vecchio metodo retributivo ha infatti trovato subito contrari i sindacati, le associazioni dei manager, una stessa parte del Pd, gli alleati del Ncd e Forza Italia.

L'idea non è piaciuta nemmeno al premier Matteo Renzi che ieri ha seccamente smentito il titolare del Dicastero di Via Veneto indicando che un'ipotesi del genere, proposta da Cottarelli nel Marzo scorso era stata già bocciata dal governo. E dunque non sarà riproposta nelle legge di stabilità. Nemmeno in una forma surrogata. Anche perchè i tempi sono molto stretti (il governo deve presentare la legge di stabilità entro il 15 Ottobre) e lo studio di un simile intervento sarebbe piuttosto complesso. Certo è, comunque, che la legge di stabilità sarà l'ultima chiamata per il governo per dare una risposta soddisfacente, dopo i vari annunci, ai tanti capitoli aperti sul fronte previdenza. Ma le risorse, complice anche il peggioramento del Pil, sono sempre piu' esigue.

Poletti ha bisogno di risorse e sa come tutti  che realizzare la prossima legge di Stabilità ( dai 23 ai 25 miliardi) agendo esclusivamente sul versante dei tagli di spesa non sarà affatto semplice. Solo per salvaguardare circa 170 mila esodati sono stati necessari più di 11 miliardi. E dall'inizio della crisi ogni anno è andato alla cassa integrazione in deroga ( quella cioè finanziata conta fiscalità generale e non con i versamenti delle imprese) oltre un miliardo di euro. Ben si comprende quindi come l'idea di Poletti, per quanto criticata, avrebbe potuto portare "denari" per realizzare quegli interventi tanto sbandierati nelle scorse settimane dall'esecutivo sulle pensioni. 

Molte sono infatti le questioni sulla previdenza che dovranno essere affrontate entro l'autunno. Prima di tutto c'è l'introduzione di soluzione strutturale al fenomeno degli esodati (si vuole realizzare una sorta di scivolo che accompagni alla pensione per coloro che hanno perso il lavoro) e la sterilizzazione delle penalizzazioni per i lavoratori precoci. Già a fine mese si dovrebbero poi conoscere le intenzioni di Renzi sui quota 96 della scuola e, sempre con la legge di stabilità, potrebbe essere rilanciata l'opzione donna per concedere un anticipo dell'età pensionabile al prezzo di un assegno calcolato totalmente con il sistema contributivo. Piu' difficile un intervento sulle ricongiunzioni onerose e sulle pensioni minime così come l'estensione del bonus degli 80 euro ai pensionati.

Nessuna novità, invece, sul fronte dell’età pensionabile che resterà quella fissata dalla legge Fornero (67 anni o 42 anni e 6 mesi di contriubuti) anche perché un cambio di rotta su questo fronte non verrebbe approvato da Bruxelles.

E nella legge di Stabilità potrebbe infine essere inserito un tetto alle pensioni calcolate pro rata con il metodo contributivo. In mancanza di un limite, infatti, oggi alcune categorie che possono andare in quiescenza con oltre 70 anni di età (dai professori universitari ai magistrati), riescono a maturare un assegno pensionistico pari al 100 per cento, ma anche oltre, dell’ultima retribuzione.

Riforma pensioni, a settembre si riapre il cantiere

Pensioni, Brunetta: il contributo di solidarietà già esiste

Dalle Pensioni al Turn-over. La Riforma della Pa è leggeZedde

La Riforma della Pubblica Amministrazione è legge. I dipendenti pubblici non potranno piu' chiedere di rimanere in servizio per un biennio dopo aver raggiunto l'età pensionabile.

Kamsin Con la pubblicazione ieri in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione al Dl 90/2014 il primo passo della Riforma della Pa è diventata da oggi una realtà. Il Parlamento ha approvato lo scorso 7 agosto il provvedimento che contiene diverse novità, gia anticipate da Pensioni Oggi nei giorni scorsi, tra cui lo stop al trattenimento in servizio dopo aver raggiunto i requisiti per la pensione, il via libera alla possibilità di trasferire un dipendente pubblico nel raggio di 50 chilometri, purché non abbia figli sotto i tre anni o usufruisca della legge 104 per assistere disabili, gli oltre mille posti da vigili del fuoco, e un turn over più flessibile, con il via libera ad assunzioni per non più del 20% delle spese soste­nute per chi è uscito da quella ammini­strazione (percentuale che diventerà del 40 nel 2015 e del 100 nel 2018).

Con l'abolizione del trattenimento in servizio dalla fine di ottobre dunque qualunque dipendente pubblico abbia i requisiti per la pensione dovrà lasciare il posto (finora poteva, previo assenso della Pa, fermarsi ancora due anni), norma che solo per magistrati si applicherà più avanti, da inizio 2016.  Per loro, però, si introduce una stretta nella possibilità di avere un'aspettativa per lavorare con la Pub­blica amministrazione: chi ha incarichi di diretta collaborazione, non potrà più ricorrere all'aspettativa, dovrà andare fuori ruolo.

