Disoccupazione, Naspi anche ai dipendenti delle aziende territoriali speciali

Mercoledì, 03 Aprile 2024
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Definiti gli assetti contributivi a favore dei dipendenti delle aziende di cui all’articolo 114 del TUEL. Malattia, disoccupazione e cassa integrazione alla pari dei datori di lavoro del settore privato.

Disoccupazione, cassa integrazione e malattia anche a favore dei lavoratori dipendenti delle aziende speciali, non trasformate in società di capitali, cioè le aziende strumentali degli enti pubblici territoriali previste dall’articolo 114 del TUEL. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 53/2024 in cui spiega di aver effettuato una ricognizione degli obblighi contributivi dovuti da questi datori di lavoro. Che, pertanto, sono tenuti al versamento di tutte le cd. «contribuzioni minori» previste per la generalità dei datori di lavoro del settore privato.

Aziende speciali

I chiarimenti riguardano l’articolo 114, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) che definisce l’azienda speciale quale ente strumentale dell’ente pubblico territoriale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (approvato dal consiglio dell’ente territoriale), ed è istituita per la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto, nell’ambito delle competenze dell’ente territoriale stesso, la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Tali organismi aziendali, infatti, integrano un soggetto giuridico autonomo rispetto all’ente o agli enti da cui promanano, riconducibile all’ente pubblico economico e, quindi, non rientrante nel novero delle pubbliche Amministrazioni Pertanto, l’azienda speciale rappresenta una struttura giuridica, con ordinamento pubblicistico, volta alla realizzazione della gestione di servizi aventi rilevanza imprenditoriale.

L’Inps con Circolare n. 114/1999 ha riconosciuto a tali aziende, non trasformate in società di capitali, la personalità giuridica equiparandole agli enti pubblici economici. Tale orientamento è stato successivamente avvalorato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr: sentenza 4586/2001) secondo cui “l’azienda speciale ha natura di ente pubblico economico, strumentale, con autonomia imprenditoriale e, come tutti gli enti economici, con copertura dei costi corrispondente alla remunerazione dei fattori della produzione impiegati.” Pertanto, l’azienda speciale si configura quale soggetto giuridico ibrido, caratterizzato dall’evidente compresenza e dalla reciproca interazione di elementi pubblicistici da un lato e pienamente privatistici dall’altro; in particolare, “dalla coesistenza della stretta funzionalizzazione agli scopi dell’ente locale, attuata però in forme indirette o di controllo generale e mai con immediato intervento sulle scelte di politica economica ed imprenditoriale e meno che mai sui singoli atti di gestione di questa, con l’autonomia derivante non solo dall’evidente alterità soggettiva rispetto all’ente locale, ma soprattutto dalla libertà di quelle scelte, propria di ogni imprenditore in quanto tale” (cfr. Cass., Sez. Un., sentenza n. 20684/2018).

Grazie a questo orientamento l’Istituto ha nel tempo riconosciuto la fruizione degli incentivi all’assunzione previsti a favore dei datori di lavoro privati (es. sgravi per l’assunzione dei giovani, percettori del reddito di cittadinanza, donne svantaggiate, eccetera).

Contribuzioni Minori

Ora l’Inps spiega che dall’equiparazione discende anche l’obbligo di finanziamento delle contribuzioni non pensionistiche (cd. «contribuzioni minori») nei confronti dei lavoratori dipendenti con estensione loro delle relative tutele. Si tratta, in particolare, dell’assicurazione contro la malattia (2,22% settore industria solo operai; 2,44% settore terziario); maternità (0,46% settore industria; 0,24% settore terziario); Fondo di Garanzia (0,20%, 0,4% per i dirigenti industria); Fondo Tesoreria (ove sussista il requisito dimensionale); e NASPI (1,31% + 0,3% di addizionale).

Dal 1° gennaio 2022, inoltre, sono dovute le contribuzioni per le integrazioni salariali ai sensi della riforma contenuta nella legge di bilancio 2022. In particolare scatta l’obbligo di finanziamento al FIS con un contributo pari allo 0,5% (per le aziende fino a cinque dipendenti) delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti compresi gli apprendisti di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio. Per i datori che occupano mediamente più di cinque dipendenti l’aliquota è dello 0,8%.

Inoltre i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti sono tenuti anche al finanziamento della CIGS, pari allo 0,90 per cento dell’imponibile contributivo.

Documenti: Circolare Inps 53/2024

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