Anno Bianco, Al via le domande alle Casse. Ecco i requisiti

Valerio Damiani Giovedì, 05 Agosto 2021
Al via la presentazione delle domande di esonero contributivo per gli iscritti ad ordini e collegi. C'è tempo sino al 31 ottobre anche se restano ancora molti nodi da sciogliere.

Da ieri ENPAM, INARCASSA e CNPADC hanno aperto ai propri iscritti (medici, architetti, ingegneri, dottori commercialisti) la possibilità di presentare domanda per l'esonero (parziale) dal versamento del contributo soggettivo per l'anno corrente. A breve partirà anche Cassa Forense e Cassa Geometri che hanno già pubblicato un apposito avviso sui siti istituzionali, così come Inpgi (giornalisti) e Cassa Ragionieri: le domande potranno essere presentate ad iniziare dalla seconda metà di agosto.

La novità fa seguito alla pubblicazione del decreto interministeriale Lavoro-Economia la scorsa settimana che attua il cd. anno bianco, cioè l'esonero contributivo per i professionisti e lavoratori autonomi colpiti dalla crisi pandemica, previsto nella legge di bilancio 2021 (ln. 178/2020).

Importo massimo

L'agevolazione, come noto, abbraccia anche i professionisti iscritti ad ordini e collegi le cui domande dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 2021 secondo le indicazioni fornite dalla Cassa di riferimento. L’importo effettivamente spettante a ciascun iscritto sarà tuttavia definito dopo il 31 ottobre con successivo decreto ministeriale, tenuto conto delle disponibilità del fondo stanziato dallo Stato, in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne avranno diritto. In ogni caso entro il limite massimo individuale di 3.000€.

Norme comuni

Per godere dell'esonero che copre i soli contributi soggettivi dovuti nel 2021 (sono esclusi i contributi integrativi) il professionista deve risultare iscritto con decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge 30/12/2020 n. 178) e non titolare di pensione diretta (anche da altro ente previdenziale, ad esempio, l'INPS) a prescindere dall'importo della stessa per l'intero periodo di esonero contributivo. Possono presentare la domanda i titolari di pensione ai superstiti (di reversibilità o indiretta) o di assegno ordinario di invalidità (erogato dall'INPS) oppure di altra prestazione di invalidità erogata dalla Cassa e/o da altre casse.

Occorre, inoltre, aver conseguito nell’anno di imposta 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000 euro ed aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quanto fatturato/percepito nell'anno 2019. Questi requisiti non si applicano ai soggetti iscritti tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

Il richiedente, inoltre, deve essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e relativi oneri accessori alla data del 1° novembre 2021. A tal riguardo gli enti dovranno affrettarsi a completare entro il 31 ottobre l'acquisizione dei redditi relativi all'anno 2020 ed i professionisti irregolari dovranno regolarizzare la propria posizione in tempo utile per la presentazione della domanda entro il 31 ottobre 2021 (quindi effettuare la dichiarazione reddituale dell'anno 2019 e del 2020 e provvedere al pagamento dei relativi contributi e sanzioni).

Criticità

Tra le criticità la questione del versamento dei contributi in scadenza prima dell'ultima data utile per la presentazione della domanda di esonero contributivo. In questa ipotesi l'orientamento che prevale è quello di non richiedere il contributo soggettivo minimo lasciando all'interessato la facoltà di versarlo se ritiene di non poter accedere al beneficio o di non fare domanda. La contribuzione sospesa oggetto di esonero non è comunque ostativa al rilascio del certificato di regolarità e alla liquidazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Invece l'eventuale contribuzione già versata, oggetto di esonero, dovrà essere restituita dall'ente previdenziale all'iscritto (si dovrà presentare un'altra domanda) oppure compensata con eventuali altri debiti.

Inoltre va segnalato che lo sgravio si riferisce ai soli contributi riferiti all'anno 2021 che scadono nel 2021. Ciò significa che i contributi di competenza di anni precedenti non rientrano nell’esonero e che eventuali domande di rateazioni comporterebbero l'irriconoscibilità dell'esonero sulle rate in scadenza dopo il 2021. Le casse inoltre dovranno proporzionare l'esonero in caso di cancellazione dell'iscritto nel corso del 2021.

Poi c'è il problema dei controlli. Tutti i requisiti, infatti, vengono autodichiarati dall'iscritto al momento della domanda lasciando, pertanto, all'ente l'onere di verificare la regolarità contributiva al 1° novembre 2021 e i raccordarsi con l'amministrazione finanziaria e l'INPS per i relativi accertamenti fiscali.

Da chiarire anche la portata di alcuni divieti. Ad esempio la legge dispone che per il periodo oggetto di esonero (quindi il 2021) il richiedente non deve essere stato titolare di un rapporto di lavoro subordinato subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Tuttavia occorrerà precisare se il divieto interessa anche coloro che abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato solo per un periodo limitato dell’anno 2021 (es. tra il 1.6.2021 ed il 30.9.2021).

Fini pensionistici

Appare utile segnalare, infine, che ai fini pensionistici la contribuzione che forma oggetto di esonero viene coperta dallo Stato ed è equiparata alla contribuzione soggettiva ordinariamente versata dall’associato. Quindi essa contribuirà al calcolo del montante contributivo utile alla pensione.

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