Bonus Bebè, Stop all'incentivo in mancanza del rinnovo dell'Isee entro il 2016

redazione Domenica, 23 Ottobre 2016
L'Inps invita gli utenti a rinnovare la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il rilascio dell'Isee entro il 2016 per non decadere dall'incentivo alla natalità riconosciuto lo scorso anno. 
I genitori che non hanno presentato la DSU per l'anno in corso sono tenuti a farlo entro il 31 dicembre 2016 per consentire all'Inps di riprendere il pagamento delle prestazioni relative al cd. bonus bebè relative all'anno 2016 e per evitare la decadenza del beneficio. Lo precisa il messaggio 4255/2016 pubblicato lo scorso 21 Ottobre dall'Istituto di Previdenza.

L'avviso è stato emesso dopo che da una verifica nella procedura di gestione delle domande di assegno, è risultato che molti utenti, che hanno presentato domanda di assegno nel corso del 2015, non hanno ancora provveduto per l’anno in corso alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2016. Ciò ha comportato la sospensione dell’erogazione dell’assegno per le mensilità dell’anno 2016. Pertanto, affinché l’Istituto possa riprendere il pagamento delle predette mensilità, ferma restando la permanenza dei requisiti di legge, è necessario che gli utenti che hanno presentato domanda di assegno nel 2015, presentino la Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’anno in corso entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2016.  

La DSU va rinnovata ogni anno
L'Inps ribadisce, infatti, che gli utenti che percepiscono il bonus bebè sono tenuti a produrre un ISEE in corso di validità nei singoli anni di concessione del beneficio, un requisito di legge previsto non solo per l’accoglimento delle domande nel primo anno di spettanza della prestazione, ma anche per la prosecuzione del beneficio negli anni successivi al primo. "Per tale ragione, il requisito dell’ISEE, unitamente agli altri requisiti di legge, viene verificato annualmente sia per la spettanza del diritto sia per la misura dello stesso". 

La mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2016, avrà come conseguenza non solo la perdita delle mensilità per l’anno 2016 ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata a suo tempo nell’anno 2015. "Al verificarsi di questa eventualità - ricorda l'Inps -, l’utente che abbia i requisiti di legge per accedere al beneficio in questione potrà presentare una nuova domanda di assegno nel 2017 ma le mensilità spetteranno a partire dal mese di presentazione della nuova domanda senza possibilità di recuperare le mensilità dell’anno 2016".

L'Inps fa quindi l'esempio di un bimbo nato nel maggio 2015 i cui genitori abbiano presentato la DSU a giugno 2015 e la domanda di assegno a luglio 2015 (la DSU presentata a giugno è valida se nel nucleo è presente il figlio per il quale è richiesto l’assegno; diversamente, la DSU va nuovamente presentata). L’utente, in presenza di tutti i requisiti di legge, percepisce l’assegno fino a dicembre 2015. In mancanza della DSU per il 2016 l’Istituto ha sospeso l’erogazione delle mensilità di assegno relative all’anno 2016. Ebbene in tale circostanza se l'utente presenta la DSU entro il 31 dicembre 2016, la domanda sospesa viene riattivata e quindi riprende l’erogazione dell’assegno dal mese successivo alla presentazione della DSU, con pagamento anche delle mensilità 2016 arretrate. La DSU presentata entro dicembre 2016 ha validità fino al 15 gennaio 2017 e consente l’erogazione dell’assegno per le mensilità dell’anno 2016. Se l’utente non presenta la DSU entro il 31 dicembre 2016 la domanda di assegno presentata a suo tempo nel 2015 decade e le mensilità dell’anno 2016 non possono più essere corrisposte. In questo caso l’utente potrà presentare una nuova domanda nell’anno 2017; tale nuova domanda consentirà, in presenza dei requisiti di legge, il pagamento dell’assegno nell’anno 2017, a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa, ma non consentirà comunque il recupero delle mensilità dell’anno 2016.

Per quanto sopra detto, tutti gli aventi diritto all’assegno nell’anno 2017, inclusi quelli che avranno presentato la DSU nei prossimi giorni del 2016 (al limite entro dicembre 2016), dal 1° gennaio 2017 sono invitati a presentare tempestivamente una nuova DSU, in modo da consentire all’Inps di verificare la permanenza dei requisiti di legge e, di conseguenza, la puntuale e continua erogazione delle mensilità di assegno a loro spettanti per l’anno 2017.

L'identikit dell'incentivo
L'incentivo alla natalità consiste in un assegno pari a 960 euro per ogni figlio nato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, ovvero 80 euro mensili, per le famiglie con un Isee non superiore ai 25 mila euro. Per i nuclei sotto 7.000 euro il bonus raddoppia (160 euro mensili). L'assegno è concesso fino al terzo anno di età.  

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Documenti: Messaggio inps 4255/2016

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