Il bonus anziani sarà pagato con due distinti pagamenti. Il primo corrispondente alla misura dell’indennità di accompagnamento (542€ per il 2025) con le modalità già in uso; il secondo corrispondente alla quota integrativa del valore di 850€ mensili, in un secondo momento dovendo l’Inps ancora predisporre la funzionalità per la gestione. Lo rende noto lo stesso Inps nel messaggio n. 1401/2025 in cui spiega, peraltro, le modalità di controllo dei requisiti in base al decreto 21 febbraio 2025, pubblicato in GU n. 93/2025.
La prestazione universale
I chiarimenti riguardano la cd. «prestazione universale» introdotta dal dlgs n. 29/2024 in via sperimentale per gli anni 2025 e 2026 a sostegno degli individui con almeno 80 anni, con un livello di bisogno assistenziale gravissimo, Isee fino a 6 mila euro, in possesso dei requisiti per l’indennità di accompagnamento.
La prestazione è composta da una quota fissa che assorbe l’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili (L. 18/1980), cioè 542,02€ mensili, e da una quota integrativa definita «assegno di assistenza» pari a 850€ mensili che assorbe gli analoghi contributi riconosciuti ai sensi dell’articolo 1, co. 164 della legge n. 234/2021 dagli ambiti territoriali sociali (ATS).
Si ricorda l’utilizzo della quota di assistenza, a differenza dell'indennità di accompagnamento, non è libero. Deve essere spesa esclusivamente per le seguenti finalità:
- remunerare il costo del lavoro di domestici per almeno 15 ore settimanali, con mansioni di assistenza alla persona, titolari di rapporto di lavoro conforme ai Ccnl;
- acquistare servizi destinati al lavoro di cura e assistenza forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell'assistenza sociale non residenziale, non di natura sanitaria né infermieristica.
Le predette modalità di spesa sono alternative: non possono, cioè, essere utilizzate contemporaneamente all’interno dello stesso mese.
I pagamenti
La quota fissa e la quota integrativa, spiega l’Inps, vengono liquidate mediante due pagamenti separati: la quota fissa con le modalità già in uso per pagare l’indennità di accompagnamento; la quota integrativa con specifico pagamento predisposto dalla nuova procedura che, tuttavia, non ancora è disponibile.
Gli arretrati
La prestazione universale è operativa dal 1° gennaio 2025 e concessa a domanda. L’Inps spiega che, se accolta, con il provvedimento di liquidazione sono comunicati, al richiedente, la decorrenza e l’importo della rata relativa all’assegno di assistenza corrente, nonché l’importo degli eventuali arretrati spettanti, relativi al periodo dal mese di decorrenza fino al mese precedente quello dell’inizio dei pagamenti correnti. Anche questa funzionalità non è ancora operativa.
La documentazione
Ai fini del pagamento degli arretrati il richiedente o il Patronato che ha fatto domanda per conto del richiedente, devono trasmettere all’Inps tutta la documentazione giustificativa della spesa sostenuta nel periodo di riferimento degli arretrati, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di accoglimento della domanda. Per la rendicontazione è necessario allegare:
- contratto sottoscritto dalle parti e copia delle buste paga quietanzate relative al periodo di riferimento degli arretrati, per i rapporti di lavoro domestico;
- copie delle fatture elettroniche debitamente quietanzate o comprensive della ricevuta di pagamento, per il caso di acquisti di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza.
In entrambi i casi, la documentazione per la rendicontazione potrà essere allegata tramite il servizio online «domanda di Prestazione Universale», sezione «variazioni e integrazioni». In tale sede, inoltre, il richiedente dovrà dichiarare che per le spese rendicontate non ha richiesto rimborsi ad altro Ente pubblico.
Ai fini dello sblocco delle singole rate arretrate, la sede Inps competente per territorio verificherà la correttezza e la completezza della documentazione.
Documenti: Messaggio Inps 1401/2025