Autonomi, Salva l'indennità di maternità anche se non sono stati versati i contributi

Valerio Damiani Martedì, 04 Agosto 2020
I chiarimenti in un documento dell'Inps in considerazione dell’eccezionale situazione emergenziale legata dal COVID-19. Il mancato versamento dei contributi non sospenderà il pagamento dell'indennità di maternità.
Niente sospensione dell'indennità di maternità/paternità per i lavoratori autonomi iscritti all'Inps che hanno beneficiato della sospensione degli adempimenti contributivi ai sensi della normativa sul cd. coronavirus. In deroga alla disciplina ordinaria che non consente il pagamento delle predette indennità a favore di coloro che non siano in regola con il versamento dei contributi l'Inps provvederà al pagamento delle stesse nelle more della successiva regolarizzazione dei versamenti. Lo rende noto l'Inps nel messaggio numero 3030/2020 pubblicato ieri dall'Istituto di Previdenza considerata l’eccezionale situazione emergenziale e il conseguenziale effetto negativo sul tessuto economico nazionale.

I chiarimenti riguardano le richieste di congedo di maternità/paternità da parte dei lavoratori e delle lavoratrici autonome (artigiani e commercianti) che beneficiano del periodo di sospensione dell’obbligo di versamento contributivo disposto con i decreti-legge n. 9/2020, n. 18/2020, n. 23/2020 e n. 34/2020 (decreto Rilancio Italia), adottati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19. I citati provvedimenti hanno sospeso, a vario titolo, il versamento dei contributi in scadenza rinviando l'obbligo di pagamento delle contribuzioni sospese al 16 settembre 2020 (salvo ulteriori proroghe). La citata sospensione impedisce il pagamento delle prestazioni di maternità/paternità per i lavoratori autonomi posto che nei loro confronti non opera il criterio dell'automatismo delle prestazioni previsto per i lavoratori dipendenti in forza del quale sono dovute le prestazioni previdenziali anche se il datore di lavoro non ha versato i relativi contributi.

Salva l'Indennità di maternità

A tal riguardo l'Inps spiega che considerata l’eccezionale situazione emergenziale e il conseguenziale effetto negativo sul tessuto economico nazionale, l'Istituto provvederà alla liquidazione delle relative indennità anche in assenza del regolare assolvimento degli obblighi contributivi, salvo poi effettuare un successivo controllo del regolare versamento dei contributi dovuti al termine del periodo di sospensione come individuato dai citati decreti-legge (attualmente la data è fissata al 16 settembre 2020).

A tal fine, la/il richiedente dovrà produrre una dichiarazione di responsabilità con la quale attesti di essere in possesso dei requisiti per fruire della sospensione contributiva ai sensi della normativa vigente. Al termine dei periodi di sospensione gli interessati  dovranno provvedere alla regolarizzazione della propria posizione contributiva. In caso contrario l'Inps provvederà al recupero degli importi indebitamente erogati. Le indicazioni non riguardano i lavoratori autonomi agricoli, in quanto non destinatari di sospensioni contributive nei periodi temporali indicati.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Messaggio Inps 3030/2020

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati