Ok dell'Inps al rinnovo dello sgravio contributivo per promuovere forme di imprenditoria nel settore agricolo. L'Istituto con la Circolare numero 74/2023 conferma le indicazioni già fornite lo scorso anno per la fruizione dell'esonero contributivo pari al 100 per cento per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali con meno di quaranta anni.
La misura, come si ricorderà, era stata introdotta dall'articolo 1, co. 344 e 345 della legge n. 232/2016 con riferimento ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, di età inferiore a 40 anni, che avessero effettuato una nuova iscrizione nella previdenza agricola nel 2017 o nel 2016 (in quest’ultimo caso solo se iscritti con aziende ubicate nei territori montani o nelle aree agricole svantaggiate) e poi fu prorogato anche nel 2018 con la legge n. 205/2017 ma non nel 2019. L'articolo 1, co. 503 della legge n. 160/2019 come aggiornato dall'articolo 1, co. 33 della legge n. 178/2020 e dall'articolo 1. co. 520 della legge n. 234/2021 lo hanno riproposto anche nel triennio 2020-2022. Ora l'articolo 1, co. 300 della legge n. 197/2022 lo proroga anche per il 2023.
La misura dell'esonero
L'esonero contributivo è riconosciuto ai coltivatori diretti (CD) e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) che abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 e che non abbiano compiuto quaranta anni d’età alla data d’inizio dell'attività. Restano pertanto escluse dall’esonero (in quanto non «nuove») le iscrizioni alla previdenza agricola relative a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che negli anni precedenti siano risultati già iscritti nella previdenza agricola o che abbiano un'età superiore a 40 anni.
L'esonero è pari al 100% della contribuzione IVS (è escluso dall'esonero il contributo di maternità di 7,49€ ed il contributo Inail dovuto, quest'ultimo, solo dai coltivatori diretti) per i primi due anni di iscrizione alla gestione previdenziale (anzichè cinque anni, come previsto per le iscrizioni avvenute entro il 31 dicembre 2018 che hanno beneficiato del vecchio regime). L’incentivo è vantaggioso per l'assicurato perché non riduce l'aliquota di computo della prestazione pensionistica, non danneggia la misura della pensione.
Condizioni
Essendo richiamate le indicazioni fornite dall'INPS nel 2020 (Circ. Inps 72/2020) l'esonero è incumulabile con altri benefici contributivi previsti dalla normativa vigente. In particolare nei casi di concorrenza di più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento (es. ultra 65 anni con riferimento ai soli coadiuvanti e esonero contributivo in oggetto, o premio INAIL) sarà applicata, in sede di tariffazione, l’agevolazione più favorevole per il contribuente. Inoltre il beneficio è cumulabile nei limiti del rispetto della regola de minimis comunitaria. Per la fruizione del beneficio, inoltre, è necessario essere in regola con gli adempimenti contributivi, con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro e gli altri obblighi di legge o dei CCNL di settore.
Modalità di fruizione
L’istanza di ammissione al beneficio deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica, accedendo al “Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”, utilizzando lo specifico modello telematico dedicato alle nuove iscrizioni effettuate nell’anno 2023, denominato “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2023 (CD/IAP2023)”. Non saranno prese in considerazione le domande presentate per altre vie (ad esempio, in formato cartaceo o tramite l’invio via PEC o posta elettronica) o su moduli relativi ad anni precedenti.
Documenti: Circolare Inps 74/2023