Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Volevo sapere se sussiste uno specifico termine entro cui devo acquistare gli arredamenti per fruire del bonus mobili rispetto alla data in cui ho terminato i lavori di ristrutturazione. Paolo

Secondo quanto previsto dall'articolo 16 comma 2 del DL 63/2013 convertito dalla legge 90/2013 e la successiva proroga al 31 dicembre 2014 disposta dall'articolo 1 comma 139 della legge 147 2013, viene prevista l'estensione della detrazione Irpef per il recupero edilizio alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per l'acquisto dei mobili finalizzati all'arredo dell'abitazione oggetto della ristrutturazione edilizia.

Sono ricompresi anche i grandi elettrodomestici dotati di etichetta energetica di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) nella misura del 50 per cento fino ad un importo massimo di spesa di 10 mila euro che deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

La circolare 29/E/2013 ha confermato che l'agevolazione viene riconosciuta solo in favore dei contribuenti che fruiscono della detrazione Irpef del 50 per cento per le ristrutturazioni edilizie applicabile per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2014.

Si ricorda inoltre che per il momento di inizio degli interventi edilizi in questione, la predetta circolare ha precisato che si deve trattare di lavori le cui spese sono sostenute dal 26 giugno 2012 e agevolate con la detrazione Irpef del 50 per cento.

Questa circostanza è individuata in quei lavori in corso di esecuzione oppure terminati in un lasso di tempo sufficientemente contenuto da cui si presume che l'acquisto di mobili ed elettrodomestici sia diretto a completamento dell'arredo dell'immobile oggetto degli interventi di recupero edilizio. 

Insomma ai fini della fruizione del bonus mobili è necessario che i lavori edili siano stati iniziati non prima del 26 giugno 2012 a prescindere dalla loro data di ultimazione. Non è invece richiesto che i mobili debbano essere stati acquistati in un lasso temporale predeterminato, ma l'acquisto deve essere avvenuto comunque entro il 2014.

Il modello Ire non va compilato se il pagamento avviene per intero quest'anno.

Scade oggi il termine per l'invio telematico della comunicazione all'Agenzia delle entrate e delle spese sostenute dai contribuenti nell'anno 2013 riguardanti lavori di risparmio energetico degli edifici. Si tratta del modello Ire cioè del modello di comunicazione degli "Interventi di Riqualificazione Energetica".

Soggetti all'obbligo della comunicazione sono i contribuenti che contemporaneamente proseguono quest'anno o negli anni successivi i lavori iniziati e non finiti negli anni precedenti e hanno sostenuto spese agevolate nell'anno precedente a quello dell'invio della comunicazione. Pertanto qualora i lavori siano stati effettuati prima del 31 dicembre dello scorso anno e i pagamenti vengano effettuati solo quest'anno la comunicazione non deve essere inviata. Invece se c'è stato un acconto o il saldo lo scorso anno il modello dovrà essere spedito indicando i pagamenti effettuati.

Esenti dall'obbligo dunque quei contribuenti che hanno iniziato i lavori di risparmio energetico quest'anno con pagamento dell' acconto il precedente anno; coloro che hanno terminato i lavori lo scorso anno con pagamento  dell'acconto e del saldo nel 2014; sollevati dalla comunicazione infine anche i contribuenti che hanno iniziato e terminato i lavori nel 2013 ed hanno pagato tutte le somme nel 2014.

Il mancato invio del modello Ire comporterà l'applicazione di una sanzione da 258 a 2.065 euro, ma non ha come conseguenza anche la decadenza delle detrazioni Irpef e Ires previste dalla legge. L'invio di questa comunicazione alle entrate non sostituisce inoltre quella che deve essere trasmessa all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Sto per installare una caldaia non a condensazione, né dotata di altre particolari caratteristiche per il risparmio energetico.  Volevo sapere se posso comunque fruire del beneficio della detrazione del 50 per cento in 10 anni. Enrico.

La risposta è positiva. È possibile fruire sia per l'intervento sulle parti comuni che per le caldaie di singoli appartamenti condominiali o in un abitazione unifamiliare, della detrazione del 50 per cento in qualità di intervento di risparmio energetico e ciò anche se la caldaia non è a condensazione ai sensi dell'articolo 16 bis del Tuir, DPR 917/1986 e articolo 1 comma 139 della legge 147/2013.


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Dopo il parere contrario della Presidenza della Repubblica rimane il doppio tetto di spesa per il bonus mobili.

Con la pubblicazione del decreto casa 2014 (dl 47/2014) avvenuta venerdì scorso in Gazzetta Ufficiale non è stato eliminato l'obbligo secondo il quale le spese per l'arredamento non possono superare l'importo che il contribuente ha sostenuto per i lavori di recupero edilizio.

