TFR in busta paga, ecco come si presenta la domanda

Venerdì, 03 Aprile 2015
L'opzione sarà  preclusa ai lavoratori del pubblico impiego e ai lavoratori domestici e del settore agricolo. Chi opera per la liquidazione mensile del TFR sarà vincolato alla sua decisione fino alla scadenza del triennio.

Kamsin Via libera definitivo all'anticipo del TFR in busta paga. Entra oggi in vigore il Dpcm 29/2015 con il quale i lavoratori dipendenti del settore privato potranno richiedere di percepire in busta paga, come parte integrativa della retribuzione, le quote maturande del TFR (il cd. Quir).

La scelta può essere effettuata da tutti i dipendenti di datori di lavoro privati, i quali abbiano una anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro di almeno 6 mesi ad esclusione però dei lavoratori domestici e del settore agricolo. Una volta effettuata la scelta il vincolo sarà triennale ed irrevocabile, il vincolo durerà infatti sino al 30 Giugno 2008.

La domanda. Basterà una semplice richiesta all'ufficio del personale della propria azienda (qui il fac-simile del modulo per la domanda) e quel tesoretto che di solito si riscuote al pensionamento o che è stato dirottato al fondo pensione, andrà ad aumentare lo stipendio di ogni mese per un arco di tre anni.

Una volta che il datore di lavoro ha accertato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa per il lavoratore, l'erogazione della Quir sarà operativa dal mese successivo a quello di formalizzazione dell'istanza (quindi se si fa domanda ad aprile la prima tranche sarà corrisposta dal 1° maggio), fino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 o a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente.Nelle aziende che hanno meno di 50 dipendenti e che accederanno al finanziamento garantito dal Fondo di garanzia Inps, la liquidazione mensile del Tfr avverrà dal terzo mese successivo a quello dell'istanza; per chi fa domanda ad aprile, ad esempio, l'erogazione avverrà a luglio.

Il Calcolo. Per il calcolo, la Quir è pari alla misura integrale della quota maturanda del Tfr determinata in base alle disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile, al netto del contributo previsto dalla legge 297/1982. L'importo così determinato è assoggettato a tassazione ordinaria, non è imponibile ai fini previdenziali e usufruisce delle misure compensative dettate dal Dlgs 252/2005 (esonero del versamento al Fondo di garanzia per il Tfr). Per i lavoratori ai quali si liquida mensilmente la Quir, non valgono gli obblighi di versamento del Tfr alle forme pensionistiche complementari e al fondo di Tesoreria Inps.

La Tassazione - L'operazione comporterà tuttavia che tali somme saranno soggette a tassazione ordinaria, con applicazione dell'aliquota marginale Irpef e delle addizionali, mentre sull'importo erogato a fine rapporto a titolo di TFR avrebbe subito la tassazione separata, che è una tassazione Irpef (escluse addizionali) agevolata in quanto si tiene conto del fatto che la somma è maturata nel corso del rapporto a fronte di un'erogazione differita al momento della cessazione.

Da un punto di vista reddituale inoltre la misura dovrebbe comportare diversi effetti per il lavoratore. Infatti le elargizioni saranno cumulate con il reddito del periodo d'imposta che quindi, come già anticipato, sarà tassato in modo ordinario, incidendo altresì sulla determinazione delle detrazioni d'imposta, degli assegni familiari e dell'ISEE. La somma sarà tuttavia esclusa dal reddito complessivo valutabile ai fini della percezione del bonus di 80 euro, anch'esso confermato nella legge di stabilità. Il TFR in busta paga inoltre non sarà soggetto a contribuzione previdenziale.

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