Anche nel 2021 il bonus di 80 euro al mese è erogato a prescindere dall'ISEE del nucleo familiare del genitore richiedente.
Bonus Bebè
Il Dizionario di PensioniOggi.it
La legge di stabilita' 2015 (legge 190/2014), ai commi da 125 a 129, ha previsto, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno – che non concorre alla formazione del reddito complessivo dei beneficiari - originariamente era corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.Originariamente il beneficio era corrisposto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente fosse in condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui. L'importo dell'assegno di 960 euro annui raddoppiava a 1.920 euro quando il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente era in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore ISEE non superiore ai 7.000 euro annui.
La misura è stata prorogata anche con riferimento alle nascite o alle adozioni intervenute tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2019 per effetto dell'articolo 1, co. 141 e 142 della legge di bilancio per il 2018 e dell'articolo 23-quater del dl n. 119/2018 convertito con legge n. 136/2018 ma per un periodo temporale ridotto: il bonus spetta, infatti, solo per il primo anno di vita del bimbo o per il primo anno dopo l'adozione contro i tre anni precedenti (Cfr: Circolare Inps 50/2018 e Circolare Inps 85/2019). Peraltro in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'importo dell'assegno predetto è stato aumentato del 20 per cento, pertanto saliva a 96 euro e 192 euro al mese a seconda dell'ISEE.
L'universalizzazione dal 2020
L'articolo 1, co. 340 e 341 della legge 160/2019 e l'articolo 1, co. 336 della legge n. 178/2020 hanno rinnovato il bonus anche con riferimento ad ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 sempre esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione disponendone l'estensione a tutte le famiglie a prescindere dal reddito, con la conseguente universalizzazione della misura. Queste le nuove fasce:
1) 1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;
2) 1.440 euro (120 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
3) 960 euro (80 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro (oppure non abbia presentato una valida DSU).
Resta ferma anche con riferimento alle nascite/adozioni avvenute tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021 la maggiorazione del 20% del beneficio per nascite o adozioni/affidamenti preadottivi successivi al primo figlio. In tal caso la misura spettante è rispettivamente pari a 192 euro, 144 euro e 96 euro mensili a seconda del valore assunto dall'ISEE minorenni. La tavola sottostante mostra l'evoluzione del bonus bebe' negli anni.
Domanda
L'assegno è corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile ed è cumulabile in caso di più figli nati nel periodo oggetto dell'agevolazione. L'assegno è corrisposto ai cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti nel nostro paese (su questi ultimi si veda quanto recentemente stabilito dal Tribunale di Bergamo) e non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.
La domanda puo' essere presentata dal giorno della nascita o dell'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione del figlio. Ai fini della decorrenza dell'assegno dal giorno della nascita o dell' ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, la domanda deve essere presentata non oltre il termine di 90 giorni dalla nascita o dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione del figlio. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre questo termine, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
Documenti: Circolare Inps 93/2015; Dpcm 27 Febbraio 2015 ; Circolare Inps 214/2016; Messaggio inps 261/2017; Messaggio inps 4255/2016; Circolare Inps 50/2018; Circolare Inps 85/2019; Circolare Inps 26/2020; Messaggio Inps 1099/2020; Messaggio inps 3104/2020
L'articolo 1, co. 340 e 341 della legge 160/2019 ha, infatti, rinnovato il bonus anche con riferimento ad ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 sempre esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione (dunque dura massimo un anno, contro i tre anni originariamente previsti al momento del debutto della misura). La vera novità di quest'anno è però la rimodulazione delle somme spettanti con l'estensione anche alle famiglie con redditi alti, con la conseguente universalizzazione della misura. Queste le nuove fasce:
1) 1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;
2) 1.440 euro (120 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
3) 960 euro (80 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro.
Resta ferma la maggiorazione del 20% del beneficio per nascite o adozioni/affidamenti preadottivi successivi al primo figlio. In tal caso la misura spettante risulterà rispettivamente pari a 192 euro, 144 euro e 96 euro mensili a seconda del valore assunto dall'ISEE minorenni.