Sergey

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Mi occupo di diritto della previdenza e del lavoro. Mi sono laureato nel 1976 in Giurisprudenza alla Cattolica. Dal 1985 lavoro all'Inps.

Secondo quanto stabilito dal Decreto Interministeriale del 30 gennaio 2014 pubblicato lo scorso giovedì nella Gazzetta Ufficiale, gli aumenti di capitale delle startup innovative saranno detraibili dall'Irpef per una percentuale pari al 19-25 % oppure deducibili ai fini Ires per il 20-27 % solo fino al 2015. 

Nel decreto quindi, a differenza di quanto stabilito nel decreto legge 76/2013 che aveva invece previsto l'estensione del beneficio per tutto il periodo 2013-2016 si riduce di un anno l'agevolazione. Verosimilmente si tratta di una svista che ha coinvolto i due ministeri che hanno adottato il provvedimento.

Nel decreto inoltre viene estesa l'agevolazione solo ai versamenti a titolo di sovraprezzo e non più quindi ai semplici versamenti a fondo perduto o in conto capitale.

A fine mese scade il termine per comunicare il monitoraggio dei lavoratori dipendenti addetti alle mansioni usuranti.

Il prossimo 31 marzo scade il termine per presentare la comunicazione per il monitoraggio dei cosiddetti lavoratori addetti alle mansioni particolarmente faticose e pesanti utilizzati dalle aziende nel corso del 2013.

Si tratta dell'obbligo previsto dal Dlgs 67/2011 a cui sono soggetti anche i lavoratori notturni, che godono per legge della possibilità di accedere al trattamento di quiescienza con requisiti ridotti rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti.

Per quest'anno infatti le categorie piu' "usurate" posono andare in pensione con il perfezionamento di 61 anni e 3 mesi di età, almeno 35 anni di contributi ed il perfezionamento di quota 97,3. I datori sono tenuti a comunicare i nominativi dei lavoratori somministrati impiegati nelle attività usuranti. Si ricorda che i dipendenti coinvolti nell'obbligo sono: a) gli addetti ai lavori a catena individuati dal Dlgs 67/11); b) lavoratori usuranti notturni di cui al Dlgs 66/03; c) i lavoratori usuranti autisti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) del Dlgs 67/11; d) i lavoratori indicati dall'articolo 2, Dm 1999.

Le categorie interessate - Sono considerati usuranti ai sensi del Dm 1999 (cd. decreto Salvi) i lavoratori addetti ai prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti; lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti; macchine per cucire e macchine rimagliatrici; apparecchi termici; elettrodomestici; altri strumenti e apparecchi; confezione di articoli per abbigliamento ed accessori; confezione di calzature.

Ai sensi del Dlgs 67/2011 vi rientrano anche i lavori in galleria, cava o miniera; lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari; lavori ad alte temperature; lavorazione del vetro cavo; lavori espletati in spazi ristretti; lavori di asportazione dell'amianto.

Lavoratori Notturni - Per quanto riguarda i "notturni" rientrano in questo genere i lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito dal Dlgs 66/03 (ossia un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino), per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64; lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del Dlgs 66/03 per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

La comunicazione - La comunicazione si presenta on line attraverso il sito del ministero (click lavoro) utilizzando il modello "Lav_us", previo accreditamento al sistema attraverso l'apposita sezione del sito click lavoro. Il modello è unico e ricomprende tutte le possibili categorie di lavori usuranti di cui va effettuata la dichiarazione. La comunicazione può essere trasmessa anche da un intermediario abilitato o dall'associazione di categoria.

Doccia fredda sul bonus mobili. La norma che doveva eliminare il tetto alla spesa non ha superato lo scoglio della Presidenza della Repubblica ed è stata pertanto eliminata dal decreto casa 2014 di cui si attende ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

Insomma con l'approvazione del decreto casa non ci saranno cambiamenti rispetto a quanto previsto dalla scorsa legge di stabilità 2014. Resta pertanto il limite del livello di spesa reciproca: le spese per i mobili ed elettrodomestici non possono superare quelle per il recupero edilizio.

Come si ricorderà il governo Letta aveva tentato di neutralizzare questo limite con il decreto salva Roma bis. Decreto però che non è stato convertito in legge nei tempi previsti e quindi è decaduto riportando in vita il tetto per fruire del bonus. Lupi ci ha riprovato all'interno del decreto legge sulla casa con l'obiettivo di riportare il bonus mobili esattamente nella stessa situazione di come era stato applicato l'anno scorso. Ma questo tentativo non è riuscito per la seconda volta.

Il bonus mobili - Il bonus per i mobili ed elettrodomestici è stato introdotto lo scorso anno dal dl 63 2013 con il solo limite di 10 mila euro senza la previsione di alcun tetto per i lavori edilizi. La legge di stabilità 2014 lo ha prorogato per un anno insieme a quello sulle ristrutturazioni edilizie ed ha però stabilito che la spesa per i mobili non può superare quella prevista per i lavori di ristrutturazione.

Il decreto Poletti ha eliminato la causale dai contratti di lavoro a termine ma ha inserito un vincolo quantitativo del 20 per cento.

Il decreto legge 34/2014 ha cambiato in molteplici punti i contratti a tempo determinato e i contratti di somministrazione di lavoro a termine.

Le linee guida che hanno ispirato l'esecutivo sono state quelle di semplificare per le imprese la possibilità di ricorrere a questi strumenti in un momento di difficoltà economica senza precedenti. 
Dal 21 marzo 2014 sia il contratto a termine che il contratto di somministrazione di lavoro a termine possono essere stipulati senza indicazione della causale, cioè senza obbligo di indicazione delle ragioni giustificatrici del termine.

Si tratta questo di un elemento di forte innovazione dato che, nella previgente disciplina, la causalità era la principale causa di contenziosi giudiziari presso i tribunali.

Con il decreto legge 34/2014 pertanto, tutti i contratti possono essere stipulati in modo acausale e ciò con riferimento a qualsiasi tipo di mansione. Il decreto tuttavia ha imposto un limite legale alle assunzioni a termine pari al 20 per cento dell'organico complessivo del datore di lavoro. Limite che può essere superato solo qualora il contratto collettivo nazionale preveda limiti diversi superiori a quelli legali. 

Restano fuori dal tetto del 20 per cento invece le attività già escluse in precedenza dall'articolo 10 comma 7 del Dlgs 368/2001. Rientrano in tali fattispecie le fasi di avvio di nuove attività, i contratti a carattere sostitutivo o stagionali, i lavoratori impiegati in radio e tv e quelli instaurati con i lavoratori over 55.  Infine il decreto legge 34/2014 detta una disciplina derogatoria con riferimento alle imprese che impiegano meno di 5 dipendenti: queste imprese possono assumere solo un lavoratore a tempo determinato.

L'altra caratteristica importante riguarda la possibilità per il datore di lavoro di sottoscrivere fino ad 8 proroghe con il consenso del lavoratore purchè queste abbiano ad oggetto la stessa attività per la quale era stato stipulato in origine il contratto a termine. Prima del decreto Poletti la proroga era ammessa solo una volta. 

Nessuna novità invece per quanto riguarda il tetto massimo di durata del contratto a termine che resta pertanto fissato in 36 mesi; limite comprensivo anche delle eventuali proroghe. Invariati anche gli stop and go cioè quei periodi di pausa da rispettare tra un rapporto di lavoro a tempo determinato e quello successivo pari a 10 o 20 giorni a seconda che il contratto iniziale fosse rispettivamente di durata sino a 6 mesi oppure superiore.

In pratica pertanto un datore di lavoro che ha un contratto a tempo determinato in scadenza può scegliere se prorogarlo immediatamente nel rispetto del tetto massimo di 36 mesi (a condizione che si riferisca la stessa attività) oppure far scadere il contratto e stipularne uno nuovo sempre a tempo determinato trascorsi i giorni di pausa 10 o 20 a seconda se il contratto iniziale ha una durata inferiore a 6 mesi o superiore.

Gli assegni da 1.500 euro sono stati bloccati per un periodo di due anni dal 2011 al 2013. E il contributo di solidarietà già esiste sulle pensioni d'oro.

Quando occorre reperire le risorse le pensioni sono sempre in prima linea, una specie di bancomat per il governo. L'ultimo che ancora una volta prospetta questa eventualità, è il commissario alla spending review, Carlo Cottarelli, che ha proposto a Renzi di inserire «un contributo temporaneo di solidarietà sui trattamenti più elevati a beneficio della fiscalizzazione degli oneri per i lavoratori neoassunti».

Anche se per ora l'intervento non sarà attuato, come ha detto Renzi, rivediamo un attimo gli ultimi anni di sacrifici chiesti ai pensionati. L'ultimo intervento, in ordine di tempo, è quello della riforma Monti del 2011, che consentirà di risparmiare qualcosa come 93 miliardi di euro. Cifre significative che produrranno i propri effetti nei prossimi anni, non nell'immediato. E prima c'è stata la riforma Amato, Dini, Maroni, Prodi.

Sulle riforme previdenziali l'Italia ha basato intere manovre fiscali e finanziarie per rispettare i vincoli europei. Bisogna ricordare sempre che dal 1992 tutte le rendite pensionistiche sono agganciate solo all'inflazione e non piu' agli aumenti contrattuali dei lavoratori in attività, aumenti che venivano stipulati attraverso gli accordi sindacali.

Dunque il potere d'acquisto dei trattamenti Inps si è ridotto e gli effetti cominciano oggi a farsi sentire nelle tasche dei pensionati. Poi bisogna ricordare che in questi ultimi anni le pensioni hanno perso per strada altro potere d'acquisto: tutti i trattamenti oltre i 1.500 euro sono stati congelati dal 2011 dal governo Monti e per ben due anni non sono state adeguate all'inflazione. Il blocco di due anni, però, comporta una perdita che si ripercuote per decenni e sterilizza gli effetti moltiplicativi degli adeguamenti. Senza contare che adesso si sta parlando di nuovo di un prelievo sulle «pensioni d'oro».

Si tratterà di un contributo temporaneo. Il governo dovrebbe tuttavia ricordarsi che una misura del genere già è in vigore ed è scattata il 1° gennaio 2014 e prevede un prelievo del 6% per le pensioni da 6.936,02 euro fino a 9.908,60, del 12% per le pensioni comprese tra i 9.908,60 e i 14.862,90 euro e del 18% per le pensioni oltre tale ultima soglia.

Dunque della proposta di Cottarelli, a meno che non voglia estendere il prelievo a chi incassa un assegno di poco superiore ai 2 mila euro lordi, si spera rimanga tale. Anche perchè la Consulta potrebbe nuovamente dichiarare incostituzionale il contributo di solidarietà appena introdotto (come del resto ha fatto con quello previsto dal Dl 98/2011). Insomma la strada indicata da Cottarelli potrebbe non essere praticabile.

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