Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Quando si compila la domanda per la richiesta dell'assegno al nucleo familiare è necessario inserire anche i redditi a tassazione separata indicati nel Cud che non si devono indicare nel modello 730. Kamsin I redditi da indicare, oltre a quelli assoggettati all'Irpef derivanti da lavoro dipendente e assimilati, i redditi da pensione, da prestazione, percepiti in Italia e all'estero, comprendono infatti anche gli arretrati soggetti a tassazione separata, unitamente a quelli derivanti da lavoro autonomo, da fabbricati, da terreni, concorrendo alla formazione del reddito per stabilire l'importo dell'assegno nucleo familiare.

Si dichiarano altresì i redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, solo se superano complessivamente i 1.032,91 euro, tra cui ci sono le pensioni, gli assegni e le indennità per i non vedenti, sordomuti e invalidi civili, le pensioni sociali, gli assegni accessori per le pensioni privilegiate, nonché gli interessi bancari e postali, i premi del Lotto e dei concorsi pronostici, le rendite da buoni del tesoro.

Non vengono dichiarati, invece, secondo l'Inps i trattamenti di famiglia dovuti per legge, gli arretrati di prestazioni di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione, l'indennità di trasferta per la parte non soggetta a imposizione fiscale, il trattamento di fine rapporto (Tfr), l'anticipazione sul Tfr, le pensioni di guerra, le rendite vitalizie Inail, le pensioni tabellari corrisposte ai militari di leva vittime di infortunio, le indennità di accompagnamento agli invalidi civili ai ciechi assoluti, ai minori invalidi non deambulanti, le pensioni di inabilità, l'indennità di frequenza ai minori mutilati e invalidi civili, le indennità di comunicazione per i sordi prelinguali, l'indennità peri ciechi parziali, l'indennizzo per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

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Domani sarà la giornata chiave per conoscere il destino dei quota 96 della scuola. Il termine per presentare le proposte di modifica al decreto legge sulla riforma della pubblica amministrazione scadrà infatti domani. Kamsin Tutti i capigruppo della commissione bilancio hanno già annunciato che presenteranno una proposta di modifica per mandare in pensione entro settembre 4 mila professori prossimi alla pensione rimasti intrappolati dalle norme della legge Fornero. Si tratta, come già anticipato su Pensioni Oggi nei giorni scorsi, del personale docente che ha maturato un diritto a pensione secondo la vecchia disciplina entro il 31 agosto 2012, termine dell'anno scolastico 2011/2012. Personale che pertanto potrà beneficiare delle vecchie regole di pensionamento ed accedere al trattamento pensionistico già a partire dal prossimo 1° settembre, in deroga alla disciplina vigente, previa presentazione di apposita istanza presso l'Inps.
In salita invece le istanze dei 9000 macchinisti dei treni che cercano una sponda parlamentare per riportare a 58 anni l'età di pensionamento salita a 66 anni.

Intanto ieri la conferenza dei capigruppo ha deciso di rimandare l'approdo in aula del provvedimento, inizialmente previsto per il 14 luglio, al 22 luglio. Il decreto deve essere convertito in legge entro il 23 agosto, pena la sua decadenza. E' probabile che una volta modificato alla Camera venga poi blindato al Senato.

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I lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che   perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine della mobilità, i requisiti di pensionamento previgenti Dl 201/2011 potranno mantenere le vecchie regole pensionistiche nel limite di 5.500 unità. Kamsin E' quanto prevede l'articolo 2, comma 1, lettera a) del nuovo disegno di legge in materia di esodati (qui il testo del provvedimento) che darà il via libera ad ulteriori 32mila salvaguardie.

Per il profilo di tutela riguardante i lavoratori in mobilità pertanto la misura consentirà anche a chi non è riuscito a perfezionare entro la fine dell'indennità di mobilità un diritto a pensione con le vecchie regole la possibilità di accedere al regime derogatorio a condizione che il diritto a pensione sia raggiunto entro i successivi 12 mesi dalla fine dell'ammortizzatore sociale attraverso il versamento dei volontari. In passato infatti molti lavoratori hanno visto sfumare la tutela proprio per non essere riusciti a rispettare questo particolare parametro.

Pertanto qualora fosse il requisito contributivo a non essere perfezionato entro la mobilità i lavoratori in questione potranno procedere al versamento dei volontari in modo da perfezionarlo comunque entro i successivi 12 mesi dal termine della mobilità. In tal caso il versamento potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti  la domanda di  autorizzazione stessa. Il versamento potrà comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità. Pertanto un lavoratore che abbia raggiunto, ad esempio, 39 anni e 3 mesi di contributi al termine della mobilità potrà farsi autorizzare ai volontari per versare i rimanenti 9 mesi al fine di raggiungere 40 anni di contributi ed accedere alla salvaguardia.

L'intervento pare invece non tutelare (a seguito di una precisazione dell'Onorevole Damiano e a differenza di quanto lo scrivente aveva riportato nell'articolo) chi avrà raggiunto il requisito anagrafico utile per la pensione di anzianità (61 anni e 3 mesi) entro i 12 mesi dalla fine dell'indennità di mobilità.

