Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Per effetto del decreto legge di Riforma della Pubblica Amministrazione la generalità dei dipendenti pubblici potrà essere collocata a riposo d'ufficio già a 62 anni a condizione che siano stati raggiunti i requisiti per la pensione anticipata.

Kamsin Con la definitiva conversione in legge del provvedimento di Riforma della Pubblica Amministrazione sono entrate in vigore alcune misure che interessano l'età pensionabile nel pubblico impiego.

In particolare sarà piu' difficile per i lavoratori delle Pa raggiungere i requisiti per la pensione di vecchiaia, fissati com'è noto, in 66 anni e 3 mesi di età, qualora sia stato perfezionato un diritto a pensione anticipata prima dell'età per il trattamento di vecchiaia. L'articolo 1 del Dl 90/2014 concede infatti la facoltà di procedere al collocamento a riposo d'ufficio i lavoratori che abbiano raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini) all'età di 62 anni. La legge prescrive che la decisione della Pa dovrà essere in tal caso motivata con riferimento alle esigenze organizzative e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi e data con un preavviso di 6 mesi all'interessato. La risoluzione potrà riguardare, per esplicita indicazione, anche i dirigenti. La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro può anche essere esercitata, con le medesime condizioni, nei confronti dei dirigenti medici del ruolo sanitario ma in tal caso non prima dei 65 anni.

A questa misura introdotta con il Dl 90/2014 si aggiunge la novella contenuta nel Dl 101/2013 secondo cui le amministrazioni pubbliche dovranno collocare in quiescenza forzosa i lavoratori che abbiano perfezionato un diritto a pensione al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, cioè a 65 anni. In altri termini, anche laddove le Pa non attiveranno la risoluzione del rapporto a 62 anni, dovranno farlo al raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, e comunque prima dell'età per la vecchiaia se - nel frattempo - il lavoratore raggiunge i requisiti per la pensione anticipata. 

Come si ricorderà infatti l’articolo 2, comma 5, del Dl 101/2013 ha interpretato autenticamente l’articolo 24 della riforma Monti-Fornero nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale – al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione – non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia; si fa eccezione, dopo il che il Dl 90/2014 ha abolito il trattenimento in servizio, solo per far conseguire all’interessato la prima decorrenza utile della pensione. Pertanto sarà possibile superare il limite ordinamentale solo per far conseguire la pensione di vecchiaia quando l'interessato non ha maturato la pensione anticipata entro il 65° anno di età.

La risoluzione unilaterale del rapporto non è attivabile in nessun caso nei confronti dei magistrati, professori universitari, Avvocati e Procuratori dello Stato. Per costoro il pensionamento d'ufficio scatterà solo al raggiungimento del 70° anno di età.

Il grafico sottostante mostra gli effetti del Dl 90/2014 sui lavoratori del comparto pubblico che hanno raggiunto un diritto a pensione anticipata prima dell'età della vecchiaia. Le parti in rosso scuro indicano l'età minima per l'esercizio della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, ove ammissibile.

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