La stretta sui trattenimenti in servizio comporterà peraltro che, laddove il limite ordinamentale per il servizio risulti fissato a 65 anni, il lavoratore dovrà obbligatoriamente lasciare il posto a 65 anni se a tale età avrà maturato un diritto a pensione (in pratica la pensione anticipata). In caso contrario il rapporto proseguirà fino ai nuovi limiti previsti per il conseguimento della pensione di vecchiaia (66 anni 3 mesi). Non solo. Le amministrazioni potranno già risolvere il rapporto all'età di 62 anni, anche nei confronti dei dirigenti (ma non nei confronti dei magistrati, professori universitari e primari), purché questi abbiano raggiunto la massima età contributiva (cioè i 42 anni e 6 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne). Per attivare tale possibilità sarà tuttavia necessario un atto motivato e la risoluzione del rapporto non dovrà recare pregiudizio alla Pa.

C'è inoltre una stretta al conferimento degli incarichi a pensionati. Le pubbliche amministrazioni, nonché gli enti inseriti nel conto economico consolidato della Pa così come individuati dall'Istat, le autorità indipendenti e la Consob non potranno attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Agli stessi soggetti non potranno essere conferiti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllati. Sono salvi da questa regola solo i componenti delle giunte degli enti territoriali e i componenti o titolari degli organi elettivi di ordini e collegi professionali, nonché di enti aventi natura associativa. Gli incarichi e le collaborazioni sono tuttavia consentiti a titolo gratuito e per la durata massima di un anno. Non sono previste né proroghe, né rinnovi e i rimborsi spese eventualmente corrisposti dovranno essere rendicontati. Tali disposizioni troveranno comunque applicazione agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore del decreto (cioè dopo il 25 giugno 2014).

Il provvedimento prevede anche un taglio del 20% della remunerazione per i membri dei Cda di so­cietà partecipate che lavorano in manie­ra praticamente esclusiva con la Pa. Caleranno anche le somme che le imprese versano alle Camere di com­mercio, ma gradualmente: ci sarà un ta­glio del 35% nel 2015, del 40% nel 2016 e un dimezzamento nel 2017.

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Riforma Pensioni, piu' facile il pensionamento d'ufficio a 65 anni nelle PaZedde

I dipendenti pubblici saranno collocati in pensione d'ufficio al raggiungimento dei 65 anni qualora abbiano maturato a tale data un diritto a pensione.

Kamsin Con l'abolizione del trattenimento in servizio, previsto dal dl 90/2014, i lavoratori della pubblica amministrazione potranno essere collocati in quiescenza al compimento del 65° anno di età, cioè al raggiungimento del limite ordinamentale per il servizio, limite vigente in molte delle Pa. La prosecuzione del rapporto di lavoro fino ai nuovi limiti anagrafici (66 anni 3 mesi) per la pensione di vecchiaia sarà ammissibile infatti solo ove, al raggiungimento del 65° anno di età, non risulti perfezionato un diritto a pensione. 

Sono questi gli effetti combinati del Dl 90/2014 e della regola introdotta nel Dl 101/2013 per i lavoratori delle Pa. In altri termini nel pubblico impiego il lavoratore deve lasciare il posto a 65 anni se a tale età ha maturato un qualsiasi diritto a pensione (si tratta principalmente del caso in cui il lavoratore ha raggiunto i requisiti contributivi per la pensione anticipata). In caso contrario il rapporto proseguirà fino ai nuovi limiti previsti per il conseguimento della pensione di vecchiaia. E superati i 65 anni il rapporto di lavoro si intenderà risolto al perfezionamento del primo requisito per la pensione senza che l'interessato possa chiedere di proseguire il rapporto di lavoro per un altro biennio.

Come si ricorderà infatti l’articolo 2, comma 5, del Dl 101/2013 ha interpretato autenticamente l’articolo 24 della riforma Monti-Fornero nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale – al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione – non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia; si fa eccezione solo per il trattenimento in servizio o per far conseguire all’interessato la prima decorrenza utile della pensione. Ora, con l'abolizione del trattenimento in servizio, sarà possibile pertanto superare il limite ordinamentale solo per far conseguire la pensione di vecchiaia quando l'interessato non ha maturato un diritto a pensione entro il 65° anno di età. Resta ferma comunque la possibilità di permanere sul posto di lavoro per il raggiungimento dell'anzianità contributiva minima richiesta per la pensione di vecchiaia (cioè 20 anni) anche se tale requisito dovesse risultare perfezionato successivamente al compimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

La misura peraltro è sorretta anche dall'ulteriore possibilità (non obbligo) per la Pa, contenuta nel Dl 90/2014, di risolvere il rapporto di lavoro al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata purchè il soggetto abbia perfezionato il 62° anno di età (65° anno per i dirigenti medici e del ruolo sanitario). La decisione della Pa dovrà essere in tal caso motivata con riferimento alle esigenze organizzative e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi.

Restano fuori da queste regole i magistrati, i professori universitari e gli Avvocati dello Stato. Si tratta di categorie di lavoratori per i quali è infatti previsto un limite ordinamentale piu' elevato, pari a 70 anni. Per costoro il pensionamento d'ufficio scatterà solo al raggiungimento del 70° anno di età e, peraltro, le Pa non potranno anticipare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro già all'età di 62 anni. 

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