Malattia, niente prelievo fiscale se la prestazione è erogata dall'ente bilaterale

Nicola Colapinto Lunedì, 15 Ottobre 2018
Un interpello pubblicato dall'Agenzia delle Entrate chiarisce il corretto trattamento fiscale e contributivo da applicare alle somme erogate dal datore di lavoro "per conto" dell’ente bilaterale.
L'Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti sul trattamento fiscale riguardante le prestazioni finanziate da un ente bilaterale e corrisposte ai dipendenti dal datore di lavoro. Lo fa con l'interpello numero 24 del 4 Ottobre scorso in risposta ad un quesito da parte di una azienda. All'amministrazione finanziaria era stato chiesto, in particolare, se le somme a sostegno del reddito erogate da un ente bilaterale di categoria, quali il premio per la nascita del figlio, il contributo malattia o per infortunio, l’iscrizione al nido/materna, alla scuola secondaria di primo grado e permesso per legge n. 104 del 1992 dovessero essere o meno oggetto di imponibilità fiscale.

Come noto gli enti bilaterali di categoria sono organismi costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro secondo il rispettivo CCNL che garantiscono, tra l'altro, prestazioni di sostegno al reddito integrative ai lavoratori in determinati eventi quali, ad esempio, la malattia e l'infortunio. Il finanziamento dei citati organismi, di natura non obbligatoria, è posto direttamente a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.

I contributi versati all'ente bilaterale

Il documento dell'amministrazione finanziaria precisa due aspetti. Da un lato ribadisce che i contributi versati all’ente bilaterale, dal datore di lavoro e dal lavoratore, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente in quanto non rientrano nell’ipotesi di esclusione dal reddito previste dall’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR. La disposizione da ultimo richiamata dispone, infatti, la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei soli contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge. Circostanza che va esclusa nel caso dei contributi volti a finanziare gli enti bilaterali, organi che nascono a seguito di un accordo contrattuale, facoltativo, tra la parte datoriale e quella sindacale. Pertanto i contributi versati, in favore dei propri dipendenti, dal datore di lavoro all’ente bilaterale risulteranno imponibili ai sensi del principio di onnicomprensività sancito dal comma 1 dell’art. 51 del TUIR.

Le prestazioni erogate dall'ente bilaterale

L'altro punto esaminato dall'Agenzia riguarda l'imponibilità fiscale delle prestazioni erogate dagli enti bilaterali. Su questo aspetto l’Agenzia richiama i precedenti orientamenti forniti con le circolari del ministero delle Finanze 326/E del 1997 e 55/E del 1999. In entrambe le occasioni, l’amministrazione finanziaria aveva proceduto, ove possibile, a ricondurre le somme erogate da tali enti tra le categorie del Tuir enucleate dall’articolo 6, assimilando i redditi percepiti in sostituzione di altri alla categoria principale. Sulla base di tali considerazioni, l'interpello 24 evidenzia che le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all’asilo nido/scuola materna, nonché di permesso per legge n.104/1992, non essendo inquadrabili in alcune delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del TUIR, non rilevano ai fini fiscali al pari di quanto già precisato nella Circolare del 99 riguardo all'indennità di matrimonio.  Si tratta a ben vedere di una novità interessante dato che la stessa amministrazione finanziaria nella Circolare 326/E del 97 aveva incluso tra le prestazioni assoggettabili al prelievo fiscale le indennità corrisposte a titolo di maternità, di allattamento e di malattia sulla considerazione che esse avessero natura sostitutiva del reddito da lavoro dipendente. La precisazione è di rilievo perchè stabilisce la regola opposta in caso in cui i contributi siano erogati dai fondi bilaterali.

Secondo l'amministrazione devono essere assoggettate a prelievo fiscale, invece, le somme erogate a titolo di sostegno all'iscrizione alla scuola secondaria di primo grado. Tali prestazioni rientrano nel perimetro di applicazione dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR e ciò anche se è lo stesso datore di lavoro e non l’ente bilaterale di categoria ad erogarle. Secondo l'Agenzia quest'ultima circostanza è una mera modalità organizzativa concordata con l’ente bilaterale, che altrimenti sarebbe stato tenuto a versare direttamente tali somme ai lavoratori e, pertanto, non incide sul descritto trattamento fiscale delle somme erogate, dal momento che queste ultime sono corrisposte ai lavoratori in ragione dei contributi assistenziali versati dal datore di lavoro all’ente bilaterale.

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