Isee Corrente, Patrimonio aggiornabile anche disgiuntamente dal reddito

Valentino Grillo Mercoledì, 22 Settembre 2021
Messaggio Inps dopo l'approvazione del Decreto Interministeriale del 5 luglio 2021 che introduce l'aggiornamento dell'Isee anche a seguito di una variazione patrimoniale del nucleo familiare.

L'Isee corrente può essere presentato anche per aggiornare solo il patrimonio e non i redditi del nucleo familiare (cd. aggiornamento disgiunto). In tal caso l'indicatore avrà validità sino al 31 dicembre dell'anno (in luogo degli ordinari sei mesi) ed il richiedente non potrà presentare nello stesso anno un'altra domanda disgiunta in caso di ulteriori variazioni rilevanti. Lo spiega, tra l'altro, l'INPS nel messaggio n. 3155/2021 in cui illustra le modifiche operate dal Decreto Lavoro-Economia del 5 luglio 2021. 

Componente patrimoniale

Come già anticipato il citato D.I. ha aggiunto la possibilità di aggiornare l'Isee anche per variazioni patrimoniali del nucleo familiare. In particolare l'ISEE corrente, in presenza di un ISEE in corso di validita', puo' essere presentato anche in caso l'Indicatore della situazione patrimoniale (cioè la somma del patrimonio immobiliare e mobiliare, al netto delle rispettive detrazioni e franchigie) calcolato prendendo a riferimento l'anno precedente a quello di presentazione della DSU differisca per piu' del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria. L'aggiornamento della componente patrimoniale può essere chiesto dal 1° aprile ed ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione del modulo sostitutivo.

L'Inps spiega che la novella lascia inalterata la facoltà di aggiornare la componente reddituale che già permette l’aggiornamento dei dati reddituali con riferimento ai redditi degli ultimi dodici mesi o due mesi (nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, la sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa ovvero nel caso si verifichi un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF). In tal caso l'aggiornamento resta ferma la validità pari a sei mesi dalla data di presentazione della DSU.

Aggiornamento disgiunto

Complessivamente, pertanto, la novella consente di aggiornare l'ISEE anche in via disgiunta cioè riguardo alla sola componente patrimoniale o reddituale; tuttavia, ove nello stesso anno sia stato già presentato un ISEE corrente per aggiornare solo i redditi o solo i patrimoni, occorre aggiornare entrambe le componenti in caso di ulteriori variazioni rilevanti (art. 2, co. 4 del D.I. del 5 luglio 2021).

Di conseguenza è possibile:

a) dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno aggiornare la sola componente reddituale (in tal caso l'ISEE corrente ha validità di sei mesi dalla presentazione della DSU salvo intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione).

b) dal 1° aprile dell'anno aggiornare la sola componente reddituale (sempre con validità di sei mesi) o la sola componente patrimoniale (in tal caso con validità sino al 31 dicembre) oppure entrambe le componenti (in tal caso con validità sino al 31 dicembre salvo intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione).

c) se nello stesso anno è stata già presentata una DSU disgiunta non è possibile presentarne un'altra disgiunta ma occorre aggiornare entrambe le componenti.

Omissioni e conformità

Nel caso in cui l’INPS o l’Agenzia delle Entrate rilevino delle omissioni o difformità, il soggetto richiedente la prestazione può presentare un nuovo modulo DSU di richiesta dell'ISEE corrente, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

Nel caso in cui risulti accertata l’indebita fruizione di prestazioni agevolate derivante dalla presentazione di una dichiarazione mendace, il dichiarante non potrà più ottenere il rilascio dell’ISEE corrente per un periodo di due anni, così come previsto dall’articolo 75, comma 1-bis, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, applicandosi le sanzioni penali e di decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R.

Documenti: Messaggio Inps 3155/2021

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