Pensioni, Dove si versano i contributi per chi presta attività lavorative in più stati comunitari

Valentino Grillo Martedì, 16 Ottobre 2018
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Il principio comunitario dell'unicità della legislazione applicabile può determinare l'insorgenza dell'obbligo contributivo in Italia sui redditi da lavoro autonomo percepiti all'estero.
Il lavoratore dipendente in Italia che svolge attività di amministratore di una società in uno stato comunitario deve, di regola, versare i contributi alla Gestione Separata dell'Inps. Mentre se l'attività lavorativa dipendente è svolta all'estero viene meno l'obbligo di iscrizione alla gestione separata.

Lo precisa l'Inps nella Circolare numero 102 del 16 Ottobre 2018 con la quale l'Istituto fornisce alcune importanti precisazioni circa l'assolvimento degli obblighi contributivi per quei soggetti che prestino un'attività di lavoro dipendente ed autonomo in due o più paesi della Comunità Europea ai sensi del Regolamento Comunitario 883/2004.

Legislazione applicabile

Come noto il regolamento comunitario numero 883 stabilisce il principio generale dell’unicità della legislazione applicabile secondo il quale si resta soggetti alla legislazione di un solo Stato membro anche nel caso in cui si svolga un’attività lavorativa in due o più Stati membri. I criteri per la determinazione della legislazione da applicare sono riportati nell’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004, rubricato “Esercizio di attività in due o più Stati” che all’articolo 13, paragrafo 3, stabilisce che ove l'interessato svolga sia attività lavorativa dipendente che autonoma nel territorio di più Stati il lavoratore è assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato dove è esercitata l’attività subordinata. La normativa comunitaria prevede, dal punto di vista amministrativo, che l’Istituzione designata dall’Autorità competente dello Stato membro di residenza della persona che esercita attività in due o più Stati, su richiesta della persona o se informata della situazione da un'altra Istituzione interessata, determini la legislazione applicabile all’interessato sulla base del suddetto criterio. La determinazione viene poi comunicata all’Istituzione del Paese o dei Paesi in cui è esercitata l’altra o le altre attività; entro due mesi tali Istituzioni possono contestare la determinazione prima che essa diventi definitiva.

Il principio è quindi chiaro: lo svolgimento di attività lavorativa di natura subordinata in Italia determina l'attrazione del lavoratore alla normativa italiana anche con riferimento all'attività di lavoro autonomo prestata all'estero per la quale il lavoratore dovrà, pertanto, assolvere i relativi obblighi contributivi in Italia e non presso il paese estero. Di riflesso se il lavoratore presta attività subordinata nel paese estero e attività di natura autonoma in Italia i versamenti contributivi devono avvenire presso lo Stato estero e non in Italia. È possibile derogare a tale principio solo stipulando un Accordo in deroga, in applicazione dell’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 883/2004, che consenta - previo consenso da parte di tutte le Autorità competenti degli Stati interessati - la simultanea applicazione della legislazione di due Stati.

I criteri appena illustrati sono in vigore dal 1° maggio 2010 data in cui è stato adottato il regolamento di attuazione numero 987/2009. E' previsto però un periodo transitorio di 10 anni durante il quale sono fatte salve le decisioni assunte secondo le norme previgenti in materia di legislazione applicabile.

Quando sussiste l'obbligo di versamento in Italia

In virtu' del principio appena descritto l'Inps passa, quindi, in rassegna alcune casistiche con riferimento a quelle attività di lavoro autonomo che, seppur prestate all'estero, comportano l'iscrizione alla gestione Separata dell'Inps. E' il caso frequente del lavoratore dipendente in Italia che svolge l'attività di amministratore di società all'estero o un'attività professionale all'estero. In tale ipotesi, se l’attività svolta all’estero rientra tra le attività che in Italia comportano l’iscrizione alla Gestione separata il lavoratore è obbligato ad iscriversi a tale Gestione e a versare i contributi sulla base del reddito estero dichiarato. Se c'è un'azienda committente sarà questa tenuta al versamento dei contributi.

Quando non sussiste l'obbligo di versamento in Italia

Con riferimento ai casi in cui il lavoratore debba essere assoggettato alla legislazione di un altro Stato, anche se è esercitata un’attività che in Italia comporta l’iscrizione alla Gestione separata, il lavoratore deve essere assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato estero. Pertanto non sussiste alcun obbligo di versamento contributivo in Italia. E' il caso in particolare del lavoratore subordinato in uno Stato membro che svolge contemporaneamente attività di libero professionista iscritto alla Gestione separata in Italia oppure attività di amministratore in Italia. In questo caso il lavoratore deve essere assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato estero nel quale è esercitata l’attività subordinata e, pertanto, non dovranno essere versati contributi alla Gestione Separata.

Nel caso in cui siano già stati versati contributi presso la Gestione separata, l'Inps specifica che trovano applicazione le istruzioni indicate al paragrafo 20 della circolare n. 83/2010, in materia di gestione della situazione finanziaria in caso di contributi percepiti a titolo provvisorio (articolo 73, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 987/2009).

Attività lavorative dipendenti ed autonome

Da segnalare che tra le attività definite dipendenti l'Inps include i titolari di dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MUIR; i medici in formazione specialistica; i titolari di collaborazione coordinata e continuativa le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente sia nei tempi che nel luogo di lavoro (etero organizzate).

Sono invece assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori autonomi i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto: amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società; collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e simili; partecipante a collegi e commissioni; venditore porta a porta; rapporto occasionale autonomo (di cui alla legge n. 326/2003); collaborazione coordinata e continuativa nei casi in cui il rapporto non è etero organizzato; tutti i liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna Cassa previdenziale obbligatoria.

In queste ipotesi l'eventuale presenza di un rapporto di lavoro dipendente in altro Stato Comunitario determina il venir meno dell'obbligo assicurativo presso la gestione separata e l'assolvimento dello stesso presso lo stato Ue.

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Documenti: Circolare Inps 102/2018

In particolare, secondo tale norma, l’Istituzione designata dall’Autorità competente dello Stato membro di residenza della persona che esercita attività in due o più Stati, su richiesta della persona o se informata della situazione da un'altra Istituzione interessata, determina la legislazione applicabile all’interessato.

 

Tale determinazione iniziale, che è provvisoria, deve essere comunicata all’Istituzione del Paese o dei Paesi in cui è esercitata l’altra o le altre attività. Dalla data di tale comunicazione decorre il termine di due mesi entro i quali le altre Istituzioni interessate possono contestare tale determinazione. Solo allo scadere dei due mesi senza che alcuna comunicazione sia pervenuta da parte delle altre Istituzioni, la determinazione diventa definitiva. In caso contrario le autorità competenti o le Istituzioni da queste designate cercano un accordo sulla base di quanto previsto dal citato articolo 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009.  

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