Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Tasi 2014, è rebus sulle scadenze

Mercoledì, 24 Settembre 2014

Il mio comune ha deliberato a maggio un'aliquota Tasi del 2,0 per mille senza detrazioni. Al 16 giugno ho regolarmente pagato l'acconto nella misura del 50%. La scorsa settimana, però, ho letto che l'amministrazione comunale ha deciso un ulteriore aumento dello 0,5%, arrivando così al 2,5 per mille, sempre senza detrazioni. Come mi dovrò comportare? Gennaro

Kamsin Per il 2014, la Tasi si paga in tempi diversi, in base alla tempistica delle decisioni assunte dai comuni. In quelli che hanno deciso la misura delle aliquote e delle detrazioni con deliberazioni pubblicate sul portale del Mef entro il 31 maggio scorso, come nel caso indicato dal lettore, le scadenze sono 16 giugno e 16 dicembre. Quindi, chi rientra in questa casistica non è tenuto a rispettare il termine del 16 ottobre. Solo negli enti che hanno deciso le aliquote e le detrazioni entro il 10 settembre con le delibere pubblicate sul sito del Mef entro il 18 settembre, l'acconto dovrà essere pagato entro il 16 ottobre, mentre per il versamento del saldo deve essere effettuato entro il 16 dicembre. Se, invece, i comuni non hanno deciso neppure entro il 10 settembre con provvedimenti pubblicati entro il 18 settembre, la Tasi sarà da versare in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.

Pertanto il lettore, nel caso specifico, non dovrà versare nulla entro il 16 ottobre. Dovrà, invece, versare il saldo a conguaglio entro il 16 dicembre. Se la seconda deliberazione è stata assunta dal comune entro il 10 settembre e pubblicata sul sito del Mef entro il 18 settembre, dovrà essere applicata l'aliquota del 2,5 per mille. In pratica, in questo caso, il conteggio della seconda rata dovrà essere effettuato nel seguente modo: 1) calcolare la Tasi dovuta per l'intero anno applicando il 2,5 per mille; 2) sottrarre dall'importo così ottenuto quello versato in acconto a giugno. La differenza rappresenta il saldo da versare entro il 16 dicembre.

Zedde

I chiarimenti in un documento dell’Inps. Sgravio di 650€ al mese sulla contribuzione datoriale sino ad un massimo di 24 mesi per le donne assunte a tempo indeterminato tra il 1° settembre 2024 ed il 31 dicmebre 2025.
L’Inps esclude l’efficacia retroattiva delle due versioni degli incentivi all’occupazione previsti dal Decreto Coesione nelle aree ZES. La fruizione, nonostante l’ok di Bruxelles sia arrivata il 31 gennaio, potrà avvenire solo dal 16 maggio 2025.

Sono proprietario di un immobile che si trova in un comune che ha di recente fissato l'aliquota Tasi. Non riesco però a capire se dovrò pagare subito oppure a dicembre. Non vorrei incappare nella varie sanzioni. Mi potete indicare cosa dovrò pagare. Franco

Kamsin La risposta è positiva. Il lettore dovrà presentarsi alla Cassa entro il prossimo 16 Ottobre. Per chi deve pagare l'acconto entro il 16 Ottobre il procedimento è analogo a quello dell'Imu in quanto i due tributi condividono la base imponibile. Pertanto: 1) per i fabbricati iscritti in catasto, occorre partire dalla rendita catastale rivalutata del 5%, cui andranno applicati i moltiplicatori previsti dalla normativa Imu (per le abitazioni il coefficiente è pari a 160); 2) per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si applicherà, invece, il criterio del valore contabile definito dall'art. 5, comma 3, del dlgs 504/1992; 3) per le aree edificabili, dovrà farsi riferimento al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avuto riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In altri termini, nel caso di un immobile accatastato, si prende la rendita catastale, la si moltiplica per 1,05 e quindi per 1,6 ottenendo la base imponibile. Una volta determinata la base imponibile, ad essa andrà applicata l'aliquota e le eventuali detrazioni decise dal comune. Chi paga ad Ottobre dovrà dividere l'importo dovuto per due: la prima tranche si pagherà entro il 16 Ottobre, il restante 50% a dicembre.

Si ricorda che, invece, nei comuni che entro il 10 settembre non hanno deliberato le aliquote, la Tasi deve essere pagata in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. In tali casi, di norma occorre applicare l'aliquota base dell'1 per mille. Tuttavia per gli immobili diversi dall'abitazione principale, è necessario prima verificare qual è l'aliquota Imu applicabile: se essa è pari a 10,6 per mille la Tasi non è dovuta. Infatti, la legge prevede che la somma delle aliquote dei due tributi non possa superare i valori massimi previsti per l'Imu nel 2013 sulle diverse tipologie di immobili, ossia, come detto, il 10,6 per mille.

Zedde

I chiarimenti in un documento dell’ente di previdenza riguardano i dipendenti pubblici collocati fuori ruolo per assumere un incarico temporaneo presso le istituzioni comunitarie. La domanda può essere presentata al momento dell’assunzione.
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