L'ISEE precompilato è disponibile online. Ma il debutto resta "complicato"

Bernardo Diaz Mercoledì, 05 Febbraio 2020
La nuova procedura è operativa da questa settimana, sul sito internet dell'Inps ma si conferma piuttosto complessa per i nuclei familiari in cui siano presenti altri componenti maggiorenni.
L'Isee precompilato è online. La nuova procedura ancora in forma sperimentale è disponibile sul sito internet dell'Inps da lunedì scorso. Obiettivo semplificare la presentazione della DSU per il rilascio dell'ISEE anche se alla prova pratica si conferma farraginosa soprattutto con riferimento ai nuclei in cui sono presenti altri componenti maggiorenni oltre il dichiarante.  A protezione del diritto alla riservatezza dei dati personali dei singoli componenti del nucleo familiare, il dichiarante è, infatti, tenuto a fornire una serie di elementi di riscontro circa il possesso genuino della delega degli altri componenti maggiorenni ad accedere ai dati che li riguardano. Una volta presentata la DSU, il richiedente ottiene una ricevuta di presentazione protocollata da parte dell’ente acquisitore, ma non l’ISEE calcolato.

Per ottenere l'ISEE il dichiarante deve fornire, per ogni componente maggiorenne, oltre al numero e scadenza tessera sanitaria,sia un elemento di riscontro del reddito sia un elemento di riscontro del patrimonio mobiliare, entrambi riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (ad esempio nel 2020 l’anno di riferimento è il 2018). Per quanto riguarda il reddito, se è stata presentata la dichiarazione dei redditi, va indicato l’importo esposto al rigo “differenza” nella dichiarazione dei redditi, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello “Redditi persone fisiche” (in caso di sola Certificazione Unica dovrà essere barrata la casella “assenza di dichiarazione”).

Per quanto riguarda l’elemento di riscontro relativo al patrimonio mobiliare, nel caso in cui, al 31 dicembre del secondo anno precedente, il valore complessivo del patrimonio mobiliare riferito al singolo componente per cui si fornisce l’elemento di riscontro sia inferiore a 10.000 euro, occorre indicare l’esistenza di rapporti finanziari il cui valore complessivo sia inferiore alla suddetta soglia oppure l’assenza di rapporti. Nel caso in cui, invece, al 31 dicembre del secondo anno precedente, il valore complessivo del patrimonio mobiliare riferito al singolo componente per cui si fornisce l’elemento di riscontro sia pari o superiore a 10.000 euro, il dichiarante deve indicare a sua scelta il valore del saldo contabile al 31 dicembre dell’annualità rilevante ai fini dell’ ISEE di uno dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al quadro FC2, sezione I della DSU; oppure il valore alla stessa data di una delle “altre forme di patrimonio mobiliare” di cui al quadro FC2, sezione II.

In entrambi i casi il valore deve essere indicato in maniera puntuale, con arrotondamento alle unità di euro. Nell’ipotesi in cui siano presenti nel patrimonio mobiliare del componente per cui si fornisce l’elemento di riscontro un conto cointestato con il dichiarante e un conto non cointestato dovrà essere necessariamente indicato il valore del conto non cointestato. In caso di più conti non cointestati dovrà essere indicato, se disponibile, uno tra quelli con valore positivo.

Solo se il riscontro è positivo per tutti i componenti, l’Agenzia delle Entrate trasmette all’INPS i dati in proprio possesso, i cosiddetti dati precompilati, che costituiscono l’oggetto della precompilazione. Questi dati precompilati devono poi essere accettati o modificati dal dichiarante entro tre mesi che, inoltre, deve indicare gli ulteriori dati del foglio componente che continuano a essere autodichiarati. Entro lo stesso tempo devono essere indicati gli eventuali ulteriori dati richiesti, che non sono precompilati (terreni, mutui, per esempio). Solo dopo aver completato tutte queste attività, l'Isee sarà calcolato e, infine, reso disponibile al cittadino.

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