Invalidità civile, l’INPS snellisce il ripristino degli assegni

Giovedì, 28 Maggio 2026
I chiarimenti in un documento dell’Istituto. Chi perde il sussidio per motivi economici potrà riattivarlo senza ripetere l’accertamento sanitario.

Le prestazioni economiche connesse all’invalidità civile, sordità e cecità (es. assegno mensile, pensione di inabilità civile, indennità di frequenza, eccetera) se respinte, revocate o sospese esclusivamente per ragioni legate al reddito o ai requisiti socio-economici, potranno essere ripristinate a domanda senza bisogno di una nuova valutazione sanitaria. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1791/2026 in cui spiega che basterà presentare istanza di ripristino utilizzando il modello "AP93" (disponibile sul sito dell'INPS). In tal caso la prestazione sarà ripristinata dal mese successivo alla domanda.

Domande respinte

Si tratta in primo luogo delle domande respinte per il superamento delle soglie di reddito o per mancanza di altri requisiti amministrativi. Se in un secondo momento la situazione economica del cittadino peggiora, rientrando nei limiti di legge, il cittadino non dovrà ripetere l’iter di accertamento sanitario. Basterà, infatti, presentare un’istanza di ripristino utilizzando il modello "AP93" (disponibile sul sito dell'INPS).

In attesa del completamento della procedura telematica, questo modulo va inoltrato via PEC alla struttura INPS territorialmente competente, allegando il modello "AP70" e il vecchio verbale sanitario ancora in corso di validità (necessario in allegato solo se rilasciato da enti diversi dall'INPS prima del 1° gennaio 2010). Se i requisiti sussistono, l'assegno decorrerà dal mese successivo alla domanda salvaguardando il valore del verbale sanitario pregresso.

Domande revocate

Idem in caso di revoca della prestazione economica. È l'esempio tipico del disabile che si sia trasferito all'estero per più di un anno o che abbia beneficiato temporaneamente di un altro trattamento pensionistico incompatibile. Qualora il cittadino torni in possesso dei requisiti necessari per l'assegno assistenziale, l'inoltro dei moduli AP93 e AP70 garantirà il ripristino dei pagamenti dal mese successivo alla domanda.

Domande Sospese

Il terzo scenario riguarda le sospensioni temporanee della prestazione. Questo accade di frequente a seguito di ricoveri ospedalieri prolungati a carico dello Stato, nel caso in cui venga meno temporaneamente la frequenza a percorsi scolastici o terapeutici, oppure per l'erogazione di redditi una tantum che superano la soglia reddituale annuale.

Per queste situazioni l'INPS prevede una via ancora più rapida: l'interessato deve presentare una domanda telematica di "ricostituzione per motivi documentali". Anche in questo caso non serve alcuna nuova visita e, a differenza di respingimenti e revoche, la prestazione può essere riconosciuta con decorrenza retroattiva, a partire dallo stesso mese in cui si sono nuovamente perfezionate le condizioni socio-economiche.

Verbali blindati

L’Inps ricorda, infine, che con la riforma della disabilità il verbale sanitario avrà validità illimitata nel tempo, riducendo a casi "eccezionali" la revisione medica. Coerentemente con questa impostazione, l'INPS ha di fatto blindato i verbali: anche se l'accertamento sanitario è antecedente di due o più anni rispetto alla domanda di ripristino, i Responsabili dei Centri Medico Legali potranno disporre verifiche straordinarie solo in casi rarissimi e circoscritti per i nuovi verbali, ed esclusivamente in presenza di "palesi contrasti" con le tabelle di legge o con le linee guida dell'Istituto per i verbali antecedenti alla riforma.

Quanto basta per rassicurare gli interessati che la domanda di ripristino non stimolerà il riavvio di un iter sanitario concluso molto tempo prima. 

Documenti: Messaggio Inps 1791/2026

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