Pensioni, Quando scatta il principio di automaticità delle prestazioni

Franco Rossini Lunedì, 05 Ottobre 2020
L'ordinamento giuridico eroga le prestazioni previdenziali e di disoccupazione in favore dei prestatori di lavoro anche laddove il datore non abbia versato i relativi contributi all'ente previdenziale.
E' sempre bene conservare i documenti da cui sia possibile accertare la sussistenza del rapporto lavorativo. Secondo la previsione dell'art. 2116, 1° comma c.c., infatti le prestazioni previdenziali sono dovute al prestatore di lavoro anche quando il datore non ha versato i contributi all'Ente previdenziale verso il quale era tenuto. A condizione però che il rapporto lavorativo risulti da documenti o prove certe e che la contribuzione omessa non sia, ancora, caduta in prescrizione.

E' proprio questa la particolarità del c.d. principio di automaticità della prestazione, ulteriormente specificato dall'art. 27 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, e modificato, dall'art. 40 della legge 30 aprile 1969 n. 153. La disposizione appena richiamata prevede, al primo comma, che il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi, dell'assicurazione per la disoccupazione e dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati ma risultino dovuti dal datore di lavoro.

Tale principio si applica anche alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, ove i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione (quinquennale o decennale). Unica condizione indispensabile perché possa trovare applicazione il principio di automatismo della prestazione è che i contributi siano ancora dovuti all'Ente previdenziale. Non si siano, cioè, ancora prescritti. In altri termini, in base a tale principio, le prestazioni previdenziali, di tutela contro la disoccupazione, di malattia e di maternità spettano al lavoratore anche nel caso di mancato o irregolare versamento da parte dell’imprenditore dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti.

Si tratta, a ben vedere, di una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Garanzia, questa, ulteriormente rafforzata dal legislatore, in attuazione di una direttiva comunitaria, attraverso la sua estensione agli obblighi contributivi non adempiuti e prescritti, gravanti anche sui datori di lavoro sottoposti a procedure fallimentari o di amministrazione straordinaria.

La garanzia assicurata dall'ordinamento giuridico è assoluta in quanto i periodi non coperti da contribuzione sono considerati utili non solo ai fini del diritto ma anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni e delle altre prestazioni. Ed opera non solo con riferimento al perfezionamento del requisito minimo di contribuzione che la legge ritiene necessario per il conseguimento del diritto alle prestazioni, ma anche ai fini dell'incremento delle prestazioni attribuibili o già attribuite. 

La tutela non si estende ai Lavoratori Autonomi
Il principio interessa solo i lavoratori dipendenti e non si estende, quindi, ai lavoratori autonomi nè agli iscritti alla gestione separata. Trattandosi infatti di lavoratori la cui attività è giuridicamente qualificabile come autonoma, il mancato o irregolare versamento dei contributi obbligatori impedisce la maturazione del diritto alle prestazioni e la conseguente corresponsione, in favore degli stessi, delle prestazioni medesime. 

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