Gestione Separata, Pubblicate le regole per i ricorsi in materia di ANF

Nicola Colapinto Martedì, 03 Dicembre 2019
I chiarimenti in un documento Inps. Che passa in rassegna le cinque  principali casistiche in tema di contenzioso amministrativo con l'ente previdenziale.
Regole in chiaro per i ricorsi amministrativi concernenti gli assegni nucleo familiare dei lavoratori iscritti alla gestione separata. Le istruzioni le fornisce l'Inps con il messaggio numero 4230 del 18 novembre 2019. Viene ricordato che il ricorso deve essere presentato alla sede Inps competente, che lo trasmetterà tramite la sede regionale al competente Comitato amministratore per la relativa decisione.

La verifica del diritto alla prestazione familiare deve essere mirata ad accertare sia la presenza di requisiti soggettivi, quali l'iscrizione esclusiva alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/95 e il versamento dell'aliquota contributiva comprensiva della quota aggiuntiva (attualmente pari a 0,72%), destinata al finanziamento dell'Assegno per il nucleo familiare e della maternità, sia la presenza di requisiti oggettivi, previsti dalla legge n.153/1988, istitutiva dell'Anf, relativamente al reddito del nucleo familiare e alla composizione del nucleo stesso.

Le casistiche

Il documento passa, quindi, in rassegna cinque principali casistiche di contenzioso relative gli ANF instaurate da parte dei lavoratori iscritti alla gestione separata. Precisando, pertanto, le principali regole che sia i lavoratori che gli operatori devono tener presenti per accertare la titolarità del diritto all'erogazione degli ANF a carico della gestione.

I primi due accertamenti riguardano la verifica della mancata contestuale iscrizione ad altre forme obbligatorie di previdenza gestite dall’Istituto o la titolarità di altra pensione e il possesso della copertura contributiva per il periodo richiesto a pagamento. Se, infatti, il richiedente è iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie o è già titolare di pensione non ha diritto agli ANF. Altra causa che potrebbe comportare il rigetto della domanda è il mancato o irregolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti. Alla Gestione Separata, infatti, non si applica il principio dell'automaticità delle prestazioni previdenziali e, pertanto, il mancato o irregolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti comporta - a seconda dei casi - l'impossibilità di maturazione del diritto alle prestazioni e la conseguente corresponsione anche degli ANF. L'Inps ribadisce poi che gli ANF spettano solo se l’aliquota applicata in fase di versamento contributivo risulta comprensiva dello 0,72% aggiuntivo (per cui è necessario verificare che i versamenti effettuati per l’anno di interesse siano comprensivi della stessa). Sono pertanto sono esclusi dalla prestazione i soggetti che pagano l'aliquota ridotta al 24% (gli iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione).

Occorre, inoltre, verificare la presenza del requisito reddituale del nucleo familiare. A tal fine l'istituto specifica che il reddito familiare da considerare è quello conseguito dal nucleo familiare nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno per il quale si richiede la prestazione familiare ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo. Questo reddito è dato dalla somma dei redditi individuali di ciascuno dei componenti il nucleo familiare e deve essere inferiore alle fasce stabilite annualmente dalla legge a seconda della numerosità e composizione del nucleo. Per maturare il diritto alla concessione dell'ANF a carico della gestione separata è necessario altresì che almeno il 70% del reddito del nucleo provenga da attività assoggettate ad iscrizione alla gestione. Ai sensi dell’articolo 5 del Decreto del Ministero del Lavoro del 4/4/2002 (Circ. Inps 193/2003; Circ. Inps 25/2006) la soglia del 70% può però essere integrata anche cumulando il reddito da lavoro dipendente con quello da lavoro parasubordinato (e in tal caso quest'ultimo può essere anche pari a zero) 

Se l'istanza perviene da particolari nuclei familiari (fratelli, sorelle, figli di genitori separati o divorziati, figli di genitori naturali non coniugati, familiari residenti all’estero, etc.), o nei casi di possibile duplicazione di pagamento (separazione, figli di genitori non coniugati, etc.) o, ancora, in presenza di familiari inabili nel nucleo l’esistenza del diritto agli ANF deve avvenire attraverso l’accertamento, senza che venga presentata richiesta di Autorizzazione ANF da parte del lavoratore in quanto trattasi di pagamento diretto.

 

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Documenti: Messaggio Inps 4230/2019

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