Isee 2016, Chi perde o sospende il lavoro può aggiornare l'Isee in qualsiasi momento

Paolo d'Amato Giovedì, 25 Febbraio 2016
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato il proprio sito istituzionale con le nuove FAQ, vale a dire le istanze di chiarimento più frequenti e comuni in materia di attuazione della nuova disciplina inerente l'ISEE - indicatore situazione economica equivalente.
Il Ministero del Lavoro chiarisce ulteriori aspetti legati all'Isee, l'indicatore adottato dal 2015 per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari per l'accesso alle prestazioni sociali, come pure per i servizi di pubblica utilità a "condizioni agevolate" (es. telefono, acqua, luce, gas, ecc.). Nelle Faq aggiornate ieri il Ministero fornisce alcune risposte a quesiti riguardanti la possibilità di rideterminazione del proprio Isee mediante "Isee Corrente", quella formula studiata per chi perde il lavoro o subisce una diminuzione del reddito del 25% in base alla quale è possibile aggiornare il proprio ISEE in qualsiasi momento dell'anno, senza dover aspettare la presentazione della dichiarazione fiscale. 

Ebbene in una prima Faq è stato chiesto se una lavoratrice a tempo indeterminato che ha richiesto un permesso non retribuito per l'assistenza della figlia rientra nella casistica di «sospensione attività lavorativa» e quindi può fare l'Isee corrente: oppure se la sospensione lavorativa deve necessariamente essere stata determinata dal datore di lavoro. Il Ministero risponde che si può presentare l'Isee corrente anche se la sospensione lavorativa non dipende dal datore di lavoro, ma dalla stessa lavoratrice.

In una seconda Faq è stato chiesto se un lavoratore autonomo, che originariamente apportava lavoro e capitale, modifica il proprio rapporto non lavorando più, chiudendo la posizione Inps e restando solo come socio che apporta capitale, può fare l'Isee corrente. La risposta è anche in questo caso affermativa. Niente Isee corrente il dichiarante che ha percepito nel 2013 assegni di mantenimento per euro 7.200, ridottisi a euro 4.800 nel 2014. La risposta in tal caso è negativa perché ipotesi non prevista dalla legge (dpcm n. 159/2013), ossia non sono presenti variazioni della situazione lavorativa come lavoratore dipendente o autonomo. 

Altri chiarimenti arrivano riguardo alla «Carta Acquisti» di cui possono beneficiare i cittadini italiani di età non inferiore a 65 anni o i bambini di età inferiore a 3 anni, per ricevere un accredito mensile di 90 euro a cadenza bimestrale (80 euro). Poiché per aver diritto a tale carta è richiesto, tra l'altro, il possesso di Isee in corso di validità inferiore a euro 6.788,61 (anno 2016), è stato chiesto di sapere come si effettua la verifica di tale valore Isee. Ministero e Inps spiegano che, poiché la Dsu ha validità dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo, ne deriva che nel 10 bimestre dell'anno possono essere prese a riferimento le Dsu in corso di validità presentate nell'anno in corso ovvero l'ultima Dsu dell'anno precedente, privilegiando quella più favorevole all'utente. A partire dal secondo bimestre dell'anno, invece, poiché tutte le Dsu dell'anno precedente hanno cessato la validità (15 gennaio), vanno necessariamente prese a riferimento le Dsu presentate nell'anno in corso.

Altro quesito riguarda la richiesta di un Isee per prestazioni sociosanitario residenziale, per la quale si chiede conferma se: a) sia necessario che l'anziano/disabile sia già ricoverato; b) sia in possesso del certificato di invalidità civile. Il Ministero precisa che per la richiesta di Isee per prestazioni sociosanitario residenziale è necessario compilare il quadro FC7 della Dsu (dichiarazione sostitutiva unica), trascrivendo gli estremi del certificato di disabilità, e il quadro E. Per quest'ultimo è richiesta solo l'indicazione della data di richiesta del ricovero non la sussistenza del ricovero. Il capitale va sempre indicato.

Infine il Ministero chiarisce che la quota di capitale sociale sottoscritto a pagamento e le relative azioni che il socio di una cooperativa sociale possiede devono essere indicate nel patrimonio mobiliare dato che la disciplina civilistica (arti 2524 e 2525 del codice civile) non fa distinzioni tra capitale sociale di società cooperativa e capitale d'impresa.

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