Fisco
Imu, Tari e Tasi. Stangata in arrivo a Roma, Bologna e Genova
Tra le grandi citta' italiane, le tasse comunali piu' elevate si registrano a Bologna, a Roma, a Bari e a Genova. A sostenerlo e' la Cgia, calcolando il prelievo che una famiglia tipo di 3 persone dovra' subire quest'anno per onorare il pagamento della Tari (la nuova tassa sui rifiuti), della Tasi (il tributo sui servizi indivisibili) e dell'addizionale comunale Irpef. Kamsin Nel caso di un'abitazione di tipo civile A2, e' il Comune di Bologna a praticare il livello di tassazione medio piu' elevato tra le grandi citta' d'Italia: per l'anno in corso il peso economico e' pari a 1.610 euro.
Seguono Genova, con 1.488 euro, Bari, con 1.414 euro e Milano, con 1.379 euro. Se invece l'analisi viene realizzata su un'abitazione di tipo economico A3 (che e' di minor pregio rispetto all'immobile preso in esame nel caso precedente), a balzare al primo posto di questa speciale graduatoria e' Roma, con 1.100 euro. Seguono Bari, con 1.079 euro, Napoli, con 1.000 euro e Genova, con 961 euro. "Il forte aumento della tassazione comunale registrato in questi ultimi anni - commenta il segretario della Cgia, Giuseppe Bortolussi - e' da addebitare in particolar modo ai pesantissimi tagli ai trasferimenti che lo Stato centrale ha praticato nei confronti degli enti locali.
Tra il 2010 e il 2014, i sindaci di Bologna, Roma e a Bari hanno subito una sforbiciata delle risorse del 48 per cento: Milano del 63 per cento e Venezia addirittura del 66. Con questi tagli i Comuni sono stati obbligati a ridurre i servizi e ad aumentare le tasse locali, penalizzando soprattutto le famiglie meno abbienti".
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Tasi 2014, tra comproprietari c'è il vincolo di solidarietà
La legge consente ai Comuni di rivalersi nei confronti dei comproprietari che hanno già pagato la loro quota qualora uno degli altri non abbia adempiuto all'obbligo tributario.
Kamsin Una delle tante criticità della Tasi rispetto all'Imu è la singolare situazione che riguarda gli immobili in comproprietà. Ciò perché le regole di tassazione sono diverse per le due imposte. Infatti per quanto riguarda imposta municipale unica la legge prevede che ciascun proprietario è tenuto al pagamento dell'imposta sulla base della propria quota di possesso e con valutazione della propria situazione soggettiva.
Ad esempio se il comune ha stabilito un'agevolazione in favore di chi ha redditi al di sotto di una determinata soglia e un immobile è in proprietà di più soggetti dei quali uno solo ha tali requisiti, lo sconto sull'imposta potrà essere fatto valere solo dal contribuente che possiede i requisiti reddituali previsti dal Comune per fruire dell'agevolazione mentre, nei confronti dei contribuenti che non hanno diritto all'agevolazione, l'imposta verrà determinata senza considerare lo sconto.
Inoltre tra possessori non c'è alcuna solidarietà nel tributo. Pertanto, se uno dei comproprietari non adempie la propria obbligazione, il Comune non potrà richiedere la differenza dovuta agli altri comproprietari.
Le regole della Tasi invece sono diverse in quanto la normativa non menziona le quote di possesso. In altri termini il prelievo Tasi prescinde dalla misura della titolarità degli immobili come accade nella tassa sul prelievo di rifiuti, la Tari. E tra possessori c'è quindi piena solidarietà. Ciò significa che, in caso di mancato pagamento di tutto o di parte del tributo dovuto da parte di uno dei comproprietari, il Comune ha il diritto di rivolgersi per l'intero importo verso gli altri.
Differenze emergono anche per quanto riguarda le modalità di calcolo dell'imposta. Come sottolinea l'Agefis, l'Associazione Geometri Fiscalisti, se infatti nell'IMU ciascun proprietario è tenuto al calcolo del tributo sulla base della propria posizione contributiva, nella Tasi la disciplina per il calcolo dell'imposta è una sola e, pertanto, le agevolazioni soggettive, secondo un'interpretazione strettamente letterale, non dovrebbero applicarsi. Ciò crea diversi problemi per la determinazione dell'imposta per quegli immobili in comproprietà tra piu' soggetti, dei quali uno solo ha diritto a fruire delle agevolazioni del Comune. Dato che l'obbligazione Tasi è unica le agevolazioni dovrebbe o estendersi a tutti i comproprietari oppure escludersi per tutti.
Si tratta di una interpretazione tuttavia inaccettabile da un punto di vista costituzionale, perché sarebbero violati i termini di parità e di trattamento di capacità contributiva. Pertanto, nonostante il tenore letterale della norma, anche la Tasi dovrà essere pagata da ciascun soggetto passivo sulla base della specifica situazione contributiva personale, come accade nell'Imu. Sullo stesso bene pertanto le aliquote potranno essere diverse in funzione di quanto stabilito dal Comune.
Utile anche ricordare che la solidarietà nell'assolvimento dell'obbligazione tributaria sussiste solo soggetti i possessori e detentori dall'altro, mentre non sussiste tra detentori e proprietari. In altri termini la quota non pagata dall'inquilino non può essere richiesta al proprietario. E se il possessore paga, per errore, tutta la Tasi dovuta complessivamente per l'immobile, non libera il detentore dal pagamento dall'obbligo di versare la sua quota (che com'è noto oscilla tra il 10 ed il 30% del tributo).
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Locazioni, quando si può esercitare la disdetta anticipata
Nella comunicazione del locatore di diniego di rinnovo del contratto, deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati dalla normativa, sul quale la disdetta è fondata.
Kamsin Nei contratti di affitto abitativi di cui alla legge 431/98, della durata di anni quattro con rinnovo di altri quattro (contratto libero) e della durata di anni tre con proroga di altri due (contratto agevolato), può verificarsi che il locatore abbia intenzione di destinare l'immobile ad uso abitativo (o anche commerciale, artigianale o professionale) proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado. Quando sussista la motivazione, tra quelle indicate, è consentito al locatore chiedere al conduttore la restituzione dell'immobile dato in affitto, subito al termine del periodo iniziale; alla prima scadenza può avvalersi della facoltà di negare motivatamente il rinnovo del contratto, dandone però comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi.
Nella comunicazione del locatore di diniego di rinnovo del contratto, deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati dalla normativa, sul quale la disdetta è fondata; se la disdetta è troppo generica è nulla e non produce effetto, per cui il conduttore non è obbligato a rilasciare i locali e può beneficiare della prosecuzione per il secondo periodo contrattuale. La necessità di indicare il motivo in modo analitico serve a consentire, in caso di controversia, la verifica della serietà e della realizzabilità dell'intenzione invocata nella disdetta e, comunque, il controllo, dopo l'avvenuto rilascio, circa l'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato.
E' stata peraltro ritenuta valida una disdetta data per l'intenzione generica di adibire l'immobile ad abitazione di un proprio figlio o nipote, con successiva individuazione (tra questi due) del reale beneficiario della casa solo con l'atto introduttivo del giudizio (Cassazione, Sent. 164/2013, n. 936). In un caso del genere, è bene però che il locatore rifletta sulla serietà delle proprie motivazioni prima di inviare (per tempo) la disdetta ed indichi le esatte generalità di chi dovrebbe andarci ad abitare; meglio non rischiare che la disdetta sia contestata dal conduttore interessato a proseguire nella locazione e sia poi considerata nulla in giudizio.
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articolo a cura A. Bosso - Confedilizia
Tasi 2014, terreni agricoli esenti ma i fabbricati rurali pagano
I fabbricati rurali abitativi seguono la medesima disciplina applicabile per le normali case di abitazione. Il proprietario dovrà verificare le aliquote le agevolazioni previste dal Comune per l'abitazione principale.
Kamsin La Tasi deve essere pagata anche dai proprietari di fabbricati rurali mentre i terreni agricoli ne sono espressamente esclusi. E' quanto si desume dall'articolo 1, comma 669 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013). Secondo la legge dunque i terreni agricoli non sono soggetti alla Tasi ma scontano l'Imu con le modalità indicate dal decreto legge 201/2011 e successive modifiche.
Parimenti sono esclusi dal pagamento del tributo i terreni edificabili dato che, a seguito delle precisazioni fornite dal ministero dell'Economia, si applica in loro favore quanto previsto dall'articolo 13, comma 2 del DL 201/2011 secondo il quale non si considerano fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola (Iap) sui quali persiste l'esercizio dell'attività agricola.
I fabbricati agricoli invece sono sottoposti al tributo anche se con regole diverse. I proprietari di fabbricati rurali ad uso strumentale godono di una particolare agevolazione secondo la quale non possono essere chiamati a pagare in nessun caso una aliquota superiore all'1 per mille. Al Comune è quindi inibita qualsiasi aumento al di sopra di tale soglia. I proprietari dovranno comunque controllare le delibere in quanto il Comune può aver fissato una aliquota inferiore o può aver deciso di esentare tali beni dall'imposta.
I fabbricati rurali ad uso abitativo non godono invece di alcun beneficio e scontano quindi la nuova imposta in modo ordinario. È lasciato infatti ai Comuni il potere di manovrare l'aliquota Tasi la cui soglia massima non può superare il 2,5 per mille sino ad azzerarla. In tal caso quindi i proprietari dovranno verificare le aliquote fissate dal Comune per le abitazioni principali (e le eventuali detrazioni). In altri termini l'immobile rurale nel quale il proprietario risiede anagraficamente sconterà la Tasi con le agevolazioni previste per le abitazioni principali. Se il Comune non ha provveduto ancora all'invio delle delibere, la Tasi è dovuta con aliquota base all'1 per mille entro il prossimo 16 Dicembre.
È utile anche ricordare che le abitazioni rurali utilizzate dai lavoratori dipendenti impiegati in azienda agricola per un numero di giornate annue superiore a 100 sono considerati fabbricati strumentali e dunque seguono le relative regole con l'aliquota massima dell'1 per mille. Qualora il fondo rustico sia concesso in affitto per i fabbricati rurali la Tasi è dovuta dell'affittuario una percentuale fissata dal Comune dal 10 al 30 per cento.
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Sblocca Italia, arriva il bonus per chi concede in affitto un immobile nuovo
Una norma del decreto legge Sblocca Italia concede un beneficio fiscale sino a 60 mila euro, ripartibile in otto anni, per coloro che concedono in locazione un immobile nuovo ad uso residenziale. Il canone di locazione non deve essere superiore a quello previsto per le locazioni a canone concordato, per quelle in edilizia convenzionata, ovvero a canone speciale.
Kamsin Deduzione dal reddito del 20 per cento a favore di chi, al di fuori di un'attività commerciale, acquista dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 un alloggio da un'impresa di costruzione o di ristrutturazione per destinarlo alla locazione a canone concordato per una durata minima di otto anni. E' quanto prevede l'articolo 21 del decreto legge 133/2014 (denominato anche "Sblocca Italia") per favorire l'acquisto e la locazione delle unità immobiliari di nuova costruzione.
Si tratta questa di una novità presa in prestito dalla legge "Scellier" francese, la quale dall'inizio del 2009 consente una deduzione del 25% dal reddito imponibile sul valore di acquisto di immobili dati in locazione (tetto massimo di 300.000 euro, quote di nove anni). La detrazione, oltralpe, è scesa al 13% nel 2012, ma è risalita al 18% nel 2013, e tale aliquota varrà fino al 2016. Vediamo dunque quali sono i requisiti per fruire di questa agevolazione.
La deduzione spetta nella misura del 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile nel limite massimo di 300mila euro (deduzione massima quindi pari a 60mila euro), è ripartita per un periodo di otto anni con quote annuali di pari importo. La deduzione spetta anche nel caso in cui sia lo stesso contribuente a sostenere le spese per la costruzione dell'immobile su una propria area edificabile, ovvero nel caso di acquisto o realizzazione di ulteriori abitazioni da destinare alla locazione.
La legge prevede che sia possibile ottenere la deduzione in tre casi: a) acquisto di immobili a destinazione residenziale di nuova costruzione ovvero oggetto di ristrutturazione edilizia cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie ovvero da quelle che hanno effettuato i predetti interventi; b) costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori; in tal caso le spese di costruzione su cui calcolare la deduzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori; c) acquisto o realizzazione di "ulteriori" unità immobiliari da destinare alla locazione.
Per un singolo contribuente dovrebbe inoltre essere possibile beneficiare della deduzione anche sommando i tre casi, fermo restando il limite massimo complessivo di spesa di 300mila euro.
