L’Assegno Sociale spetta anche al coniuge che ha rifiutato l’assegno di mantenimento

Martedì, 11 Ottobre 2022
La Corte di Cassazione riafferma ancora una volta i corretti presupposti per la concessione dell’assegno sociale. Lo stato di bisogno non necessariamente deve essere «incolpevole».

La rinuncia all’assegno di mantenimento non comporta la perdita, se sussistono gli altri requisiti, dell’assegno sociale. Ciò in quanto la legge non prevede che lo stato di bisogno debba essere incolpevole. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29109 del 6 Ottobre 2022 ribadendo l’orientamento già espresso lo scorso anno con la sentenza n. 24954/2021.  

In tale sede gli ermellini avevano chiarati che ai fini della concessione dell’assegno sociale non rileva il comportamento dell’interessato, né tanto meno può intervenire un processo interpretativo che metta in discussione lo stato di bisogno a seconda delle scelte di vita del beneficiario. Se così non fosse sarebbero violati gli stessi principi costituzionali alla base del sistema di sicurezza sociale per cui l’intervento pubblico a favore dei bisognosi non ha e non può detenere un carattere natura sussidiaria (Cass. Sez. L. n. 24954 del 2021).

La questione

L’Inps aveva rifiutato l’erogazione dell’assegno sociale ad una pensionata perché aveva rinunciato all’assegno di mantenimento a carico del coniuge separato rilevando che tale comportamento avesse escluso lo «stato di bisogno». Secondo la Cassazione, invece, l’unica condizione prevista dalla legge n. 335/1995 per l’attribuzione dell’assegno sociale è il possesso di un reddito inferiore ad una certa soglia annualmente stabilita ed è del tutto irrilevante il comportamento del richiedente.

Nella legge, infatti, - è il ragionamento della Corte – non c’è alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: «al contrario, la condizione legittimante per l’accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività». Per cui, in definitiva, l’intervento assistenziale pubblico scatta a prescindere dalla presenza o meno di obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedere alle esigenze del richiedente e dal suo comportamento. Recentemente, peraltro, la stessa Corte ha confermato la spettanza dell’assegno sociale anche al coniuge separato che ha accettato un assegno di mantenimento di misura «non adeguata».

Di conseguenza la Corte ha dato ragione alla pensionata ribadendo che la rinuncia all’assegno di mantenimento non può equivalere ad ammissione dell’insussistenza dello stato di bisogno e, quindi, alla negazione dell’assegno sociale.

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