Precompilata 2016, Tetto a 400 euro per le spese di istruzione scolastica

Bernardo Diaz Mercoledì, 27 Aprile 2016
Anche le spese per l'iscrizione e la frequenza degli istituti paritari di ciclo inferiore potranno essere agevolati fiscalmente.
Con la presentazione della dichiarazione dei redditi occorre ricordare che, anche quest'anno, tutte le spese di fre­quenza di asili, elementari, me­die e superiori (compresa la mensa scolastica) sostenute nel corso del 2015 possono essere detratte dall'Irpef al 19% nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730. Sulla misura bisogna ricordare che la legge 107/2015 (cd. buona scuola) ha previsto un tetto annuo pari 400 euro per studente (lettera e-bis dell'articolo 15 del Tuir) con un risparmio, quindi, sull’imposta lorda che nel migliore dei casi ammonterà a 76 euro (cioè il 19% di 400 euro). 

 A beneficiare della novità saranno soprattutto i contribuenti che hanno figli o nipoti presso istituti privati, quelli cioè per la cui frequenza si paga una retta annuale. Il cui costo potrà essere portato, almeno parzialmente, in detrazione. Naturalmente la detrazione, che si applica a partire dall'anno d'imposta 2015, spetta anche se l’onere è sostenuto nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. 

Per quanto riguarda le spese detraibili occorre ricordare che l'Agenzia delle Entrate, nella recente cr­colare n. 3/E/2016, ha chiarito che vi rientrano «a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica». Escluso dalla detrazione, invece, «l'ac­quisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado«, cioè per le medie e le su­periori (licei, istituti tecnici e isti­tuti professionali). Non sono sta­ti forniti chiarimenti sulla possi­bilità di comprendere tra le «spe­se per la frequenza», sempre nel limite dei 400 euro per alunno o studente altre spese come il vitto (al di fuori delle mense scolastiche), l'allog­gio (ad esempio, in collegio o in convitto) e il trasporto, ad esem­pio, per l'abbonamento bus o treno. 

Resta invece confermata la detrazione del 19%, senza il tetto di 400 euro, per le spese di frequenza di corsi di istruzione universitaria. La detrazione, com'è noto, è attivabile anche su corsi erogati da università private con il vincolo però di non poter superare la misura stabilita per le tasse e contributi delle universita' statali. Con la particolarità che l'eventuale eccedenza rispetto a tale importo non darà diritto ad alcuna detrazione. Il confronto deve essere fatto con le università statali che presentano identità o affinità d'indirizzo di studi e che siano ubicate nella stessa città ove hanno sede le università private, ovvero in una città della stessa regione (in questo senso, circolare 23 maggio 1987, n. 11/8/772). 

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