Invalidità Civile, Iter più snello anche per le commissioni Asl

Venerdì, 17 Marzo 2023
I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo la semplificazione avviata con il dl n. 76/2020. Nei prossimi tempi saranno coinvolte anche le commissioni mediche delle Asl.

La semplificazione per l’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap è destinata a durare anche dopo la conclusione dell’emergenza da Covid-19. Anzi sarà progressivamente estesa, ove possibile, anche agli accertamenti degli stati invalidanti svolti dalle commissioni mediche delle Asl. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1060/2023 in cui riepiloga il nuovo quadro giuridico ed amministrativo per semplificare il riconoscimento dell’invalidità dopo il dl n. 76/2020.  

 Valutazione sugli atti

La semplificazione è contenuta nell'articolo 29-ter del dl n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 (cd. decreto semplificazioni). La disposizione da ultimo richiamata, infatti, ha autorizzato le commissioni mediche INPS proposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap a redigere verbali, sia di prima istanza che di revisione, anche solo sugli atti in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

In tale circostanza, pertanto, l’interessato è sollevato dalla presentazione alla visita medica con accelerazione dell’iter di riconoscimento dell’invalidità. Solo qualora, i documenti forniti non dovessero consentire alla commissione di definire un chiaro quadro clinico invalidante, la commissione medica di accertamento convocherà la persona a visita diretta.

La richiesta di valutazione degli atti può essere presentata sia dal cittadino che dal patronato o dalla stessa commissione medica ricevuta la domanda di prestazione assistenziale. E’ immediatamente applicabile per: 

  1. tutte le domande di primo accertamento e di aggravamento dove l’INPS procede direttamente alla valutazione degli stati invalidanti in convenzione con le regioni (CIC);
  2. le revisioni sanitarie ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

L’Istituto ricorda che la documentazione sanitaria redatta dal medico specialista costituisce atto pubblico facente fede fino a querela di falso. Pertanto può essere contestata dalle commissioni mediche solo se si riscontrano elementi oggettivi che inducano a considerarla non veritiera.

Nuovo servizio

Fatte queste premesse l’Inps spiega che è stato attuato il progetto PNRR avente a oggetto il «Servizio di presentazione documentazione sanitaria per il riconoscimento dell’invalidità civile e previdenziale». Il nuovo servizio consente a tutti i cittadini, al medico certificatore e al Patronato, in caso di presentazione di nuova domanda di invalidità civile o di aggravamento, di poter allegare la documentazione sanitaria probante, cliccando direttamente sul pulsante «Allega documentazione sanitaria».

È stata, inoltre, inserita la nuova voce di menu, denominata «Allegazione documentazione sanitaria (art. 29-ter della legge n. 120/2020)», che consente di allegare la documentazione anche successivamente alla trasmissione della domanda. Tale servizio diventa la modalità esclusiva di trasmissione della documentazione sanitaria. Pertanto, la documentazione inviata attraverso altri canali, compreso l’invio tramite PEC, non sarà presa in considerazione.

Anche le Asl

L’Inps rende noto, infine, che in aderenza alla ratio della norma e al fine di dare compiuta attuazione all’articolo 29-ter, sta portando a termine un’implementazione dei sistemi informatici che connettono le ASL con l’Istituto che consentirà la visualizzazione della documentazione sanitaria allegata e quindi, ove possibile, la definizione dei verbali agli atti anche da parte delle commissioni mediche delle ASL. 

Documenti: Messaggio Inps 1060/2023

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