Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Tra le varie novità in materia previdenziale contenute nel Dl 90/2014, oltre all'abolizione del trattenimento in servizio, il comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento amplia l’ambito applicativo dell’istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. Kamsin Il governo ha infatti esteso l'istituto ricomprendendo anche il personale delle autorità indipendenti e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa che sino ad oggi erano rimasti esclusi. La misura, com'è noto, concede la facolta' alle Pa di risolvere il rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che hanno maturato la massima anzianità contributiva, cioè i requisiti per la pensione anticipata  a decorrere dal 1° gennaio 2012 (42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) a condizione però, si ritiene, che non siano soggetti alla penalizzazione (cfr Circolare della Funzione Pubblica 2/2012).

Con riferimento all’ambito applicativo dell’istituto, quindi si può riscontrare una novità rispetto alla disciplina preesistente: la norma estende tale facoltà al personale delle autorità indipendenti e dirigenti medici responsabili di struttura complessa (categorie in precedenza escluse) mentre l'istituto continua a non trovare immediata applicazione nei comparti sicurezza, difesa ed esteri. Con l'intervento in questione inoltre la misura dovrebbe essere resa strutturale e cioè esercitabile dalle Pa anche oltre il 2014, limite temporale invece previsto prima del Dl 90/2014.

La Disciplina previgente - L’istituto, come anticipato da Pensioni Oggi, non è nuovo a differenza di quanto rilanciato dai quotidiani nelle ultime settimane. E' infatti disciplinato dall’articolo 72, commi da 8 a 11, del D.L. 112/2008, che ha introdotto la facoltà per le P.A. (nell’esercizio dei propri poteri generali di organizzazione) di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale (con preavviso di sei mesi) nei confronti del personale dipendente. La misura tuttavia, pur comprendendo i dirigenti, escludeva magistrati, professori universitari e dirigenti medici responsabili di struttura complessa che avessero maturato l’anzianità massima contributiva, prevista all'epoca, cioè i 40 anni. Per una lacuna legislativa la misura inoltre non risultava (e non risulta) applicabile al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, le cui modalità applicative della disposizione erano rinviate ad un D.P.C.M., da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, decreto che non risulta, ad oggi, adottato. 

Pare utile anche precisare che, nell'applicazione della risoluzione del rapporto di lavoro da parte delle Pa, l’articolo 16, comma 11, del D.L. 98/2011 ha escluso l’obbligo di motivazione di ciascun provvedimento, stabilendo che l’esercizio di tale facoltà da parte delle P.A. “non necessita di ulteriori motivazioni qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo”.

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Dopo il varo dei primi due schemi di decreto legislativo di attuazione della delega fiscale, il primo sulle semplificazioni e la dichiarazione precompilata e l'altro sulla riforma del catasto, Palazzo Chigi sta lavorando per chiudere il terzo decreto prima della Pausa estiva. Kamsin E' quanto si apprende da fonti vicine all'esecutivo che confermano l'intenzione di Renzi di accelerare sull'attuazione della delega fiscale in tempo utile per rispettare la scadenza di fine anno. Il terzo provvedimento sarà dedicato all'abuso di diritto e al riordino delle sanzioni, un testo che potrebbe approdare in Consiglio dei ministri ai primi di agosto per poi essere inviato alle Commissioni di Camera e Senato prima della pausa estiva.

Il pacchetto piu' corposo è invece previsto per Settembre quando, in un quarto provvedimento, l'esecutivo ha in programma di cambiare la tassazione per le piccole imprese che usano i regimi fiscali semplificati. Per circa 4 milioni di contribuenti dovrebbe arrivare la tassazione per cassa e non più per competenza. Il reddito d'impresa si calcolerà quindi su entrate ed uscite effettive e non su costi e ricavi teorici del periodo preso in considerazione. Sembra una misura di poco conto ma in realtà la modifica potrà aiutare a superare il problema dei mancati incassi dovuti ai ritardi nei pagamenti, soprattutto delle Pa. Le tasse, in altri termini, si pagheranno solo su quanto realmente incassato.

Stretti, come accennato, i tempi per il riordino. Il quarto decreto dovrebbe essere chiuso entro ottobre ed approvato definitivamente entro fine anno, probabilmente assieme alla legge di stabilità 2015. Nel decreto ci sarà poi un'accelerazione sulla fatturazione elettronica tra privati che dovrebbe aiutare ad accorciare i termini di pagamento anche al di fuori dei rapporti con le Pa. Inoltre, per favorire la capitalizzazione delle piccole aziende le società individuali e di persone si vedranno tassare il reddito che resta in azienda in base alla nuova Iri (Imposta sul reddito imprenditoriale, prevista nella delega) secondo l'aliquota proporzionale allineata all'Ires (società di capitali), cioè il 22,5%, mentre solo la parte di reddito che verrà prelevata dall'imprenditore e dai soci subirà l'aliquota Irpef di competenza, concorrendo alla formazione dell'imponibile complessivo. Infine, arriveranno anche un nuovo regime fortettario al posto del regime dei minimi articolato secondo il settore economico di attività e un sistema semplificato per le imprese di nuova costituzione.

Per finire l'esecutivo dovrebbe approvare il nuovo processo tributario, con la revisione della riscossione nazionale locale, il riordino del regime di tassazione trasnazionale ed una revisione dell'Agenzia delle Entrate per favorire la lotta all'evasione fiscale.

