Amianto, Domande entro il 30 Giugno per la pensione anticipata

Davide Grasso Mercoledì, 22 Giugno 2016
Messaggio Inps sul prepensionamento dei lavoratori coinvolti nelle attività di scoibentazione e bonifica il cui rapporto di lavoro sia cessato per chiusura o fallimento dell'impresa. 
Ok dell'Inps alla salvaguardia delle vecchie regole pensionistiche sino al 2018 per gli ex lavoratori che abbiano svolto attività di scoibentazione e bonifica il cui rapporto lavorativo sia cessato per chiusura, dismissione o fallimento di impresa. 

L'istituto ha pubblicato ieri, con il messaggio 2769/2016 l'apposito modulo attraverso il quale gli interessati potranno produrre domande di accesso al beneficio. Il documento potrà essere presentato alla sede competente in base al principio della residenza, anche per il tramite del patronato.

Interessati alla disposizione sono, in sostanza, gli ex lavoratori che abbiano svolto attività di scoibentazione e bonifica e il cui rapporto lavorativo sia cessato per chiusura, dismissione o fallimento di impresa (quest’ultima comunque interessata da un piano di bonifica da parte di un ente territoriale), ma che non abbiano ancora maturato il diritto a pensione con le regole attuali. Ebbene costoro potranno accedere al trattamento pensionistico sulla base della normativa precedente la riforma Fornero qualora maturino il diritto a pensione, con le vecchie regole, tra il 2016 ed il 2018 (ovvero le quote o 40 anni di contributi o età di vecchiaia ed applicazione delle finestre di 12 mesi).

Ai fini della maturazione del diritto a pensione i lavoratori possono far valere anche le maggiorazioni contributive recate dall'articolo 13, comma 2 della legge 257/1992 che riconosce a coloro che possiedono nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianita' assicurativa e contributiva una contribuzione figurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne. 

Per l'accesso al beneficio gli interessati dovranno comunque dimostrare di aver la patologia di asbesto correlata, accertata e riconosciuta in base all’art. 13, comma 7 della L. n. 257/1992; inoltre bisogna produrre domanda all'Inps entro il prossimo 30 giugno. Essendoci un vincolo di risorse, 2 milioni di euro annui, l'Inps dovrà effettuare un monitoraggio delle domande pervenute in base alla decorrenza della pensione di anzianità, tenendo conto anche dei predetti benefici figurativi. 

L'Inps precisa che l'accesso al beneficio è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attivita' lavorativa. In caso di ripresa di attivita' lavorativa gli interessati devono darne tempestiva comunicazione all'INPS. Da segnalare, infine, che i medesimi soggetti possono altresi' beneficiare, nei limiti di spesa annuale previsti dall'art. 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e fino alla prima decorrenza utile della pensione di anzianita' di un sussidio per l'accompagnamento alla pensione, pari all'importo dell'assegno sociale (circa 448 euro al mese). Da segnalare che il sussidio dà diritto all'accredito di contribuzione figurativa che, pertanto, potrà essere conteggiata ai fini della maturazione del requisito contributivo per l'accesso alla pensione. 

Occhio comunque alla decorrenza. L'Inps ricorda, giustamente, che con la salvaguardia pensionistica si riporta in vita anche la normativa relativa alle finestre mobili, in genere di 12 mesi dalla maturazione del requisito pensionistico. Però ove l'interessato maturi il diritto alla pensione di anzianità con i 40 anni di contributi la finestra sarà di 15 mesi in ossequio alle regole previste dall’articolo 18, comma 22 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 che stabilisce nei confronti di coloro che accedono alla pensione con un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni indipendentemente dall’età un ulteriore posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico di uno, due e tre mesi a seconda se il predetto requisito sia stato perfezionato rispettivamente nel 2012, nel 2013 o dal 2014 in poi. 

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Documenti: Il decreto del Ministero del Lavoro 29 Aprile 2016 

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