Bonus 200€, Per gli autonomi riesame entro il 19 aprile

Venerdì, 20 Gennaio 2023
I chiarimenti in un documento dell’ente di previdenza. Completata la prima fase di gestione delle domande pervenute dagli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori commercianti, artigiani, agricoli e dei liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps.

I lavoratori autonomi avranno 90 giorni di tempo per presentare istanza di riesame in caso di mancato riconoscimento del bonus di 200€ o di 350€ contro il «caro energia». Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 317/2023 pubblicato ieri in cui spiega di aver concluso la prima fase di gestione centralizzata delle istanze. Allegato al messaggio sono contenute le principali motivazioni al rigetto con l’eventuale documentazione da produrre per consentire il riesame delle istanze.

Caro bollette

I chiarimenti riguardano l'indennità una tantum (istituita dal dl n. 50/2022 e poi rinnovata dal dl n. 144/2022) nei confronti dei lavoratori autonomi assicurati presso l’Inps (commercianti, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi e liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell’Inps). La misura dell’indennità è pari a 200€ se gli interessati hanno percepito un reddito personale assoggettabile ad IRPEF nel periodo d’imposta 2021 superiore a 20.000€ ma non a 35.000€; di 350€ se il reddito non è stato superiore a 20.000€. Per la prestazione delle istanze c’era tempo sino al 30 novembre 2022. L’Istituto ha fornito istruzioni in merito nella Circolare n. 106/2022.

In tale sede è stato precisato che sono destinatari dell’indennità una tantum anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti. Sono esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali, in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale.

Riesame entro 90 giorni

Ora spiega che avendo concluso la prima gestione delle domande pervenute in caso di respingimento per mancato superamento dei controlli gli interessati possono presentare istanza di riesame. Come per le indennità Covid-19, infatti, avverso il diniego al cittadino è preclusa la possibilità di presentare ricorso amministrativo ma solo quello giudiziario. L'Inps fissa a 90 giorni il termine per fare istanza, decorrenti dalla pubblicazione del messaggio (quindi 19 aprile 2023) ovvero dalla conoscenza del rigetto della domanda (se in data successiva). Entro tale termine, da ritenersi non perentorio, si può fare domanda di riesame e produrre eventuale altra documentazione utile.

I chiarimenti

In allegato al messaggio, l'Inps riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell'indennità e la documentazione richiesta all'interessato, qualora intenda chiedere il riesame.

In particolare spiega che i requisiti reddituali (35.000€ o 20.000€) vanno accertati al netto della contribuzione previdenziale dovuta (con esclusione delle somme riconosciute a titolo di esonero contributivo), del trattamento di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Pertanto, il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento dei benefici in oggetto è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1, colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN2).

Occorre inoltre:

  • Essere già iscritti alla gestione previdenziale di competenza (artigiani, commercianti, agricoli, gestione separata) con posizione attiva al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del dl n. 50/2022);
  • Risultare titolari di partita iva attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022. I coadiuvanti/ e coadiutori (artigiani/commercianti/agricoli) nei confronti dei quali non si accerta il requisito della partita iva possono fruire del bonus solo se il titolare dell’impresa presso cui prestano attività lavorativa sia titolare di partita iva e con attività avviata entro il 18 maggio 2022.
  • Avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenza di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale alla rispettiva gestione previdenziale. Ovviamente, spiega l’Inps, questo requisito non dovrà essere soddisfatto se non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la predetta data o che si sono iscritti alla gestione dopo il 18 maggio 2022, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o 90 giorni per i lavoratori agricoli;
  • Non essere titolari di trattamenti pensionistici diretti (anche se erogati dalle casse professionali) alla data del 18 maggio 2022;
  • Non aver percepito l’indennità in parola ad altro titolo (es. in qualità di dipendente, parasubordinato o pensionato).

Documenti: Messaggio Inps 317/2023

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