Pensioni, Aggiornati nel 2021 gli oneri di ricongiunzione per i liberi professionisti

Vittorio Spinelli Martedì, 16 Febbraio 2021
Aggiornate dall'Inps le tavole per la determinazione degli oneri di ricongiunzione a carico dei liberi professionisti che chiedono il pagamento rateale. 
Nessun interesse per la rateazione ai liberi professionisti che presentano nel 2021 domanda di ricongiunzione dei periodi di lavoro svolto ai sensi della legge n. 45/90. Lo comunica l'Inps nella circolare n. 26/2021, in cui spiega che ciò scaturisce dal fatto che il tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per il 2020 è risultato negativo. Ne consegue che i lavoratori che presenteranno quest'anno una domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge 45/90 in forma rateale non pagheranno alcun interesse.

Interessati alla novità sono i liberi professionisti che intendono trasferire la contribuzione in entrata o in uscita dalla cassa professionale (es. da o verso l'assicurazione generale obbligatoria, forme ad essa sostitutive od esclusive nonchè da o verso altre casse professionali). Come noto la legge 45/1990 prevede che i contributi oggetto di trasferimento vadano maggiorati degli interessi calcolati al 4,5% e portati in detrazione della riserva matematica calcolata in funzione dell'età anagrafica del lavoratore, dell'anzianità contributiva complessivamente maturata in capo all'assicurato e della retribuzione in godimento. Per i periodi da ricongiungere dopo il 31 dicembre 1995 per i quali la relativa quota di pensione deve essere calcolata con il sistema contributivo, in quanto l'anzianità contributiva alla predetta data risulta inferiore a 18 anni, il corrispondente onere è determinato non più in termini di riserva matematica ma applicando l'aliquota contributiva obbligatoria vigente, alla data di presentazione della domanda, nella gestione pensionistica in cui opera la ricongiunzione (il cd. sistema dell'aliquota percentuale).

L'onere di ricongiunzione così determinato, in base all’art. 2, comma 3, della legge 45/1990, può essere effettuato ratealmente, in un numero di rate mensili non superiore alla meta' delle mensilita' corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.

Ebbene dato che tale parametro è risultato negativo lo scorso anno (-0,3%) ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel 2021, l'Inps ha dovuto aggiornare le tabelle che determinano l'ammontare della rata mensile costante per il piano di ammortamento e la tabella che individua il debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito. 

Ogni anno, infatti, l'Inps con apposita circolare fornisce le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno medesimo, aggiornati in base al tasso di variazione  medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento.

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Documenti: Circolare Inps 26/2021

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