Bernardo Diaz
Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.
Bonus Anziani, Per l’Inps vale l’ISEE ristretto
Mercoledì, 11 Giugno 2025I chiarimenti in un documento dell’ente di previdenza dopo le ulteriori indicazioni pervenute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Tasi 2014, gli inquilini pagano sino al 30% dell'imposta
Martedì, 23 Settembre 2014Sono un inquilino di un immobile preso in locazione. Il locatore mi ha inviato un avviso in cui mi avverte circa la necessità di provvedere, per la mia quota, al pagamento dell'imposta comunale per i servizi indivisibili, la Tasi. A me sembra che, in qualità di conduttore, non sia tenuto al pagamento di tali imposte che, come tali, gravano sulla proprietà ma al Caf a cui mi sono rivolto la pensa diversamente e mi hanno detto che io dovrò pagare il 20%. Ma in tal caso il 20% si cosa? Dell'aliquota l'aliquota stabilita per la prima casa (in quanto ho la residenza nella casa affittata) oppure l'aliquota calcolata dal locatore? Il Comune non può azzerare l'importo dell'imposta sugli inquilini? Giovanni
Kamsin La risposta è negativa. La normativa prevede che il Comune possa porre a carico del detentore una quota compresa tra il 10 ed il 30 per cento dell'ammontare "complessivo" della Tasi dovuta per l'immobile; la restante parte rimane a carico dei proprietario. Il lettore dovrà quindi prendere visione delle delibere del proprio comune per comprendere la percentuale di imposta a suo carico. Non è quindi possibile per il Comune azzerare la quota a carico dell'inquilino, mantenendo l'obbligo di versamento solo a carico del proprietario.
Nel caso in cui l'inquilino utilizzi l'immobile come propria abitazione principale non è possibile utilizzare l'aliquota Tasi prevista per le abitazioni principali in proprietà, perché il tributo sull'immobile è unico e l'aliquota da utilizzare è quella del proprietario (comma 688 della legge 47/2013) laddove si fa riferimento alla percentuale dell'ammontare complessivo del tributo «determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale». Si ricorda, peraltro, che il comma 673 della legge 47/2013 prevede che in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal proprietario.
I termini di pagamento - Per il 2014, la Tasi si paga in tempi diversi, in base alla tempistica delle decisioni assunte dai comuni. In quelli che hanno deciso la misura delle aliquote e delle detrazioni con deliberazioni pubblicate sul portale del Mef entro il 31 maggio scorso, le scadenze sono 16 giugno e 16 dicembre. Quindi, chi rientra in questa casistica non è tenuto a rispettare il termine del 16 ottobre. Solo negli enti che hanno deciso le aliquote e le detrazioni entro il 10 settembre con provvedimenti pubblicati sul sito del Mef entro il 18 settembre, l'acconto dovrà essere pagato entro il 16 ottobre, mentre per il versamento del saldo deve essere effettuato entro il 16 dicembre. Se, invece, i comuni non hanno deciso neppure entro il 10 settembre con provvedimenti pubblicati entro il 18 settembre, la Tasi sarà da versare in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.
Zedde
Sblocca Italia, 200 mln per il pagamento dei debiti di Regioni e Comuni
Martedì, 23 Settembre 2014Il provvedimento consente l'agevolazione dei pagamenti sostenuti successivamente al 13 settembre. Complessivamente l'esclusione opera per 200 milioni di euro relativamente al 2014 e per 100 milioni di euro relativamente al 2015.
Kamsin Arriva il via libera per ottenere i primi 200 milioni messi a disposizione dal decreto «sblocca Italia» per accelerare il saldo dei debiti pregressi di regioni ed enti locali. La richiesta deve essere trasmessa dalle amministrazioni interessate entro il prossimo 30 settembre, mediante la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti. La nuova funzione è disponibile sotto il menù «Ricognizione debiti Richiesta Spazi Finanziari 2014».
E' quanto prevedono i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto legge Sblocca Italia. Il provvedimento disciplina l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015, per un importo complessivamente pari a 300 milioni di euro (di cui 200 milioni per il 2014 e 100 milioni per il 2015), dei pagamenti dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 sostenuti successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge da parte delle regioni, delle province e dei comuni. Al tal fine rilevano ai fini della predetta esclusione solo i debiti presenti nella apposita piattaforma elettronica per la certificazione di crediti, connessi a determinate tipologie di spesa espressamente indicate, escluse le spese afferenti la sanità.
Il provvedimento intende, dunque, introdurre per gli anni 2014 e 2015 una ulteriore deroga ai vincoli del patto di stabilità del tutto analoga a quella già consentita per il 2014 dalla legge di stabilità con riferimento ai debiti maturati al 31 dicembre 2012 (art. 1, commi 546-549, legge n. 147/2013), estendendola peraltro ai pagamenti di debiti maturati fino al 31 dicembre 2013. Per l'anno 2014, l'esclusione, concessa nel limite complessivo di 200 milioni di euro, è destinata per 50 milioni di euro ai pagamenti dei debiti delle regioni che beneficiano di entrate rivenienti dalle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi, superiori a 100 milioni. Per la distribuzione del rimanente importo dell'esclusione, i comuni, le province e le regioni sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di debiti nel 2014 ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015 gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i medesimi pagamenti nel 2015.
Zedde

