Bonus 200 euro, Domande dal 20 giugno per domestici, stagionali e collaboratori

Lunedì, 27 Giugno 2022
Niente accredito automatico per queste categorie di lavoratori. Pagamenti ad ottobre a condizione che gli interessati non ne abbiano fruito ad altro titolo. I chiarimenti dell'Inps.

A collaboratori stagionali, lavoratori dello spettacolo, autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio e lavoratori dello spettacolo l’una tantum da 200 euro contro il caro energia sarà corrisposta dall’Inps ad ottobre previa presentazione di domanda i cui termini si sono aperti dal 20 giugno 2022. A spiegarlo è l’Inps nella Circolare n. 73/2022 in cui illustra le categorie che dovranno presentare domanda. Tra questi anche i lavoratori domestici i cui pagamenti, tuttavia, saranno avviati già dal mese di luglio.

Collaboratori

Ai titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata dell’Inps il bonus da 200 euro è erogato, previa domanda all’Inps, a condizione che: a) i contratti siano attivi al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del dl n. 50/2022); b) non siano titolari di un trattamento pensionistico al 18 maggio 2022; c) non siano iscritti – alla data del 18 maggio 2022 - ad altre forme di previdenza obbligatorie; d) non abbiano conseguito un reddito superiore a 35mila euro nel 2021 dai predetti rapporti di collaborazione.

Stagionali

Ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (anche del settore agricolo) e intermittenti l’indennità è riconosciuta a condizione che nel 2021 abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno dei predetti rapporti e che non abbiano prodotto un reddito superiore a 35mila euro (nell’anno 2021) da tali rapporti.

Spettacolo

L’indennità spetta anche i lavoratori, autonomi e dipendenti, iscritti al fondo di previdenza dello spettacolo che abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e che possano fare valere, per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro.

Autonomi Occasionali

Sono inclusi anche i lavoratori autonomi che - nel periodo di osservazione 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 – siano stati privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 del codice civile.

Per i predetti contratti di lavoro autonomo occasionale deve risultare, per l’anno 2021, l’accredito di almeno un contributo mensile (cioè occorre aver dichiarato un reddito pari almeno a 1.329€) e l’iscrizione alla gestione separata alla data del 18 maggio 2022.

Venditori a Domicilio

E gli incaricati di vendite a domicilio se possono fare valere, nell’anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e vantare l’iscrizione, al 18 maggio 2022, alla Gestione separata.

Domestici

Infine il bonus spetta anche ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022 e per i quali risulti attiva l’iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS.

Ai fini dell’accoglimento della domanda occorre, per l'anno 2021, un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 35.000 euro. Concorrono al tetto dei 35 mila euro i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva).

Sono esclusi dal calcolo il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l’assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l’assegno unico universale.

Serve la domanda

Tutte le categorie sopra evidenziate devono presentare apposita domanda all’Inps (non c’è l’accredito automatico) esclusivamente in via telematica previa autenticazione tramite Spid, Cie o Cns, oppure avvalendosi dell’assistenza di un patronato. Le istanze si presentano dal 20 giugno 2022 al 31 ottobre 2022 (sino al 30 settembre 2022 per i domestici).

No al cumulo

Resta inteso che il bonus spetta a condizione che i richiedenti non lo abbiano ricevuto ad altro titolo, ad esempio, come titolari di un rapporto di lavoro dipendente (non domestico) o di una prestazione pensionistica.

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