Non solo. Per fruire della deduzione l'immobile, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, deve essere dato in locazione per almeno otto anni continuativi; tuttavia, il beneficio non si perde nel caso in cui la locazione si interrompa, per motivi non imputabili al locatore, ed entro un anno venga stipulato un nuovo contratto; l'immobile deve avere destinazione residenziale e non appartenere alle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici); l'immobile non deve essere ubicato nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli (zone omogenee classificate E ai sensi del D.M. n. 1444 del 1968); l'immobile deve conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B; il canone di locazione non deve essere superiore a quello previsto per le locazioni a canone concordato, per quelle in edilizia convenzionata, ovvero a canone speciale; tra locatore e locatario non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado.
Come accennato la deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione. Considerando che, come detto, il tetto alla deduzione è di 60mila euro, la quota massima deducibile all'anno è di 7.500 euro. La legge precisa inoltre che la deduzione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime spese ma non precisa con esattezza quali agevolazioni fiscali sono precluse dall'utilizzo della deduzione. Ad esempio dovrà essere chiarito se il beneficio possa essere cumulato con il bonus del 36-50% previsto dalla disciplina vigente per gli acquisti di fabbricati a uso abitativo ristrutturati (per i quali, a determinate condizioni, gli acquirenti degli immobili hanno diritto a una detrazione da ripartire in 10 anni).
Per la fruizione del beneficio i contribuenti dovranno tuttavia attendere la pubblicazione di un decreto interministeriale Trasporti-Economia che individuerà le modalità applicative del beneficio.
guidasbloccaitalia
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Legge di stabilità 2015, dal prossimo anno addio alla Tasi
La Riforma delle imposte sul mattone sarà inserita nella legge di stabilità 2015 da 24 miliardi che il Governo presenterà a metà Ottobre e troverà applicazione dal 2015.
Kamsin La Tasi dal prossimo anno sarà sostituita. Con la legge di stabilità 2015 il Governo rimetterà mano alle imposte sul mattone per l'ennesima volta nel tentativo di rimettere ordine sulla materia. E si tornerà indietro nel tempo, con una imposta unica sulla casa nella quale confluiranno, sia la Tasi che l'Imu. La quale, in realtà, non è mai scomparsa perchè i proprietari di seconde abitazioni la pagano tutt'ora insieme alla Tasi, anche se con scadenze diverse.
La conferma è arrivata dal sottosegretario all'Economia Enrico Zanetti esplicitando i piani annunciati due giorni fa dal premier Matteo Renzi. «L'obiettivo è unificare le mille norme che riguardano le due imposte e anche le mille scadenze ora previsti». L'idea è quella di prevedere, ritornando alle regole della vecchia Imu, due sole scadenze a metà giugno e a metà dicembre pagando il 50% di quanto pagato l'anno precedente durante il primo appuntamento per poi fare il calcolo e saldare a fine anno.
L'identikit della nuova tassa - che tornerà a chiamarsi Imposta Unica - non è ancora del tutto chiaro ma emergono i primi punti fermi. Innanzitutto non ci sarà un taglio del carico fiscale complessivo. E questo perchè secondo il governo l'aliquota Tasi del 2,5% per mille sulla prima abitazione resterà invariata; sulle seconde case (e sugli altri immobili) l'asticella resterà al 10,6% di tetto massimo Imu più Tasi sulla seconda. Sparirà quell'aliquota aggiuntiva dello 0,8 per mille concessa quest'anno dal Governo ai comuni per finanziare sgravi ed esenzioni in favore dei proprietari a reddito medio-basso.
Ma verranno ripristinate la detrazioni fisse (come previste dall'Imu) di 200 euro ad abitazione alle quali si aggiungeranno (di nuovo) 50 euro per ogni figlio a carico di età inferiore a 26 anni. Il ripristino delle detrazioni "fisse" aiuterà a fare chiarezza rispetto alla normativa attuale che oggi rimanda alle decisioni dei Comuni creando migliaia di combinazioni possibili e diverse da un Comune all'altro. Inoltre il richiamo delle detrazioni fisse favorirà i proprietari di case con rendite catastali più basse che oggi sono penalizzati dall'attuale sistema.
Al momento però il testo all'esame del Governo non prevede l'unificazione anche della Tari, l'imposta sui rifiuti. "Di certo se vogliamo unificare anche questa imposta il testo andrà ritoccato" ha indicato infatti Zanetti che non esclude, ma eventualmente solo a partire dal 2016, che la tassa sui rifiuti sia accorpata alla Tasi-Imu.
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