Ai nastri di partenza lo sgravio contributivo per il settore del turismo e del commercio

Valerio Damiani Martedì, 21 Settembre 2021
I chiarimenti in un documento dell'INPS. La misura era stata approvata dal governo con il decreto Sostegni bis (articolo 43 del dl n. 73/2021 convertito con legge n. 106/2021).

Dopo il via libera dell'UE l'INPS ha diffuso oggi la Circolare n. 140/2021 nella quale detta le prime istruzioni per la fruizione dell'esonero contributivo per i settori del turismo, delle terme, del commercio, della cultura e del tempo libero.

Come noto l'articolo 43 del dl n. 73/2021 convertito con legge n. 106/2021 (cd. decreto sostegni bis) ha introdotto un esonero dal pagamento dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro dei settori maggiormente colpiti dalla crisi del Covid sino al 31 dicembre 2021. Nello specifico l'esonero spetta a favore dei datori di lavoro del settore privato (anche non imprenditori) che appartengono ai settori del turismo, delle terme, del commercio, della cultura e del tempo libero (classificati dai codici Ateco compresi nell'allegato 1 alla Circolare Inps). Sono escluse le pubbliche amministrazioni. L'esonero lascia invariata l'aliquota di computo ai fini previdenziali, pertanto, per i lavoratori non ci sono effetti negativi sulla misura della pensione.

Misura

L'esonero spetta per il periodo dal 26 maggio al 31 dicembre 2021 ed è pari alla contribuzione datoriale non versata in relazione al doppio delle ore della cassa integrazione nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail. A differenza a quanto disposto per gli esoneri alternativi ex D.L. n. 104/2020 e D.L. n. 137/2020 l'Inps spiega che il beneficio non è alternativo alla Cassa Covid (pertanto spetta anche se l'azienda fruisce, ove ancora possibile, della Cassa Covid) ed ai fini del calcolo della misura sono utili tutti i periodi di cassa integrazione (anche non covid) fruiti tra gennaio e marzo 2021.  L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile entro il 31 dicembre 2021 (cioè vale per i periodi di competenza sino a novembre 2021). 

Come nei precedenti esoneri il datore di lavoro può destinare l'incentivo a sgravare la contribuzione di lavoratori diversi rispetto a quelli che hanno beneficiato della cassa integrazione (è sufficiente che coincida la matricola INPS aziendale) fermo restando che la misura non può superare la contribuzione mensilmente dovuta nei mesi di fruizione. Ciò significa che se l'esonero è superiore alla contribuzione mensile sgravabile entro il 31 dicembre l'eccedenza viene persa.

I contributi dai quali si può recuperare la decontribuzione, fino a capienza, sono quelli a carico dei datori di lavori escluse le contribuzioni al Fondo Interprofessionale (0,30%), FIS (0,45% ovvero 0,65%), i contributi Inail, le quote dovute al fondo di tesoreria e le altre contribuzioni che non hanno natura previdenziale (es. contributi di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti).

L'agevolazione, spiega l'INPS, è cumulabile con altri esoneri e riduzioni contributive e viene applicata nei limiti della quota ancora sgravabile all'esito degli altri incentivi. Tuttavia non è compatibile con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile né con il cd. incentivo "Iolavoro".

Vincolo di bilancio

Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite entrate contributive pari a 770 milioni di euro per l'anno 2021. L’INPS provvederà al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e a comunicare i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e quello dell’Economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio dovesse emergere il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al citato limite di spesa, non potranno essere adottati altri provvedimenti concessori e le domande inoltrate all’Istituto, volte al riconoscimento della misura, verranno rigettate per carenza di fondi.

Condizioni

Per poter beneficiare dello sgravio contributivo i datori di lavoro devono astenersi dall'effettuare procedure di licenziamento per motivi oggettivi sino al 31 dicembre 2021 ancorché l'esonero abbia avuto termine anticipatamente rispetto alla scadenza di fine anno. Il divieto non trova applicazione: nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione; nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo (art. 2112 Codice Civile); nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il divieto di licenziamento non venga rispettato, l'esonero contributivo viene revocato in modo retroattivo con impossibilità pure di accedere alla cassa integrazione covid fino a fine anno.

Il datore, inoltre, deve essere in regola con gli adempimenti contributivi (DURC), con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, e con il rispetto degli altri obblighi di legge e del ccnl.

Domande in Stand-by

L'Inps si riserva di fornire prossimamente le istruzioni per la presentazione delle domande.

Documenti: Circolare Inps n. 140/2021

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