Invalidità, Criterio della Competenza per gli arretrati anche per le maggiorazioni

Davide Grasso Martedì, 07 Novembre 2017
L'Inps estende il principio della competenza per determinare i redditi rilevanti ai fini del conseguimento delle maggiorazioni dell'assegno sociale e dell'invalidità civile. 
Anche per la verifica dei redditi per la liquidazione delle maggiorazioni sociali previste dall'articolo 70 della legge 388/2000 nonchè dell'incremento al milione di cui all'articolo 38 della legge 448/2001 i pagamenti arretrati soggetti a tassazione separata non devono più essere computati sulla base del principio di cassa, cioè nel loro importo complessivo, ma sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza. Lo specifica l'Inps nel messaggio 4111 del 22 Ottobre 2017 nel quale l'Istituto continua ad adeguarsi all'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 12796/2005). 

L'Inps già con il messaggio numero 3098/2017, in materia di verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità, aveva recepito l’orientamento della Cassazione in base al quale, per la determinazione del limite reddituale "devono essere considerati anche gli arretrati non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza".  In tale documento era stato precisato che nel computo dei redditi in tema di liquidazione delle prestazioni suddette, gli arretrati devono essere calcolati non nel loro importo complessivo, ma sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza, come già previsto in materia di assegno sociale (c.d. criterio di competenza).

Criterio della competenza anche per le maggiorazioni

Ora l'Istituto estende il mutato orientamento anche nel conteggio dei redditi derivanti da arretrati relativamente alle maggiorazioni sociali di cui all’articolo 70, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (pari attualmente a 12,92€ al mese per l'assegno e la pensione sociale e a 10 euro circa per le prestazioni di invalidità civile), e all’incremento delle maggiorazioni di cui all’articolo 38 della legge 448/2001 (il cd. incremento al milione pari a 190,26€ al mese) entrambi previsti per l’assegno sociale, la pensione sociale e per le prestazioni di invalidità civile. 

Nella valutazione relativa alla sussistenza dei requisiti reddituali per l’accesso alle suddette prestazioni, in mancanza di specifici riferimenti normativi, si è finora adottato il cosiddetto criterio di cassa. Considerato, tuttavia, che il principio espresso dalla Suprema Corte nella pronuncia succitata ha portata generale ("in ogni caso in cui l’erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, per la determinazione di tale limite devono essere considerati anche gli arretrati [...] non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza") e che tanto le maggiorazioni quanto gli incrementi di maggiorazione hanno carattere accessorio rispetto all’assegno sociale e alle prestazioni assistenziali di invalidità, l'Inps ha ritenuto logico e coerente estendere ad essi lo stesso criterio di computo adottato per le prestazioni principali a cui accedono. 

Per quanto sopra esposto l'Inps dispone che, dalla data di pubblicazione del messaggio 4111, in materia di assegno sociale, pensione sociale e prestazioni assistenziali di invalidità (invalidità civile, cecità e sordità), ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni sociali previste dall’art. 70 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nonché dell’incremento delle maggiorazioni stesse previste dall’articolo 38 della legge 448/2001, i redditi - del solo richiedente o cumulati con quelli del coniuge - debbano essere computati imputando ciascuno dei ratei di eventuali arretrati all’anno di competenza degli stessi (c.d. criterio di competenza). Di conseguenza le sedi, al fine di dare applicazione alla suddetta disposizione, in fase di acquisizione dei redditi dovranno ripartire manualmente gli importi arretrati per anno di competenza.

Il riesame delle istanze rigettate

L'Inps comunica che con riferimento alle istanze di prestazione di invalidità civile respinte per applicazione del criterio di cassa, per le quali, applicando l’orientamento accolto, risulti invece spettante il diritto alla prestazione, l'interessato può produrre istanza di ricorso o domanda di riesame in esito alla quale l'Istituto dovrà accogliere la domanda in autotutela. 

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Documenti: Messaggio Inps 3098/2017

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