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I dipendenti pubblici che hanno maturato un qualsiasi diritto a pensione con le regole previgenti la riforma Monti-Fornero e che sono ancora in servizio dovranno lasciare il posto di lavoro al compimento del 65esimo anno di età. Kamsin È quanto ha precisato, con un'interpretazione autentica, l’articolo 2, comma 4 del Dl 101/2013 che ha risposto a "brutto muso" alla decisione del Tar del Lazio che aveva di fatto messo in dubbio la possibilità per le Pa di collocare a riposo i dipendenti secondo le regole di pensionamento previgenti. E le vecchie regole prevedevano per l'appunto la pensione di vecchiaia al perfezionamento dei 65 anni, il limite ordinamentale per la permanenza in servizio per la maggior parte dei pubblici dipendenti.

Sin dall’entrata in vigore del Dl 201/2011 (decreto Salva Italia) la Funzione pubblica con la circolare 2/2012 e l’Inps - gestione ex Inpdap – avevano interpretato l’articolo 24 della riforma nel senso che il lavoratore con un diritto a pensione acquisito entro il 31 dicembre 2011 non potesse permanere in servizio al fine di raggiungere i nuovi e più severi requisiti richiesti dalla nuova norma ma dovesse obbligatoriamente lasciare al perfezionamento dei requisiti di pensionamento fissati dalla vecchia disciplina.

Il Tar Lazio, con la sentenza 2446/2013, aveva però annullato la parte della circolare nella parte in cui stabiliva che la Pubblica amministrazione doveva collocare a riposo al compimento del 65esimo anno di età i dipendenti che nell’anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva (40 anni) o comunque dei requisiti prescritti per l’accesso a un trattamento pensionistico diverso dalla pensione di vecchiaia. Nel contempo, il Tar aveva accertato il diritto del ricorrente a permanere in servizio fino al compimento del 66esimo anno, nuovo limite di età previsto dalla riforma previdenziale per il 2012.

Il legislatore ha pertanto sconfessato l'indirizzo del Tar ribadendo che "l'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24".

In altri termini il 65esimo anno di età il limite invalicabile nei confronti di quei lavoratori con un qualsiasi diritto a pensione perfezionato entro il 31 dicembre 2011. E per effetto della recente abolizione del trattenimento in servizio (dl 90/2014) le eventuali prosecuzioni potranno essere ammesse solo al fine di garantire continuità tra stipendio e assegno pensionistico nell’ipotesi in cui la decorrenza di quest’ultimo non sia immediata.

Si ricorda inoltre che il rapporto di lavoro potrà essere risolto anche al compimento del 40esimo anno contributivo qualora tale ipotesi sia applicabile all’Ente. L’articolo 72, comma 11, del Dl 112/2008 concede infatti la possibilità in capo alle amministrazioni di risolvere il rapporto di lavoro nei casi di raggiungimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni.

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Il governo ha riaperto i lavori per individuare una soluzione strutturale al problema degli esodati. In occasione dell'approvazione alla Camera del disegno di legge sulla sesta salvaguardia il ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha ribadito infatti l'impegno del governo sulla questione. Kamsin E al ministero del Lavoro confermano che sarà la legge di Stabilità lo strumento tecnico che conterrà le misure in materia. I tempi però sono ristretti in quanto la legge finanziaria dovrà essere presentata dal governo entro il prossimo 15 Ottobre.

Per questa ragione a via XX Settembre i tecnici stanno rispolverando le idee dell'ex-ministro del Lavoro Enrico Giovannini che aveva individuato la soluzione del cd. prestito pensionistico. In pratica l'obiettivo sarebbe quello di mandare a riposo le persone alle quali mancano ancora due anni al conseguimento dei requisiti Fornero per andare in pensione (cioè 66 anni e 3 mesi per la pensione di vecchiaia o 42 anni e 6 mesi per la pensione anticipata) e recuperare attraverso dei micro prelievi sull'assegno le somme erogate in anticipo. Una Riforma che avrebbe il pregio di includere anche tutti coloro che hanno lasciato il posto di lavoro dopo il 2011 e che, pertanto, non potrebbero giovarsi delle varie tutele che il governo ha approntato in questi anni in materia di esodati.

L'Inps e lo Stato si farebbero carico degli oneri contributivi per questo lasso di tempo e nel contempo garantirebbero all'interessato la pensione. Poi per circa 10 o 15 anni l’assegno mensile subirebbe una decurtazione nell'ordine del 5-8% in modo di restituire completamente il prestito iniziale. Tra le ipotesi c'è anche un coinvolgimento del datore di lavoro che potrebbe in parte contribuire al versamento dei contributi in cambio della possibilità di licenziare il dipendente prossimo all'età pensionabile.

In alternativa il governo potrebbe accelerare sulla proroga dell'opzione donna. Si tratta di quel provvedimento contenuto nell'articolo 4 del disegno di legge di Riforma della Pubblica Amministrazione, di cui attualmente se ne sono perse le tracce ma che comunque non avrebbe avuto un iter di approvazione immediato. La misura, promossa dal Ministro della Funzione Pubblica Marianna Madia consentirebbe a tutti i lavoratori, pubblici e privati, sino al 2018 di poter lasciare l’impiego con 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi per gli autonomi) unitamente al perfezionamento di 35 anni di contributi. Ma con un assegno calcolato con il metodo contributivo e non retributivo in base all’ultimo stipendio; la conseguenza è un taglio della rendita previdenziale di circa il 25-30% sulla pensione.

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