Bernardo Diaz
Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.
Tasi 2014, per le abitazioni di lusso resta la doppia imposizione
Venerdì, 26 Settembre 2014Le abitazioni di lusso continuano a pagare l'Imu e la Tasi ma la somma delle due aliquote non può superare le aliquote massime previste per lo scorso anno.
Kamsin Tassazione senza sconti per chi risiede nelle abitazioni di lusso. Sono circa 73mila le unità immobiliari su un totale di oltre trenta milioni di abitazioni censite in catasto che dovranno pagare il binomio Imu-Tasi anche se sono adibite ad abitazione principale da parte dei proprietari.
Si tratta degli immobili a destinazione ordinaria nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 che comprendono le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville e i castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici. Per questi immobili anche se dovessero rappresentare la residenza principale dei loro proprietari non vale l'esenzione dall'imposizione Imu come prevista per l'abitazione principale in generale ai sensi di quanto indicato nella legge 147/2013. E analogamente non valgono le agevolazioni Tasi eventualmente previste dalle amministrazioni comunali per gli immobili definiti come abitazione principale.
La conseguenza è che i proprietari di immobili di lusso saranno tenuti al versamento dell'Imu nelle date di giugno e dicembre secondo quanto fissato dal regolamento comunale. Resta tuttavia fermo il vincolo previsto dall'articolo 1 comma 677 della legge 147 2013 secondo cui la somma delle aliquote Tasi e l'Imu non può superare, per quanto riguarda l'anno 2014, le aliquote massime Imu 2013 per questa tipologia di immobile. Ciò significa che l'aliquota massima delle due imposte può arrivare a raggiungere il 6 per mille (incrementabile ulteriormente dello 0,8 per mille nell'ipotesi in cui il Comune abbia deliberato l'aumento extra concesso ai Comuni dal legislatore per finanziare interventi di detrazione imposta sulle abitazioni principali).
Per quanto riguarda l'appuntamento con l'Imu tuttavia il proprietario potrà applicare la detrazione che era prevista negli anni scorsi sulla prima casa, pari a 200 euro. Mentre non godrà della maggiorazione della detrazione di 50 euro per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni.
Zedde
Tasi 2014, il proprietario non paga la quota dell'inquilino
Venerdì, 26 Settembre 2014Ho un immobile concesso in affitto a canone concordato ed il mio comune ha deliberato le aliquote sulla tasi lo scorso mese di Agosto. A Maggio non ho pagato nulla su indicazione del Caf a cui mi ero rivolto. Ora però vorrei sapere come mi dovrò comportare. Leggo che l'inquilino dovrà versare una parte dell'imposta ma se non lo fa ne dovrò rispondere io? Alfredo
Kamsin Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l' occupante sono titolari di un' autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
Si ricorda infatti che i comuni dovranno ripartire il tributo tra inquilini e proprietari: i primi nella misura tra il 10 e il 30%, la restante parte a carico dei proprietari. In caso di abitazione principale la Tasi è comunque a carico del solo proprietario, che coincide con l’utilizzatore. Per le case in locazione invece il tributo va ripartito tra proprietario ed inquilino, ad eccezione delle detenzioni temporanee di durata non superiore a sei mesi, per le quali la Tasi è dovuta dal solo possessore. Si tratta questa di un’obbligazione tributaria autonoma da quella del possessore, per cui non vi è alcuna solidarietà tra i due soggetti passivi: il proprietario non può pagare la quota dell’inquilino.
Zedde