Niente da fare dunque per l'eliminazione del doppio tetto di spesa introdotto con la scorsa legge di stabilità (legge 147/2013). I contribuenti dovranno pertanto rispettare 2 limiti per fruire del beneficio: rispettare il tetto massimo di spesa di 10 mila euro e non superare in ogni caso le spese sostenute per il recupero edilizio. 

Ad esempio chi spende 4.000 euro per ristrutturare il proprio appartamento potrà applicare la detrazione del 50 per cento su una spesa massima di 4.000 euro in mobili ed elettrodomestici. Qualora invece si spendano 40.000 euro per i lavori di ristrutturazione edilizia il tetto massimo resta fisso a 10 mila euro. 

Il doppio tetto per fruire del bonus mobili è stato introdotto dall'ultima legge di stabilità che è entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2014. Subito dopo il governo Letta è tornato sui suoi passi tentando di ripristinare la norma contenuta nel dl 63/2013 (che consentiva la fruizione del beneficio indipendentemente dall'importo delle spese di lavori di ristrutturazione edilizia con il solo limite di 10mila euro) con il decreto salva Roma bis.

Il problema è che questo decreto è stato fatto decadere con la conseguenza che il il doppio tetto è stato riportato in vita. 

Secondo Paolo Del Vecchio, consigliere dell'Ordine nazionale degli architetti, diventerà importante per i contribuenti comprendere la data in cui sono state effettuate le spese per i beni per l'acquisto degli arredamenti. "Infatti le spese che sono state effettuate fino al 31 dicembre 2013 non sono soggette al doppio tetto in quanto il vincolo introdotto dalla legge di stabilità 2013 ha efficacia a decorrere dal 1º gennaio 2014".

Ciò significa, secondo Del Vecchio che le "spese effettuate entro la fine dell'anno scorso devono esclusivamente rispettare il tetto dei 10mila euro come individuati nel dl 63/2013. 

Per capire quale disciplina applicare bisogna fare riferimento alla data di effettuazione del bonifico bancario o postale di pagamento. Se invece gli acquisti siano stati effettuati con moneta elettronica, la data di pagamento è il giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare indicata nella ricevuta telematica di avvenuta transizione. 

Le spese intervenute successivamente al 2013 devono invece rispettare il doppio tetto individuato dalla legge di stabilità 2014; cioè non possono superare le spese per interventi di recupero edilizio sostenute dal contribuente".

I guadagni delle famiglie italiane sono calati di oltre il 6 per cento in 4 anni.

I dati diffusi dal Dipartimento delle Finanze sulle dichiarazioni dei redditi 2012 evidenziano come la crisi sta continuando ad erodere gli stipendi e il potere d'acquisto delle famiglie italiane. In tutto il paese le dichiarazioni sono infatti accompagnate da un segno negativo; la flessione è particolarmente pesante in Sardegna in cui reddito medio si attesta a 16.840 euro in media, con un calo di oltre il 7% rispetto al 2008. Ma è tutto il sud a soffrire in modo pesante la crisi.

La Lombardia resta la regione italiana più forte per reddito medio lordo che si attesta a 23.320 euro anche se la crisi ha intaccato i gli importi dichiarati di oltre 7% negli ultimi 4 anni.

La media italiana si attesta sui 19.750 euro di reddito dichiarato, ed ha registrato un calo del 6,1% sul 2008 e dell'1,7% sul 2011. Il Ministero dell'Economia e Finanze evidenzia anche che il 5% più ricco dei contribuenti dichiara il 22,7% del totale dei redditi italiani.

A pagare maggiormente la crisi sono stati i lavoratori dipendenti. Negli ultimi anni infatti il numero di di lavoratori dipendenti indicati nelle dichiarazioni sono calati di 160 mila unità rispetto all'anno prima. Considerando che coloro che sono andati in pensione sono stati solamente 66 mila unità, resta un saldo di oltre 100 mila contribuenti che si sono persi per strada. Si tratta purtroppo di persone che hanno perso il lavoro o provato ad intraprendere un'attività di lavoro autonomo. 

E comunque anche per gli autonomi e per le imprese le cose non vanno molto meglio. I redditi da lavoro autonomo nel 2012 sono scesi in media del 15% sull'anno precedente; le imprese che utilizzano la contabilità ordinaria hanno registrato un calo di circa il 15%, va un pò meglio solo per le imprese che sono in contabilità semplificata che vedono un calo di circa il 9% sull'anno precedente.

Unico segno positivo, in questo periodo di crisi,  è stata la cedolare secca sugli affitti. La tassa piatta nel 2012 è stata scelta da oltre 760 mila contribuenti che hanno dichiarato oltre un miliardo di euro di base imponibile. Un aumento di oltre il 12% rispetto all'anno precedente.

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