ISEE, Ecco i modelli per la compilazione della DSU nel 2017

redazione Mercoledì, 03 Maggio 2017
Tra le principali novità l’aggiornamento delle indicazioni relative alle varie annualità e la nuova modalità di computo del periodo entro cui deve essere intervenuta la variazione della situazione lavorativa.
Sul sito dell'Inps sono disponibili i nuovi modelli, e le istruzioni, per la compilazione nel 2017 dell'Isee, l'indicatore di situazione economica equivalente usato per l'accesso alle prestazioni sociali che quest'anno accerta i redditi percepiti nel 2015 dagli interessati. I nuovi modelli, che sostituiscono i precedenti, tengono conto delle novità introdotte dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 138 del 13 aprile 2017, pubblicato in data 13 aprile 2017 nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Tra le novità contenute nei nuovi modelli va segnalata in particolare l'aggiornamento dell’espressione “attività di lavoro o di impresa” ai fini dell’applicazione della maggiorazione della scala di equivalenza di cui al Quadro A e di cui al Quadro FC9 sez. II e il riferimento alle unioni civili. In base alla legge Cirinnà (76/2016) quando un componente di un'unione civile richiede l'Isee, la relativa Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) va compilata come nel caso dei coniugi. Un principio che deriva dalla legge e ora trova anche la sua applicazione formale. Nessuna novità invece per quanto riguarda le semplici convivenze, che pure sono regolate - per alcuni aspetti - dalla legge Cirinnà. I nuovi modelli contengono, inoltre, le istruzioni relative al nuovo regime forfetario previsto per le imprese individuali e i lavoratori autonomi.

ISEE corrente

La novità principale riguarda, tuttavia, la modalità di computo del periodo entro cui deve essere intervenuta la variazione della situazione lavorativa ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DPCM n. 159/2013 per determinare l'ISEE corrente. In particolare, deve essere preso a riferimento come termine iniziale il 1° giorno del mese di gennaio dell’anno di presentazione della DSU ordinaria e, a partire da quest’ultimo giorno, procedendo a ritroso, devono essere considerati i 18 mesi precedenti. Come noto il Dpcm 159/2013, che ha istituito il nuovo indicatore della situazione economica equivalente, all’articolo 9 prevede la possibilità di chiedere l’Isee corrente se si verifica una riduzione della situazione reddituale superiore al 25% rispetto a quella indicata nell’Isee ordinario già in possesso, riduzione causata dalla variazione della situazione lavorativa (per esempio il licenziamento) di uno dei componenti il nucleo familiare.

L’articolo 9 stabilisce che il cambiamento dell’attività deve essersi verificato «nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione». Ebbene tale periodo temporale, ha precisato il Ministero del Lavoro, va inteso come periodo fisso e non mobile nel senso che, per contare i 18 mesi, «deve essere preso a riferimento come termine iniziale il 1° giorno del mese di gennaio dell’anno di presentazione della Dsu ordinaria». Dunque per le DSU presentate nel 2017 i 18 mesi decorrono a ritroso dal 1° gennaio 2017 arrivando, pertanto, al 30 giugno 2015.



Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Il nuovo modello per la DSU 2017

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati