Amianto, l'Inps riesamina le domande respinte

Davide Grasso Venerdì, 31 Luglio 2015
La novità riguarda i lavoratori ai quali l'Inail ha revocato le certificazioni ed è contenuta nel decreto legge sulla rivalutazione delle pensioni.
I lavoratori a cui l'Inail ha revocato le certificazioni sull'amianto potranno continuare a beneficiare della normativa di vantaggio a condizione che non siano titolari di trattamenti pensionistici al 1° gennaio 2015. E’ quanto chiarito dall’INPS con la Circolare 143/2015 pubblicata ieri dall'istituto. 

La vicenda. La legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 112, della legge n. 190/2014) ha introdotto una speciale deroga per consentire ai lavoratori ai quali l'Inail ha revocato le certificazioni sull'amianto di continuare a fruire dei benefici previdenziali previsti dalla normativa attuale salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. La legge tuttavia precisava che per fruire della deroga i lavoratori dovessero trovarsi in costanza di attività lavorativa al 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore della legge di stabilità. Ciò ha determinato l'esclusione di tutti quei lavoratori che alla predetta data avevano lasciato il lavoro (cfr: Circolare Inps 51/2015).

Ora la correzione. L'art. 5-bis del decreto legge 65/2015 ha chiarito che con il termine «lavoratori attualmente in servizio», si intendono i lavoratori che, alla data del 1 ° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 190/2014), non fossero beneficiari di pensioni (si prescinde, quindi, dalla sussistenza, a quella data, di un eventuale rapporto di lavoro). 

Riesame dell'Inps. Alla luce delle nuove - precisa l'Inps - disposizioni normative, sono da intendersi destinatari del beneficio per lavoro svolto con esposizione all’amianto di cui al richiamato articolo 1, comma 112, della legge n. 190 del 2014, i lavoratori che alla data di entrata in vigore della legge medesima non erano titolari di trattamento pensionistico diretto. Pertanto, continua l'Inps, le domande di ricostituzione del conto assicurativo e/o di pensione eventualmente respinte sulla base di una diversa interpretazione della norma in argomento, andranno riesaminate in considerazione di quanto indicato al riguardo dal legislatore con le disposizioni di interpretazione autentica sopra riportate.

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