Amianto, Conguagli in arrivo sulla rendita aggiuntiva

Federico Pica Sabato, 06 Ottobre 2018
L’Inail ha fissato la prestazione aggiuntiva per gli anni 2016 e 2017 in misura pari al 14,7% superiore ai due acconti erogati in quegli anni ai titolari di rendita Inail.
Conguagli in arrivo a favore delle vittime dell’amianto. Sono stati pubblicati ieri sul sito del Ministero del Lavoro nella sezione pubblicità legale i due decreti interministeriali Lavoro-Economia che recepiscono le rispettive determine del Presidente Inail riguardanti la misura della prestazione aggiuntiva per le vittime di amianto. I due provvedimenti stabiliscono la prestazione aggiuntiva per l’anno 2016 e per il 2017 in un valore pari al 14,7% della rendita Inail; per cui ai beneficiari sarà erogato un conguaglio aggiuntivo rispettivamente del 4,6% per l'anno 2016 e del 4,9% per l'anno 2017.

La prestazione aggiuntiva, come noto, è una indennità non soggetta a tassazione irpef erogata in una misura percentuale della rendita Inail, ai titolari di tale rendita collegata a patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra «fiberfrax» ovvero, in caso di premorte, agli eredi dei lavoratori.  E' erogata sempre a carico del Fondo per le vittime dell’amianto, istituto presso l’Inail dalla legge n. 244/2007 (protocollo Welfare), Fondo finanziato in parte con le risorse annue provenienti dal bilancio dello Stato e in parte con i proventi di un'addizionale sui premi versati dalle aziende, individuate con riferimento allo svolgimento delle attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto. 

Le modalità di erogazione
La prestazione è erogata mediante due acconti e un conguaglio: la misura del primo acconto è fissata in una percentuale pari al 10% della rendita percepita e il relativo importo è erogato mensilmente contestualmente al rateo della rendita stessa, secondo le ordinarie modalità di pagamento dell’Inail, previo trasferimento delle risorse finanziarie provenienti dal bilancio dello Stato; il secondo acconto è corrisposto in un’unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. La misura percentuale del secondo acconto è calcolata sulla base del rapporto tra le risorse provenienti dal bilancio dello Stato e le spese sostenute per le rendite erogate nell’anno di riferimento ai beneficiari del Fondo, tenuto conto del primo acconto corrisposto. Il Regolamento prevede che la misura complessiva dell’acconto (primo e secondo acconto) sia definita con determinazione del Presidente dell’Inail; il conguaglio è erogato in un’unica soluzione, entro il 30 giugno dell’anno successivo al pagamento del secondo acconto, utilizzando le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo derivanti dall’addizionale riscossa dalle imprese per l’anno di riferimento e tiene conto delle prestazioni aggiuntive corrisposte in acconto e della spesa sostenuta per il pagamento delle rendite ai beneficiari.

Ebbene nell'anno 2016 la misura del primo acconto è stata fissata ed erogata al 9% della rendita percepita, mentre il secondo acconto è stato liquidato in misura pari all'1,1%. Per un totale del 10,1%. Per il 2017 il primo acconto è stato erogato in misura pari al 9,20% della rendita percepita, mentre il secondo acconto in misura pari allo 0,60%. Per un totale del 9,8%. I due decreti interministeriali Lavoro-Economia fissano quindi per entrambi gli anni, 2016 (decreto prot. n. 3068/2018) e 2017 (decreto prot. n. 3069/2018), la misura complessiva della prestazione in misura pari al 14,7%. Di conseguenza, i titolari della rendita Inail avranno diritto ad un conguaglio della rendita pari al 4,6% per l'anno 2016 e del 4,9% per l'anno 2017.

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