Serve un’apposita domanda da parte degli eredi per riscuotere la quota integrativa del c.d. «bonus anziani» maturata e non riscossa in caso di decesso del beneficiario. In tal caso l’erede dovrà comunque rendicontare le spese sostenute, cioè dimostrare che il de cuius abbia pagato la badante o fruito di servizi di assistenza. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 2821/2025 in cui spiega che l’importo dei ratei maturati sarà liquidato per tutte le mensilità spettanti e non erogate nel limite di 850€ al mese anche se il decesso avviene nel corso del mese.
La prestazione universale
I chiarimenti riguardano la cd. «prestazione universale» introdotta dal dlgs n. 29/2024 in via sperimentale per gli anni 2025 e 2026 a sostegno degli individui con almeno 80 anni, con un livello di bisogno assistenziale gravissimo, Isee fino a 6 mila euro, in possesso dei requisiti per l’indennità di accompagnamento.
La prestazione, come noto, è composta da una quota fissa che assorbe l’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili (L. 18/1980), cioè 542,02€ mensili, e da una quota integrativa definita «assegno di assistenza» pari a 850€ mensili che assorbe gli analoghi contributi riconosciuti ai sensi dell’articolo 1, co. 164 della legge n. 234/2021 dagli ambiti territoriali sociali (ATS).
L’utilizzo della quota di assistenza, a differenza dell'indennità di accompagnamento, non è libero. Deve essere spesa esclusivamente per le seguenti finalità:
- remunerare il costo del lavoro di domestici per almeno 15 ore settimanali, con mansioni di assistenza alla persona, titolari di rapporto di lavoro conforme ai Ccnl;
- acquistare servizi destinati al lavoro di cura e assistenza forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell'assistenza sociale non residenziale, non di natura sanitaria né infermieristica.
La rendicontazione
Come noto la quota fissa e la quota integrativa vengono liquidate mediante due pagamenti separati: la quota fissa con le modalità già in uso per pagare l’indennità di accompagnamento; la quota integrativa con specifico pagamento dopo che l’interessato avrà fornito la rendicontazione delle spese sostenute.
Nel caso in cui il beneficiario della prestazione sia deceduto prima dell’avvio dei pagamenti l’Inps conferma che i ratei maturati e non riscossi possono essere erogati in favore degli eredi del de cuius fermo restando che dovranno essere loro ad allegare la rendicontazione richiesta.
In particolare:
- nel caso di assunzione di lavoratore domestico, mediante l’allegazione in procedura della copia del contratto di lavoro (qualora non già allegato precedentemente) e delle copie delle buste paga quietanzate intestate al de cuius;
- nel caso di servizi di assistenza, mediante l’allegazione della copia delle fatture regolarmente quietanzate intestate al de cuius.
L’importo dei ratei maturati viene liquidato per tutte le mensilità spettanti e non erogate precedentemente a seguito della verifica della corretta rendicontazione della spesa sostenuta. Per quanto attiene al mese del decesso, il rateo della prestazione può, comunque, essere erogato per intero, previa regolare rendicontazione, fino all’ammontare massimo di 850 euro, anche se il decesso interviene nel corso del mese.
Ad esempio se il beneficiario ha fatto domanda per la prestazione universale il 15 gennaio 2025 ed è deceduto il 15 maggio 2025 prima dell’avvio dei pagamenti nei suoi confronti agli eredi spettano fino ad un massimo di 850€ al mese, previa rendicontazione delle spese sostenute, per i mesi da gennaio a maggio 2025. L’Inps, quindi, stressa la circostanza che anche l’ultima mensilità, quella in cui si è verificato il decesso, può, essere liquidata per intero a condizione che le spese sostenute in quel mese siano di importo pari o superiori a 850€. Se inferiori, invece, il bonus spetta nella misura corrispondente alle spese rendicontate.
Il bonus, in particolare, può coprire anche l’ultima busta paga erogata alla badante anche se il rapporto di lavoro cessa il giorno del decesso. E può, quindi, coprire l’indennità di mancato preavviso, il trattamento di fine rapporto, il rateo di tredicesima e di ogni altro emolumento erogato con l’ultima busta paga.
Serve una domanda
L’Inps spiega, infine, che gli eredi dovranno presentare una apposita domanda telematica secondo modalità operative che saranno fornite successivamente mediante ulteriore messaggio.
Documenti: Messaggio Inps 2821/2025