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Una norma contenuta nel decreto legge di Riforma della Pubblica Amministrazione ha abolito il trattenimento in servizio. Dal prossimo 31 Ottobre i trattenimenti già concessi cesseranno i propri effetti ed il personale dovrà essere collocato in pensione.

Kamsin I trattenimenti in servizio in essere al 25 Giugno 2014 sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 (o fino alla loro scadenza, se anteriore), mentre i trattenimenti in servizio disposti ma non ancora efficaci a tale data sono revocati. E' questo quanto prevede l'articolo 1, comma 2 del Dl 90/2014 dopo il passaggio parlamentare che ha stabilizzato definitivamente la misura.

Con la modifica dunque viene meno quella possibilità che consentiva ai dipendenti pubblici, previo accoglimento della richiesta da parte dell'amministrazione di appartenenza in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di restare in servizio per un biennio oltre il compimento dell'età pensionabile, cioè sino all'età di 68 anni (67 anni se è stato raggiunto un diritto a pensione prima del 2012). I lavoratori che beneficiano della proroga biennale dovranno essere obbligatoriamente collocati in pensione d'ufficio dalla Pa dal prossimo 1° Novembre, prima della scadenza del biennio in oggetto.

Un temperamento è stato confermato solo per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari. In loro favore si è previsto, per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, che i trattenimenti in servizio (anche quelli non ancora disposti) saranno fatti salvi fino al 31 dicembre 2015 (o fino alla loro scadenza, se anteriore). La proroga non è stata invece disposta per gli Avvocati dello Stato:  anche loro dovranno lasciare entro il 31 Ottobre 2014 dopo che la Camera ha cassato la deroga che li allineava ai magistrati. 

E' saltata invece la norma sul personale militare che prevedeva, dal 31 dicembre 2015, l'abrograzione del collocamento in ausiliaria e dei richiami in servizio del personale militare. In base alla soppressione, operata nel corso della conversione in legge del provvedimento, si dovrebbe ritenere che tali istituti siano rimasti intatti.

Per quanto riguarda il personale scolastico la legge ha previsto che al fine di salvaguardare la continuità didattica e di garantire l’immissione in servizio fin dal 1° settembre i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza (se anteriore).

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Gli inquilini morosi incolpevoli possono beneficiare di un contributo annuo massimo di 8mila euro per sanare la morosità incolpevole accertata. Kamsin E' quanto ha stabilito il decreto del ministero delle Infrastrutture 14 Maggio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 161 del 14 luglio che ha stanziato complessivamente un plafond di 20 milioni di euro per le famiglie a rischio sfratto per il mancato pagamento dell'affitto. Le risorse del fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro il 30 ottobre 2013, bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore in inquilini morosi incolpevoli.

Per la fruizione del beneficio i Comuni devono verificare la sussistenza di precise condizioni da parte dei richiedenti. Il fondo infatti si rivolge ai nuclei familiari che, a causa di licenziamento, riduzione dell'orario di lavoro, cassa integrazione, mancato rinnovo dei contratti a termine, cessazione di attività professionali o di impresa, malattia grave, infortunio o decesso di un componente, si trovino nella situazione di impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo. I Comuni dovranno pertanto accertare che i richiedenti: a) abbiano un reddito Isee non superiore a 35mila euro o reddito Isee (indicatore della situazione economica equivalente) da regolare attività lavorativa non superiore a 26mila euro; b) siano destinatari di atti di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida; c) siano titolari di contratti di locazione registrati e risiedere in alloggi (ad eccezione delle categorie catastali A1, A8 e A9) oggetto di procedure di rilascio, da almeno un anno; d) abbiano la cittadinanza italiana o di un Paese europeo oppure essere in possesso di titolo di soggiorno; e) non  siano titolari nella provincia di residenza di diritti reali su immobili fruibili e adeguati alle esigenze della famiglia.

Ai fini della graduatoria per l'attribuzione del contributo il provvedimento concede una corsia preferenziale alle famiglie in cui sia presente un componente ultrasettantenne; un minorenne; una persona con invalidità di almeno il 74% o un soggetto in carico ai servizi sociali.

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I lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che   perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine della mobilità, i requisiti di pensionamento previgenti Dl 201/2011 potranno mantenere le vecchie regole pensionistiche nel limite di 5.500 unità. Kamsin E' quanto prevede l'articolo 2, comma 1, lettera a) del nuovo disegno di legge in materia di esodati (qui il testo del provvedimento) che darà il via libera ad ulteriori 32mila salvaguardie.

Per il profilo di tutela riguardante i lavoratori in mobilità la misura consentirà anche a chi non è riuscito a perfezionare entro la fine dell'indennità di mobilità un diritto a pensione con le vecchie regole la possibilità di accedere al regime derogatorio a condizione che questo sia raggiunto entro i successivi 12 mesi dal termine dell'ammortizzatore sociale attraverso il versamento dei volontari.

Pertanto, qualora il requisito contributivo non fosse perfezionato entro la mobilità i lavoratori in questione potranno procedere al versamento dei volontari in modo da perfezionarlo comunque entro i successivi 12 mesi. In tal caso il versamento potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti  la domanda di  autorizzazione stessa. Il versamento potrà comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità. Quindi un lavoratore che abbia raggiunto, ad esempio, 39 anni e 3 mesi di contributi al termine della mobilità potrà farsi autorizzare ai volontari per versare i rimanenti 9 mesi al fine di raggiungere 40 anni di contributi ed accedere alla salvaguardia.

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