Bonus Bebe', Ecco le condizioni e requisiti per il 2019

Nicola Colapinto Sabato, 08 Giugno 2019
L'Inps fornisce le istruzioni attuative della misura rimodulata dal 1° gennaio 2019 dal Dl 119/2018. Per i bimbi nati o adottati fino al 15 marzo 2019 la domanda va prodotta entro il 13 Giugno.
Cresce l'assegno di natalità in favore delle famiglie. Nel 2019 i genitori potranno ottenere da 96 a 192 euro al mese per ogni figlio successivo al primo nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019. Il bonus per il "primo figlio" nato o adottato tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2019 resta confermato nella misura prevista sino al 31 dicembre 2018 (tra 80 e 160 euro al mese). Lo rende noto l'Inps nella Circolare numero 85/2019 pubblicata ieri nella quale l'Istituto detta le regole applicative del cd. bonus bebe' dopo il rinnovo operato con l'art.1, del d.l. n. 119/2018, convertito in legge n.136/2019. Per le nascite, adozioni o affidamenti avvenuti tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2019, le domande devono essere presentate entro il prossimo 13 giugno per godere dell'assegno sin dal 1° gennaio 2019.

L'identikit della misura

Il bonus bebe' è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri residenti in Italia, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie a condizione, in tale caso, che godano del permesso Ue per i soggiornanti di lungo periodo oppure la carta di soggiorno per familiare o la carta di soggiorno permanente per familiare di cui agli artt. 10 e 17 del decreto legislativo n. 30/2007. Il beneficio è attribuibile a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui.

Nello specifico dal 1° gennaio 2019, per effetto del Dl 119/2018, l'importo dell'assegno risulta così graduato: 1) nel caso in cui il valore dell'Isee  non sia superiore a 25 mila euro annui, l'importo ammonta a 80 euro al mese per un massimo di 12 mesi (960 euro annui); ove sia applicata la maggiorazione (20%) l'importo complessivo è di 96 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.152 euro annui); 2) nel caso in cui il valore dell'Isee  non sia superiore a 7.000 euro annui, l'importo ammonta a 160 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.920 euro annui); ove sia applicata la maggiorazione (20%), l'importo mensile è di 192 euro al mese per un massimo di 12 mesi (2.304 euro annui). La durata massima di erogazione dell'assegno è di 12 mensilità.

Spettanza della maggiorazione del 20%

Come detto la principale novità da quest'anno rispetto al passato è la maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019. A questo riguardo il documento Inps chiarisce che il beneficio viene riconosciuto per ogni figlio successivo al primo del genitore richiedente l’assegno, purché sia rispettato il requisito della convivenza tra richiedente e figlio; non spetta, invece, per i minorenni in affidamento preadottivo e quelli in affidamento temporaneo in quanto detta maggiorazione è stata prevista solo in base di rapporti di “filiazione”. Per i parti gemellari l'Inps conferma che la maggiorazione, se si tratta di primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), è riconosciuta in favore di tutti i gemelli meno uno (ad esempio in caso di tre gemelli il bonus sarà erogato nella misura maggiorata per due e nella misura ordinaria per uno); se non si tratta di primo evento (cioè se il genitore ha già uno o più figli) la maggiorazione è riconosciuta per tutti i gemelli. Stesso discorso vale nei casi di adozioni plurime cioè ove i genitori procedano all'adozione contestuale di più minorenni. 

La domanda

Il documento Inps informa che la domanda di assegno deve essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito di adozione avvenuti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019. In presenza di tutti i requisiti, la prestazione è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore. Se la richiesta è presentata oltre il termine di 90 giorni, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda. Il termine di 90 giorni si computa secondo il calendario comune: non si computa il giorno iniziale e il termine si perfeziona con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Eventi fino 15 marzo 2019

Al fine di evitare un eventuale pregiudizio ai potenziali beneficiari, per le nascite, adozioni o affidamenti avvenuti tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2019 l'Inps stabilisce che il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 15 marzo 2019. Pertanto, per tali domande, il termine di per presentare la domanda e godere del bonus bebè a partire dalla data di nascita o ingresso del neonato/minore in famiglia scade il prossimo 13 giugno. Le domande possono essere presentate anche tardivamente, ossia oltre il 13 giugno, ma in tal caso l'assegno decorrerà dalla data di presentazione della domanda.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Circolare Inps 85/2019

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati