Regime dei Minimi, doppia opzione per gli autonomi nel 2015

Giovedì, 19 Febbraio 2015
I freelance e le partite Iva ottengono la proroga nel 2015 del vecchio regime dei minimi e delle aliquote contributive nella gestione separata.  Ma nel 2016 il tentativo di estorcergli risorse con le leve del fisco e della previdenza ricomincerà come e più di prima.

Kamsin Dopo quattro mesi di battaglia contro il governo Renzi, condotta con appelli e campagne su twitter a suon di hashtag, le associazioni dei lavoratori indipendenti Acta, Alta Partecipazione e Confassociazioni hanno ottenuto un primo successo politico. Oltre ad una rateazione per le cartelle Equitalia e a una discussa «miniproroga» sugli sfratti, le commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera hanno recepito l'emendamento che rimedia all'incredibile pasticcio sulla riforma del regime dei minimi per le partite Iva sotto i 35 anni.

Dal primo gennaio chi aprirà una posizione fiscale, percependo guadagni inferiori ai 30 mila euro, potrà scegliere se optare per il nuovo regime dei minimi oppure per il vecchio. Quest'ultimo prevede l'aliquota Irpef al 5% per gli under 35 o nei primi cinque anni di attività, sotto 30mila euro di fatturato. Il nuovo regime, invece, è di natura forfettaria con un'unica imposta sostitutiva al 15% e soglie che variano da 15 mila euro per il lavoro della conoscenza a 40 mila euro per il commercio o l'artigianato.

I Requisiti per l'ingresso nel vecchio regime dei minimi. I soggetti in possesso dei requisiti potranno, dunque, avvalersi per l'anno 2015 dei previgenti regimi agevolati per i contribuenti «minimi». Si tratta dei seguenti regimi agevolati del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, che prevede un limite dei ricavi di 30 mila euro e l'aliquota sostitutiva del 5 per cento; tale regime interessa coloro che intraprendono una nuova attività ovvero che l'abbiano iniziata a partire dal 31 dicembre 2007, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi ovvero fino al compimento del trentacinquesimo anno d'età (articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011).

In particolare sono richiesti i seguenti requisiti: il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale ovvero d'impresa (anche in forma associata o familiare) nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività; l'attività da esercitare non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, salvo il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni; nel caso di prosecuzione di un'attività d'impresa precedentemente svolta da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non deve aver superato i 30.000 euro.

Per la relativa copertura finanziaria si prevede che agli oneri derivanti (pari a 9,6 milioni di euro per il 2015, 71,4 milioni per il 2016, 46,7 milioni per gli anni 2017, 2018 e 2019, 37,1 milioni per il 2020) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Sono altresì previste maggiori entrate (24,7 milioni per l'anno 2012) che affluiscono al medesimo Fondo.

I due regimi dei minimi in pratica coesisteranno durante il 2015. Si tratta di una soluzione di fortuna trovata dal governo (su impulso di Scelta Civica) per rimediare a quello che Renzi ha definito il suo «clamoroso autogol». Però senza un intervento razionale, nel 2016 il caos ritornerà.

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Zedde

 

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