Assegno Sociale, Quando il soggiorno all'estero sospende la prestazione

Franco Rossini Lunedì, 20 Novembre 2017
I chiarimenti dell'Inps a seguito di alcune richieste da parte delle sedi territoriali. Bastano più di 29 giorni di soggiorno continuativo all'estero per sospendere la prestazione ed avviare il recupero dell'indebito.  
Niente assegno sociale ai cittadini extracomunitari non titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo e sospensione dell'erogazione con recupero degli indebiti per chi si trasferisce all'estero per più di 29 giorni continuativi, salvo gravi motivi di salute. Sono questi alcuni dei chiarimenti illustrati dall'Inps nel messaggio 3239 dello scorso 4 agosto a seguito di diversi quesiti formulati dalle sedi territoriali.

L'assegno sociale, come noto, è una prestazione assistenziale erogata nei confronti degli ultra65enni sprovvisti di redditi e può essere concesso ai cittadini italiani e soggetti equiparati, ai cittadini comunitari, agli stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti, nonchè agli extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo. Per la sua concessione, inoltre, il richiedente deve aver soggiornato in via continuativa da almeno 10 anni in Italia e risultare residente al momento della domanda. L'Inps passa, dunque, in rassegna tali condizioni.

La nozione di Cittadinanza italiana o comunitaria
L'Istituto precisa che l'assegno sociale può essere concesso ai cittadini italiani, ai cittadini della Repubblica di San Marino e ai cittadini comunitari, e che tale requisito deve sussistere tanto al momento della domanda ai fini del riconoscimento, quanto successivamente per il mantenimento della prestazione. La perdita della cittadinanza per una delle ipotesi previste dalla legge comporta, pertanto, anche il venir meno del diritto all’assegno. Per quanto riguarda i comunitari l'assegno può essere concesso a condizione che essi risultino residenti (non è più necessario che risultino lavoratori in Italia come prevedeva la vecchia normativa), requisito che può essere accertato tramite l'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza. Il beneficio si estende ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro della U.E. che soggiornino legalmente in Italia. Ai cittadini comunitari sono equiparati i cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein - Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo - nonchè i cittadini svizzeri.

Rifugiati politici o con protezione sussidiaria
Ha diritto all'assegno sociale anche lo straniero o apolide titolare dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti. Lo status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria comporta, infatti, l'acquisto degli stessi diritti e doveri del cittadino italiano. Di conseguenza, gli stranieri o apolidi, rifugiati politici o per i quali sia stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria e i rispettivi coniugi ricongiunti, anche se non in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, hanno diritto, tra l’altro, all’assistenza sociale alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani. Costoro devono risultare, al momento della domanda, in possesso della documentazione relativa alla qualifica di rifugiato politico o ammesso allo status di protezione sussidiaria. Il trattamento spetta anche ai familiari in quanto essi, ove non abbiano individualmente diritto allo status di protezione internazionale, hanno comunque i medesimi diritti riconosciuti al familiare titolare dello status (art. 22 del decreto legislativo n. 251/2007).

Extracomunitari titolari di permesso di soggiorno 
Anche gli stranieri extra comunitari titolari di permesso di soggiorno  UE di lungo periodo hanno titolo all'assegno sociale. A tal fine l'Inps precisa che l'assegno sociale non è soggetto a scadenza dato che il permesso è rilasciato a tempo indeterminato. E' invece preclusa la possibilità di accedere all’assegno sociale ai cittadini stranieri extracomunitari con permesso di soggiorno diverso da quello di lungo periodo. Ne consegue che, ad esempio, il permesso di soggiorno per residenza “elettiva”, che è di durata annuale rinnovabile, non costituisce titolo per richiedere l’assegno sociale.

Soggiorno per 10 anni nel territorio nazionale

Oltre alle suddette condizioni soggettive l'assegno sociale può essere concesso a condizione che il richiedente abbia soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale. L'Inps precisa che a differenza della cittadinanza e della residenza, l’ulteriore requisito dei 10 anni continuativi di soggiorno decennale continuativo in Italia, una volta conseguito, è definitivo e tale requisito va accertato indipendentemente dall’arco temporale in cui s’è verificato. Pertanto, pur dovendo essere concentrato in un segmento temporale della vita del richiedente (di almeno 10 anni continuativi), il soggiorno può essere collocato anche in un periodo temporale distante dal momento di presentazione della domanda di prestazione assistenziale. L'Istituto indica, inoltre, che tale requisito non va applicato agli assegni sociali sostitutivi delle prestazioni di invalidità civile per la loro diversa natura rispetto all'assegno sociale ordinario.

La sospensione per trasferimento all'estero
Infine il concetto di residenza. L'Inps precisa che l'assegno sociale può essere concesso a condizione che il richiedente risulti residente al momento delle richiesta in Italia, requisito che si perfeziona con la dimora effettiva, stabile ed abituale in Italia, assumendo rilevanza essenziale il rapporto tra il soggetto richiedente la provvidenza ed il luogo. E deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione. 

In caso di trasferimento all'estero l'Inps ribadisce, quindi, che la prestazione deve essere sospesa se il cittadino rimane all’estero per più di 29 giorni, salvo che il soggiorno non sia dovuto a gravi motivi sanitari documentati. Il periodo suddetto deve intendersi come continuativo. Pertanto, se la durata della permanenza all'estero è uguale o inferiore a 29 giorni continuativi, non si deve procedere alla sospensione e, di conseguenza, la prestazione non sarà recuperata (ad esempio, non si procederà a sospensione in caso di permanenza all’estero dal 1° aprile al 29 aprile o dal 16 aprile al 14 maggio).

Se invece la permanenza supera i 29 giorni, si deve procedere alla sospensione con decorrenza dal primo giorno del mese di trasferimento. A titolo di esempio, in caso di permanenza dal 1 aprile al 30 aprile, la sospensione decorrerà dal 1° aprile al 30 aprile; in caso di permanenza dal 16 aprile al 15 maggio, la sospensione decorrerà dal 16 aprile al 15 maggio. In caso di superamento di 29 giorni continuativi di permanenza all’estero, si dovrà procedere al recupero dell’indebito a partire dall’inizio della permanenza all’estero.

Di conseguenza, considerando gli esempi precedenti, in caso di permanenza all’estero dal 1° aprile al 30 aprile, il recupero dovrà riguardare tutto il mese di aprile; in caso di permanenza dal 16 aprile al 15 maggio, il recupero riguarderà il periodo 16 aprile - 15 maggio. Decorso un anno dalla sospensione per trasferimento all’estero, le Sedi provvederanno a revocare la prestazione. Negli esempi sopra citati, il conteggio dell’anno, trascorso il quale si dovrà provvedere alla revoca, partirà rispettivamente dal 1° aprile e dal 16 aprile.

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